lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 5 gennaio 2007

L’ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE DI LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTO PUO’ ESSERE MOTIVATO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI IMPIEGO DEL PERSONALE REGOLARMENTE INQUADRATO

– Se sono analoghe (Cassazione Sezione Lavoro n. 21693 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel.Stile).

L’ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE DI LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTO PUO’ ESSERE MOTIVATO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI IMPIEGO DEL PERSONALE REGOLARMENTE INQUADRATO – Se sono analoghe (Cassazione Sezione Lavoro n. 21693 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel.Stile).



Francesco A. ed altri hanno lavorato presso la Get S.p.A., esercente attività esattoriale, come ufficiali di riscossione, ininterrottamente dal 1992 al 1996. Nei primi due anni essi hanno lavorato in base a contratti di lavoro autonomo, mentre dal 1994 sono stati assunti come dipendenti con contratti a tempo determinato, alla scadenza dei quali, nel 1996, l’azienda ha cessato di impiegarli. Essi hanno chiesto al Tribunale di Catanzaro di accertare che nella fase iniziale del rapporto, dal 1992 al 1994, avevano lavorato in condizioni di subordinazione e che pertanto i termini di durata apposti ai successivi contratti di lavoro a tempo determinato dovevano ritenersi nulli, con conseguente loro diritto a essere mantenuti in servizio anche nel periodo successivo ed a percepire la retribuzione. La domanda è stata proposta anche nei confronti della società Etr, subentrata alla Get nell’attività esattoriale.
Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere sentito alcuni testi, ha rigettato il ricorso in quanto ha escluso che nel periodo dal 1992 al 1994 i ricorrenti abbiano lavorato in condizioni di subordinazione. La Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato questa decisione osservando che dalla prova testimoniale era emerso che nel periodo indicato gli appellanti avevano lavorato con le stesse modalità seguite dagli altri “messi” inquadrati come dipendenti, con orario di lavoro elastico, retribuzione mensile, e sottoposizione alle direttive dei responsabili degli uffici.
Pertanto la Corte ha dichiarato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il diritto dei lavoratori a essere assunti dalla Etr S.p.A. subentrata alla Get S.p.A. nella concessione per la riscossione dei tributi. Le aziende hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Catanzaro per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21693 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte di Catanzaro abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della subordinazione. In particolare la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Catanzaro abbia correttamente ravvisato gli indici della subordinazione, valutandoli mediante il raffronto con l’attività prestata dai “sicuri” dipendenti della parte ricorrente, in quanto pacificamente inseriti nell’organico aziendale e riscontrando la presenza di analoghe caratteristiche dell’attività lavorativa.


 
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