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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 4 dicembre 2006
VERSAMENTO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR Notizie fiscali a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com Come noto, la vigente normativa ( D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11, comma 3) dispone che sulle rivalutazioni del fondo TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente sia dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% da effettuare in acconto entro il 16 dicembre di ogni anno e a saldo, sull’effettivo rendimento finanziario del TFR maturato nell’anno precedente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tale imposta è applicata in via definitiva ed imputata a riduzione del fondo TFR.
Fondo TFR al 31 dicembre 2004 = € 45.500,00 Rendimento finanziario al 31 dicembre 2005 = 2,952785% di € 45.500,00 = € 1.343,52 Rendimenti finanziari erogati nel corso dell’anno 2005 = € 2.550,00 Totale rendimenti finanziari anno 2005 = € 3.893,52 Acconto da versare con modello F24 (codice 1712) entro il 16 dicembre 2006 = 90% (3.893,52 x 11%) = € 385,46 Saldo da versare con modello F24 (cod. 1713) entro il 16 febbraio 2007 = (effettivo rendimento finanziario maturato nell’anno 2006 x 11%) - € 385,46. In corrispondenza dei codici tributo di versamento 1712 e 1713, esposti nella “Sezione Erario” del modello F24, occorre indicare come periodo di riferimento l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. L’imposta dovuta può inoltre essere compensata con altri crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni nonché con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR (codice tributo 1250), senza alcun limite di importo ed indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito ( Circolare Agenzia delle Entrate 6 agosto 2001, n. 78/E). Nell’ipotesi di compensazione con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR la somma compensata non incide sulla determinazione del limite di 516.456,90 euro che costituisce l’ammontare di crediti compensabili per anno solare nel modello F24. L’importo del credito compensato deve essere così esposto:
Nel diverso caso in cui l azienda sia costituita nell anno in cui è dovuto l acconto, per l anno di costituzione il sostituto d imposta non deve versare l imposta sostitutiva dell 11%, in quanto non matura alcuna rivalutazione del TFR. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie di fusione e scissione societarie, ai fini degli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% bisogna distinguere, a seconda che i soggetti coinvolti nelle predette operazioni societarie si estinguano o meno. In caso di estinzione dei soggetti interessati dall’operazione societaria, gli obblighi di versamento sono adempiuti:
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