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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 14 gennaio 2007

DANNO DA AMIANTO: VA DIMOSTRATO IL TURBAMENTO PSICHICO CONNESSO ALL’ATTIVITÀ

Cassazione -Sezione Lavoro - sentenza 7 novembre 2006, n. 23719 con nota dell Avv. Cristina Ravera - collaboratrice LavoroPrevidenza.com

Danno da amianto: va dimostrato il turbamento psichico connesso all’attività
(Cassazione, sez. lavoro, sentenza 7.11.2006 n° 23719 - Cristina Ravera)

Il risarcimento del danno morale per il turbamento psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione all inquinamento ambientale può prescindere anche da un’effettiva lesione dell’integrità psico-fisica, ma postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente, della rilevante gravità dell’evento, dell’effettivo turbamento psichico e dell’esistenza di un nesso eziologico fra tale turbamento e l’evento dannoso. Il principio è affermato dalla Suprema Corte in una controversia concernente la richiesta di risarcimento dei danni, lamentati dai dipendenti di un azienda esposti, nello svolgimento delle mansioni lavorative, all inalazione di polveri di amianto. Nell’occasione, la Corte ha cura di precisare che la mera prospettazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento dell’attività in un ambiente inquinato non rileva ai fini della dimostrazione della situazione di turbamento psico-fisico, richiesta ai fini del risarcimento del danno. Tale situazione di turbamento può, invece, essere desunta dal giudice attraverso il riferimento alle circostanze esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, l’insonnia, l’inappetenza o disturbi comportamentali in genere. La pronuncia è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalle Sezioni Unite nello storico intervento del 21 febbraio 2002, n. 2515, relativo al caso Seveso. In tale occasione, la Suprema Corte affermò, infatti, l autonoma risarcibilità (a prescindere dalla lesione di un integrità psico-fisica e dall esistenza di altri danni patrimoniali) del danno morale soggettivo, in favore dei soggetti esposti ad un ambiente inquinato, qualora sia raggiunta la prova dell effettivo turbamento psichico conseguente all esposizione. (Nota di Cristina Ravera)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Sentenza 7 novembre 2006, n. 23719

Svolgimento del processo


Con ricorso depositato il 13.12.2000 gli attuali ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze della Santino e Mauro Beraud s.p.a., con qualifica e mansioni di operai edili, fino al 7.3.1994, data a partire dalla quale erano stati assunti dalla Beraud Sud s.p.a. con qualifica e mansioni di operai metalmeccanici; riferivano che fino al 7.3.1994 erano stati impiegati nel cantiere sito all interno del Petrolchimico di Brindisi ed esposti all inalazione di polveri di amianto; lamentavano che la società non aveva mai pagato all Inail i contributi supplementari per l assicurazione contro l asbestosi e che, con nota del 25.3.1997, aveva escluso l utilizzo dell amianto nelle lavorazioni eseguite all interno del Petrolchimico; riferivano di aver ottenuto dall Inail un attestato che certificava l esposizione all amianto dalla data dell assunzione fino al 31.12.1992. Ciò premesso i ricorrenti sostenevano che le omissioni della società avevano loro impedito di fruire dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992 e di maturare anticipatamente il diritto alla pensione di anzianità come operai dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile, nonchè di percepire l indennità cd. A.P.E. straordinaria. Chiedevano pertanto la condanna della società al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata percezione dell APE straordinaria, oltre che al risarcimento dei danni morali per il turbamento psico-fisico, conseguente al pericolo di contrarre un male incurabile, subito per essere stati costretti a continuare il lavoro in un ambiente inquinato.


Nella resistenza della società, l adito Tribunale di Brindisi, con sentenza del 10.1.2002, respingeva il ricorso.


L appello proposto dai lavoratori veniva respinto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 215 del 2004.


La Corte territoriale osservava in primo luogo che i lavoratori, già alle dipendenze dell impresa edile Santino e Mario Baraud s.p.a., erano passati alle dipendenze dell impresa metalmeccanica Beraud Sud s.p.a. senza soluzione di continuità, senza presentare domanda di pensione di anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l impresa edile e senza richiedere all Inps i benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992. Di conseguenza la perdita dell APE straordinaria non era ricollegabile al mancato versamento dei contributi per i lavoratori esposti all amianto, bensì esclusivamente all omessa presentazione della domanda di collocamento in quiescenza all atto della cessazione del rapporto di lavoro con l impresa edile.


La Corte inoltre riteneva non fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all ulteriore logoramento psico- fisico dovuto alla necessità di proseguire l attività lavorativa con esposizione all amianto per non aver ancora maturato nel 1994 l anzianità necessaria per il pensionamento, in quanto non era stata fornita alcuna prova in ordine alla gravità dell evento ed all asserito turbamento psichico subito, nè alla dipendenza causale del turbamento dall esposizione all agente patogeno.


Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. La soc. Santino e Mario Beraud s.p.a., che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con un motivo.


Motivi della decisione


Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell art. 335 c.p.c..


Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2729 e 1226 c.c. e censurano la sentenza impugnata per avere il giudice di appello escluso il diritto al risarcimento del danno senza considerare che l impossibilità di conseguire il riconoscimento del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992 all atto della cessazione del rapporto di lavoro con l impresa edile era stato determinato dal comportamento del datole di lavoro che aveva escluso l utilizzo dell amianto. Di conseguenza i ricorrenti erano stati costretti al proseguimento dell attività lavorativa, non potendo beneficiare del collocamento anticipato in quiescenza consentito dalla L. n. 257 del 1992, e tale aggravio dello stress lavorativo costituiva un fatto negativo e pregiudizievole suscettibile di valutazione patrimoniale quanto meno in via equitativa.


Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2059, 1226 e 2729 c.c., nonchè vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo perchè mancava la prova della gravità del fatto, del turbamento psichico subito dai lavoratori e del rapporto di causalità tra il turbamento e l evento lesivo. Sostengono i ricorrenti che l evento di rilevante gravità (esposizione ultratrentennale all amianto) risultava dagli attestati dell INAIL e che il patema d animo causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione a sostanze patogene non poteva essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, ma poteva essere desunto dai dati di comune esperienza.


Con l unico motivo del ricorso incidentale la società censura la sentenza impugnata per aver interamente compensato le spese del giudizio di appello, nonostante la totale soccombenza dei lavoratori, senza alcuna adeguata motivazione.


I due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.


La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2515 del 21.2.2002 affermando che il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai soggetti esposti ad inquinamento ambientale per il turbamento psichico connesso a tale pericolosa esposizione, anche in mancanza di una lesione all integrità psico-fisica, richiede innanzi tutto la prova della rilevante gravità dell evento, in secondo luogo la prova di un effettivo turbamento psichico del soggetto e in terzo luogo la prova del nesso causale fra tale turbamento e l evento dannoso.


Ha rilevato quindi la Corte che i lavoratori non solo non hanno fornito la prova del turbamento psichico subito e della derivazione causale di tale turbamento dall inquinamento ambientale, ma neppure hanno chiesto di provare tali circostanze. Conseguentemente ha respinto le domande di risarcimento a tale titolo perchè non provate.


Assumono ora i ricorrenti che mentre l esposizione ultratrentennale all amianto è documentata dalla certificazione dell Inail, il turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato non ha bisogno di prova e può essere presunto sulla base della comune esperienza.


Osserva al riguardo la Corte che la situazione di turbamento psichico, se non può formare oggetto di prova diretta, alla pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali ad esempio la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento o altro.


Pertanto il lavoratore che chiede il risarcimento dei danni per l esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e questa prospettata situazione di sofferenza e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato.


Al riguardo nessun elemento di prova è stato fornito, nè è stata richiesta alcuna prova, da parte dei lavoratori, come ammesso nello stesso ricorso. Il rigetto della domanda da parte del giudice di appello è, dunque, pienamente giustificato e le censure sollevate dai ricorrenti sono destituite di fondamento.


Per tutte le considerazioni sopra espresse, il ricorso principale deve essere rigettato.


Parimenti infondato è il ricorso incidentale della società. La Corte di Appello ha compensato le spese dei due giudizi di merito per la complessità della questione giuridica trattate e per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia. La statuizione del giudice di merito che dispone la compensazione delle spese e che sia congruamente motivata, come nella specie, rientra nei poteri discrezionali di quel giudice e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 1422 del 2006, Cass. n. 19161 del 2005, Cass. n. 8623 del 2005).


In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere respinti. Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.


P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.


Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.


Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006.














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