lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 22 gennaio 2007

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA INSTAURAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO: PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a cura di Angelo Vitale -consulente del lavoro

Primi indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sugli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.



La Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 440 del 04/01/07 ha emanato le prime indicazioni operative sugli adempimenti previsti dai co. 1180-1185 della Legeg Finanziaria 2007.


Adempimento che dal 12 agosto 2006, in relazione all’entrata in vigore della legge 248/2006, di conversione, con modificazioni, del Dl 223/2006, è previsto già per il settore edile.


Tutte le assunzioni effettuate dai datori di lavoro pubblici (gravante sul responsabile del procedimento per l’assunzione) e privati, compresi quelle del settore agricolo, dovranno essere comunicate salvo urgenza connessa ad esigenze produttive ai Servizi per l’Impiego nel giorno antecedente l’assunzione. Nelle more dell’attuazione della disposizione che vede in attesa dell emanazione del decreto inteministeriale di cui al comma 7 dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 occorrerà effettuare la comunicazione all’Inail (con pat e codice fiscale) e al Servizio per l’Impiego con l’utilizzo dei modulari appositamente approvati (per le assunzioni C/ASS e C/ASS-AGG). Secondo quanto indicato dal co. 1184 della L.F. 2007 è stata disciplinata la pluriefficacia della comunicazione anche nei confronti di enti previdenziali e non.


La comunicazione deve essere inviata nella sede del Servizio dell’impiego della sede di lavoro, determinando per tale la sede riportata nel contratto di lavoro individuale. Essa riguarda ogni tipo di assunzione e/o di collaborazione con il datore di lavoro: la circolare in commento estende la comunicazione anche ai contratti di agenzia e ai tirocini formativi.


L avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente.


La comunicazione và effettuata anche se il giorno precedente cade di festivo. Su questo punto è prevedibile un sostanziale aumento di contenzioso stante anche le significative sanzioni in quanto, pur condividendo le finalità della anticipata comunicazione, non si comprende, nel silenzio della legge, il perché non si è avvalsi del combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 Codice Civile secondo i quali se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.


Le comunicazioni al servizio per l’Impiego vanno effettuate anche per ogni tipo di variazione, essendo stato esteso l’obbligo al trasferimento del lavoratore o al distacco (utilizzando il modulo C/CTRL) e per le cessazioni (utlizzando il modulo C/CRL).



Angelo Vitale – Consulente del Lavoro


 
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