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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 11 gennaio 2007
SPECIALE PARI OPPORTUNITA : LA MATERNITA’ E LA TUTELA DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO dell Avv. Anna Lisa Marino, Foro di Salerno -SPECIALE Pari Opportunità - sezione curata e diretta dalla Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano - Vicedirettore LavoroPrevidenza.com Avv. Anna Lisa Marino, Foro di Salerno 1. Tutela della maternità:evoluzione normativa ed apporto giurisprudenziale L’interazione maternità-lavoro è uno dei nodi cruciali della tutela del lavoro, poiché si accompagna alla particolare esigenza avvertita dal legislatore di difendere la lavoratrice da abusi cui può essere esposta a causa dello stato di gravidanza. La tutela della maternità preserva il diritto fondamentale della lavoratrice madre a svolgere attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dall’art. 4 della Costituzione, e si inserisce nelle misure che lo stato predispone per garantire la formazione della famiglia e lo svolgimento della funzione familiare, e per assicurare alla madre e al bambino una adeguata protezione, ai sensi degli artt. 31 e 37 della Costituzione. In virtù di tali principi costituzionalmente garantiti, si è verificata una evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha determinato un progressivo ampliamento di tutela. La legge 30 dicembre 1971 n. La tutela si è estesa anche alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste con la legge 29 dicembre 1987 n. 546 che ha riconosciuto il diritto di artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, al pagamento da parte dell’INPS, di una indennità di maternità, e con la legge 11 dicembre 1990 n. 379 che ha riconosciuto il diritto delle libere professioniste a percepire un’indennità di maternità corrisposta dalla Cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. La legge 8 marzo del 2000 n. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata ora nel D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, cui si richiama l’art. 51 del codice delle pari opportunità, D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198. La giurisprudenza ha contribuito non poco a questo processo di rafforzamento della tutela della maternità. Per brevità di trattazione si considerano solo alcune sentenze su taluni punti salienti. Il mancato pagamento della indennità di maternità viene equiparato ad una ipotesi di danno esistenziale, per il grave peggioramento della qualità di vita cui è sottoposta la lavoratrice madre a causa dell’inadempimento.(Tribunale di Lecce, sentenza del 18.04.2006) Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente, ed è tutelata nel caso di licenziamento ingiustificato per evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per l eventuale gravidanza. 2. L’indennità di maternità e l’ opzione di flessibilità Una delle disposizioni più interessanti in materia di tutela della maternità è l’opzione di flessibilità riconosciuta alla madre dall’art. 12 della legge 53/2000 per il periodo di astensione obbligatoria. Ferma restando la durata complessiva dei cinque mesi dell’astensione, la madre ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita del figlio. La domanda di flessibilità per ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il settimo mese di gravidanza, purché la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione. Qualora la lavoratrice si sia avvalsa dell’opzione di flessibilità senza esserne formalmente autorizzata attraverso attestazione medica, l’indennità di maternità non è erogabile in tali giorni, poiché viene percepita la normale retribuzione erogata dal datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro, oltre a sottolineare la immediata applicabilità della normativa in questione, fornisce importanti chiarimenti sulla certificazione medica necessaria. Qualora l’attività lavorativa della gestante non sia soggetta a sorveglianza medica, la lavoratrice è tenuta a presentare il solo certificato di idoneità rilasciato dal medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o dal medico con esso convenzionato. Qualora l’attività sia invece soggetta a sorveglianza medica, la lavoratrice deve presentare oltre al certificato già menzionato, ulteriore certificato emesso dal medico nominato dal datore di lavoro, competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Il Ministero specifica la necessità di presentare l’apposita domanda sia al datore di lavoro che all’ente erogatore dell’indennità di maternità[1]. Qualora pertanto in sede di accertamento l’ispettore riscontri la presenza sul luogo di lavoro di una lavoratrice all’ottavo mese di gravidanza, dovrà verificare che il datore sia in possesso della documentazione in questione ed in caso contrario applicherà le sanzioni già previste per l’inosservanza dell’art. [1] Circolare Ministero Lavoro n. 43 del 7 luglio 2000 [2] Circolare Ministero Lavoro n. 86 del 6 dicembre 2000 |
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