lavoroprevidenza

lunedì 4 dicembre 2006

VERSAMENTO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

Notizie fiscali a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com

Come noto, la vigente normativa (Apri in una nuova finestra D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 11, comma 3) dispone che sulle rivalutazioni del fondo TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente sia dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% da effettuare in acconto entro il 16 dicembre di ogni anno e a saldo, sull’effettivo rendimento finanziario del TFR maturato nell’anno precedente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tale imposta è applicata in via definitiva ed imputata a riduzione del fondo TFR.

Con riferimento al pagamento dell’acconto dell’imposta, il datore di lavoro può determinare tale acconto adottando uno dei seguenti due sistemi (Apri in una nuova finestra Circolare Ministero delle Finanze 20 marzo 2001, n. 29/E):


  1. metodo storico, considerando il 90% delle rivalutazioni (rendimenti finanziari) maturate nell’anno solare precedente (ad esempio, l’anno 2005), comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di suddetto anno;
  2. metodo presuntivo, assumendo il 90% dei rendimenti finanziari sul fondo TFR al 31 dicembre dell anno precedente e relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell anno in corso al versamento dell acconto, applicando l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell anno precedente (Apri in una nuova finestra Circolare Ministero delle Finanze 12 giugno 2002, n. 50/E). Secondo il metodo presuntivo, ai fini del versamento dell’acconto da effettuare entro il 16 dicembre 2006, il datore di lavoro deve computare il fondo TFR al 31 dicembre 2005 maturato dai dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2006, con applicazione del coefficiente di rivalutazione pari a 2,952785% (relativo al mese di dicembre 2005).
Qualora siano intervenute delle cessazioni del rapporto di lavoro entro il 30 novembre dell anno in cui è dovuto l acconto, entro il 16 dicembre:

  1. deve essere versato il 90% dell imposta sostitutiva trattenuta all atto dell interruzione del rapporto di lavoro e il restante 10% entro il 16 febbraio dell’anno successivo, se si adotta il metodo presuntivo;
  2. non deve essere versata alcuna somma, in quanto l’intero importo corrispondente all’imposta sostitutiva già trattenuta ai dipendenti cessati entro il 30 novembre è pagata entro il 16 febbraio dell’anno successivo, se è adottato il metodo storico.
Si propone il seguente esempio di calcolo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni riferite all’anno 2006, secondo il metodo storico.

Fondo TFR al 31 dicembre 2004 = € 45.500,00

Rendimento finanziario al 31 dicembre 2005 = 2,952785% di € 45.500,00 = € 1.343,52

Rendimenti finanziari erogati nel corso dell’anno 2005 = € 2.550,00

Totale rendimenti finanziari anno 2005 = € 3.893,52

Acconto da versare con modello F24 (codice 1712) entro il 16 dicembre 2006 = 90% (3.893,52 x 11%) = € 385,46

Saldo da versare con modello F24 (cod. 1713) entro il 16 febbraio 2007 = (effettivo rendimento finanziario maturato nell’anno 2006 x 11%) - € 385,46.


In corrispondenza dei codici tributo di versamento 1712 e 1713, esposti nella “Sezione Erario” del modello F24, occorre indicare come periodo di riferimento l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.
L’imposta dovuta può inoltre essere compensata con altri crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni nonché con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR (codice tributo 1250), senza alcun limite di importo ed indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito (Apri in una nuova finestra Circolare Agenzia delle Entrate 6 agosto 2001, n. 78/E).
Nell’ipotesi di compensazione con il credito d‘imposta per l’anticipo d’imposta sul TFR la somma compensata non incide sulla determinazione del limite di 516.456,90 euro che costituisce l’ammontare di crediti compensabili per anno solare nel modello F24. L’importo del credito compensato deve essere così esposto:
Le aziende costituite nell anno precedente a quello per il quale è dovuto l acconto possono versare direttamente il saldo dell imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell anno successivo o, in alternativa, l acconto in via presuntiva, in misura pari al 90% dell imposta sulle rivalutazioni che maturano nell anno in corso.

Nel diverso caso in cui l azienda sia costituita nell anno in cui è dovuto l acconto, per l anno di costituzione il sostituto d imposta non deve versare l imposta sostitutiva dell 11%, in quanto non matura alcuna rivalutazione del TFR.

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie di fusione e scissione societarie, ai fini degli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% bisogna distinguere, a seconda che i soggetti coinvolti nelle predette operazioni societarie si estinguano o meno. In caso di estinzione dei soggetti interessati dall’operazione societaria, gli obblighi di versamento sono adempiuti:
Se, invece, le operazioni societarie non comportano l’estinzione dei soggetti coinvolti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:



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