lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 5 maggio 2013

L´interesse ad agire nenne cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce

Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza determinare il quantum, ma per il solo fatto che non sono state computate alcune indennità fisse e continuative le quali dovevano invece essere incluse nel sistema di calcolo e dopo che l’Istituto medesimo non ha dato alcuna risposta alla domanda/ricorso amministrativo avanzato dal richiedente.
Esiste ampia giurisprudenza che statuisce che se l’interessato chiede il ricalcolo di un trattamento pensionistico senza determinare il quantum e l’Inps, chiamato in causa, non deduce nulla in merito all’eventuale inesistenza del credito del richiedente, dandone però specifica e dettagliata prova, il Giudice non può ipotizzare che potrebbe – dal ricalcolo amministrativo – non risultare alcun credito e, quindi, addurre, a priori, la mancanza di un interesse ad agire dell’istante ai sensi dell’art. 100 cpc, presumendo che non ci sarebbe, alla base, una minima lesione derivata al patrimonio della parte ricorrente se non un intento esclusivamente esplorativo.
In giurisprudenza, ex multis, si ritiene ad esempio che in merito al ricorso giudiziale con cui il ricorrente evochi in giudizio l´INPS, al fine di chiedere l´accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità, con applicazione integrale dei criteri previsti dall´AGO, è infondata l´eccezione preliminare in forza della quale la difesa dell´istituto rilevi il difetto di interesse ad agire del ricorrente per non avere lo stesso indicato e rappresentato se e quali benefici deriverebbero dall´adozione dei criteri invocati. Invero, il fatto che il ricorrente, pur avendo analiticamente rappresentato i contenuti a presupposto della domanda, non abbia svolto un analitico calcolo alternativo in ordine all´ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto, non assume alcuna rilevanza ai fini dell´interesse ad agire, trattandosi di un calcolo che, in caso di accoglimento della domanda, potrebbe certamente essere eseguito dall´istituto convenuto (Tribunale di Milano Sezione Lavoro n° 93 del 13.01.2012)

In altri casi, la Cassazione ha ritenuto, ma sempre alla luce di una specifica eccezione dell’Inps di mancanza di interesse di agire, di cassare la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la statuizione di primo grado, con cui era stato dichiarato il diritto dell’istante alla trasformazione della pensione di invalidità di cui alla Legge del 1939, in pensione di vecchiaia, proprio sul presupposto che, nel caso di specie, l’Inps aveva dato prova che la misura della pensione di vecchiaia non sarebbe stata maggiore rispetto a quella della pensione di invalidità in godimento (Cassazione Ordinanza 19 novembre 2012, n. 20259).
In altri casi ancora, la giurisprudenza ha giustamente rilevato e dichiarato la totale mancanza dell’interesse ad agire del pensionato e, quindi, la inammissibilità della domanda in quanto l´Inps aveva dedotto preliminarmente che il trattamento pensionistico in pagamento (euro 79,33) era superiore a quello (euro 60,56) che deriverebbe dal ricalcalo del pro-rata invocato dal pensionato, aveva prodotto documentazione da cui risultava la circostanza in questione e il pensionato, invitato esplicitamente da Tribunale a prendere posizione sul punto con brevi note da depositare non vi aveva provveduto. Quindi, il Giudice era giunto alla seguente conclusione: “alla luce delle risultanze della suddetta documentazione e del comportamento processuale della parte, la circostanza deve ritenersi provata. Ne consegue la carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire, richiesto dall´art. 100 cpc, come condizione di ammissibilità della domanda” (Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 29054 del 28.10.2005).
Avv. Marco Dibitonto

 
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