Primi indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sugli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Adempimento che dal 12 agosto
Tutte le assunzioni effettuate dai datori di lavoro pubblici (gravante sul responsabile del procedimento per l’assunzione) e privati, compresi quelle del settore agricolo, dovranno essere comunicate salvo urgenza connessa ad esigenze produttive ai Servizi per l’Impiego nel giorno antecedente l’assunzione. Nelle more dell’attuazione della disposizione che vede in attesa dell emanazione del decreto inteministeriale di cui al comma 7 dell art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000 occorrerà effettuare la comunicazione all’Inail (con pat e codice fiscale) e al Servizio per l’Impiego con l’utilizzo dei modulari appositamente approvati (per le assunzioni C/ASS e C/ASS-AGG). Secondo quanto indicato dal co. 1184 della L.F. 2007 è stata disciplinata la pluriefficacia della comunicazione anche nei confronti di enti previdenziali e non.
La comunicazione deve essere inviata nella sede del Servizio dell’impiego della sede di lavoro, determinando per tale la sede riportata nel contratto di lavoro individuale. Essa riguarda ogni tipo di assunzione e/o di collaborazione con il datore di lavoro: la circolare in commento estende la comunicazione anche ai contratti di agenzia e ai tirocini formativi.
L avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento e dalla consegna diretta allo sportello del servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente.
La comunicazione và effettuata anche se il giorno precedente cade di festivo. Su questo punto è prevedibile un sostanziale aumento di contenzioso stante anche le significative sanzioni in quanto, pur condividendo le finalità della anticipata comunicazione, non si comprende, nel silenzio della legge, il perché non si è avvalsi del combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 Codice Civile secondo i quali se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le comunicazioni al servizio per l’Impiego vanno effettuate anche per ogni tipo di variazione, essendo stato esteso l’obbligo al trasferimento del lavoratore o al distacco (utilizzando il modulo C/CTRL) e per le cessazioni (utlizzando il modulo C/CRL).
Angelo Vitale – Consulente del Lavoro