lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 4 dicembre 2006

VERSAMENTO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

Notizie fiscali a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com

Come noto, la vigente normativa (Apri in una nuova finestra D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11, comma 3) dispone che sulle rivalutazioni del fondo TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente sia dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% da effettuare in acconto entro il 16 dicembre di ogni anno e a saldo, sull’effettivo rendimento finanziario del TFR maturato nell’anno precedente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tale imposta è applicata in via definitiva ed imputata a riduzione del fondo TFR.

Con riferimento al pagamento dell’acconto dell’imposta, il datore di lavoro può determinare tale acconto adottando uno dei seguenti due sistemi (Apri in una nuova finestra Circolare Ministero delle Finanze 20 marzo 2001, n. 29/E):


  1. metodo storico, considerando il 90% delle rivalutazioni (rendimenti finanziari) maturate nell’anno solare precedente (ad esempio, l’anno 2005), comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di suddetto anno;
  2. metodo presuntivo, assumendo il 90% dei rendimenti finanziari sul fondo TFR al 31 dicembre dell anno precedente e relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell anno in corso al versamento dell acconto, applicando l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell anno precedente (Apri in una nuova finestra Circolare Ministero delle Finanze 12 giugno 2002, n. 50/E). Secondo il metodo presuntivo, ai fini del versamento dell’acconto da effettuare entro il 16 dicembre 2006, il datore di lavoro deve computare il fondo TFR al 31 dicembre 2005 maturato dai dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2006, con applicazione del coefficiente di rivalutazione pari a 2,952785% (relativo al mese di dicembre 2005).
Qualora siano intervenute delle cessazioni del rapporto di lavoro entro il 30 novembre dell anno in cui è dovuto l acconto, entro il 16 dicembre:

  1. deve essere versato il 90% dell imposta sostitutiva trattenuta all atto dell interruzione del rapporto di lavoro e il restante 10% entro il 16 febbraio dell’anno successivo, se si adotta il metodo presuntivo;
  2. non deve essere versata alcuna somma, in quanto l’intero importo corrispondente all’imposta sostitutiva già trattenuta ai dipendenti cessati entro il 30 novembre è pagata entro il 16 febbraio dell’anno successivo, se è adottato il metodo storico.
Si propone il seguente esempio di calcolo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni riferite all’anno 2006, secondo il metodo storico.

Fondo TFR al 31 dicembre 2004 = € 45.500,00

Rendimento finanziario al 31 dicembre 2005 = 2,952785% di € 45.500,00 = € 1.343,52

Rendimenti finanziari erogati nel corso dell’anno 2005 = € 2.550,00

Totale rendimenti finanziari anno 2005 = € 3.893,52

Acconto da versare con modello F24 (codice 1712) entro il 16 dicembre 2006 = 90% (3.893,52 x 11%) = € 385,46

Saldo da versare con modello F24 (cod. 1713) entro il 16 febbraio 2007 = (effettivo rendimento finanziario maturato nell’anno 2006 x 11%) - € 385,46.


In corrispondenza dei codici tributo di versamento 1712 e 1713, esposti nella “Sezione Erario” del modello F24, occorre indicare come periodo di riferimento l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.
L’imposta dovuta può inoltre essere compensata con altri crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni nonché con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR (codice tributo 1250), senza alcun limite di importo ed indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito (Apri in una nuova finestra Circolare Agenzia delle Entrate 6 agosto 2001, n. 78/E).
Nell’ipotesi di compensazione con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR la somma compensata non incide sulla determinazione del limite di 516.456,90 euro che costituisce l’ammontare di crediti compensabili per anno solare nel modello F24. L’importo del credito compensato deve essere così esposto:

  • nella colonna “anno di riferimento” riportare l’anno di utilizzo del credito;
  • nella colonna “importi a credito compensati” indicare la somma a credito con il codice tributo 1250 relativo all’anticipo d’imposta sul TFR.
Le aziende costituite nell anno precedente a quello per il quale è dovuto l acconto possono versare direttamente il saldo dell imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell anno successivo o, in alternativa, l acconto in via presuntiva, in misura pari al 90% dell imposta sulle rivalutazioni che maturano nell anno in corso.

Nel diverso caso in cui l azienda sia costituita nell anno in cui è dovuto l acconto, per l anno di costituzione il sostituto d imposta non deve versare l imposta sostitutiva dell 11%, in quanto non matura alcuna rivalutazione del TFR.

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie di fusione e scissione societarie, ai fini degli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% bisogna distinguere, a seconda che i soggetti coinvolti nelle predette operazioni societarie si estinguano o meno. In caso di estinzione dei soggetti interessati dall’operazione societaria, gli obblighi di versamento sono adempiuti:

  • dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia dell’operazione di fusione o scissione;
  • dalla società incorporante ovvero risultante dalla fusione o dalla scissione successivamente a detta data.
Se, invece, le operazioni societarie non comportano l’estinzione dei soggetti coinvolti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:

  • dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro;
  • dal soggetto presso il quale si verifica il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, relativamente a detti dipendenti.


 
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