L’ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE DI LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTO PUO’ ESSERE MOTIVATO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI IMPIEGO DEL PERSONALE REGOLARMENTE INQUADRATO – Se sono analoghe (Cassazione Sezione Lavoro n. 21693 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel.Stile).
Francesco A. ed altri hanno lavorato presso la Get S.p.A., esercente attività esattoriale, come ufficiali di riscossione, ininterrottamente dal 1992 al 1996. Nei primi due anni essi hanno lavorato in base a contratti di lavoro autonomo, mentre dal 1994 sono stati assunti come dipendenti con contratti a tempo determinato, alla scadenza dei quali, nel 1996, l’azienda ha cessato di impiegarli. Essi hanno chiesto al Tribunale di Catanzaro di accertare che nella fase iniziale del rapporto, dal 1992 al 1994, avevano lavorato in condizioni di subordinazione e che pertanto i termini di durata apposti ai successivi contratti di lavoro a tempo determinato dovevano ritenersi nulli, con conseguente loro diritto a essere mantenuti in servizio anche nel periodo successivo ed a percepire la retribuzione. La domanda è stata proposta anche nei confronti della società Etr, subentrata alla Get nell’attività esattoriale.
Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere sentito alcuni testi, ha rigettato il ricorso in quanto ha escluso che nel periodo dal 1992 al 1994 i ricorrenti abbiano lavorato in condizioni di subordinazione. La Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato questa decisione osservando che dalla prova testimoniale era emerso che nel periodo indicato gli appellanti avevano lavorato con le stesse modalità seguite dagli altri “messi” inquadrati come dipendenti, con orario di lavoro elastico, retribuzione mensile, e sottoposizione alle direttive dei responsabili degli uffici.
Pertanto la Corte ha dichiarato la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il diritto dei lavoratori a essere assunti dalla Etr S.p.A. subentrata alla Get S.p.A. nella concessione per la riscossione dei tributi. Le aziende hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Catanzaro per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21693 del 10 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte di Catanzaro abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della subordinazione. In particolare la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Catanzaro abbia correttamente ravvisato gli indici della subordinazione, valutandoli mediante il raffronto con l’attività prestata dai “sicuri” dipendenti della parte ricorrente, in quanto pacificamente inseriti nell’organico aziendale e riscontrando la presenza di analoghe caratteristiche dell’attività lavorativa.