lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...


05/05/2013
L´interesse ad agire nenne cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 27 novembre 2013

Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?

Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.

In particolare, l’art. 2, comma 26, legge 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1996, l’obbligo per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di iscriversi presso la suddetta Gestione separata.
Condizione perché tale obbligo di iscrizione sorga in capo al lavoratore autonomo è l’assenza di altro ente di previdenza di categoria al quale lo stesso sia obbligato ad iscriversi.
E’ pacifica, dunque, la natura residuale della Gestione separata dell’INPS.
Tale carattere di residualità è stato confermato dal successivo art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281 (“Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall´art. 2, comma 30, della L. 8 agosto 1995, n. 335”), ai sensi del quale “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Ciò è tanto vero e pacifico che lo stesso Inps descrive la propria Gestione Separata come la gestione “per i parasubordinati ed i professionisti senza cassa di categoria” ed il contributo dovuto alla Gestione Separata come “il contributo dovuto all´Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un´attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica”.
A conferma dell’esclusione dell’attuale opponente dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata, il legislatore ha emanato l’art. 18, comma 12 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164) che contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della L. 335/95 – istitutivo della Gestione separata presso l’INPS –che così recita: “L´articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attivita´ di lavoro autonomo tenuti all´iscrizione presso l´apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita´ il cui esercizio non sia subordinato all´iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita´ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all´articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia´ effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
L´articolo 2, comma 26, della legge 335/95 va pertanto inteso nel senso che i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all´iscrizione presso la gestione separata Inps, sono coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all´iscrizione ad Albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati (decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996).
Avv. Marco Dibitonto

 
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