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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 4 dicembre 2006

CONVEGNO UNIVERSITÀ DI SALERNO 3 NOVEMBRE 2006 “ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO: PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA LEGGE N°40/2006”

Intervento dell’Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio e componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

CONVEGNO UNIVERSITÀ DI SALERNO 3 NOVEMBRE 2006 “ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO: PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA LEGGE N°40/2006” Intervento dell’Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio.



Voglio in primo luogo sottolineare come questo convegno rappresenti l’ennesima occasione di divulgazione dell’istituto sia per operatori del diritto che per i lavoratori, non solo per quanto concerne le procedure ma anche per i vantaggi in termini di celerità e costi che conseguono alla scelta di questo strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria del lavoro; a cinque anni dalla stipula del CCNQ del 23/1/2001 istitutivo dell’ istituto dell’arbitrato e della conciliazione, ed attuativo dei principi di delega di cui all’art.11 c.4 lett.g della L.59/97 e dell’art.412 ter e quater del c.p.c, ritengo che occorre fare ancora molto in riferimento alla capillare informativa di detto strumento che,anche alla luce di recenti interventi normativi potrebbe ulteriormente contribuire alla deflazione del contenzioso in materia di pubblico impiego contrattualizzato.


Non vanno poi trascurati i risultati e gli obiettivi perseguiti dal progetto che ha visto insieme Funzione Pubblica, Formez,Università e Cabina di Regia ARAN , e che è culminato con la selezione di molti arbitri del pubblico impiego, che ora attendono di essere impegnati in questa attività di grande interesse nel panorama delle professioni emergenti; ciò detto vorrei subito passare in rassegna l’aspetto che mi è sembrato particolarmente innovativo ad una prima analisi dell’accordo quadro, consistente nella previsione di una figura monocratica che incarna in se, sia la figura del conciliatore che dell’arbitro su cui tra l’altro si è generato un ampio dibattito dottrinario all’indomani della firma dell’accordo ; con tale scelta si è dunque voluto rafforzare l’intero sistema degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie nella P.A.,atteso che l’arbitro per il pubblico impiego deve svolgere preventivamente, in funzione di conciliatore, il tentativo di conciliazione obbligatoria con effetti equipollenti a quello previsto nell’art.410 c.p.c. In particolare nell’art.4 del CCNQ sono previste due diverse procedure : la prima che presuppone un tentativo di conciliazione già espletato in sede diversa da quella arbitrale, prevedendo una procedura c.d. abbreviata di arbitrato e con obbligo di celebrazione della c.d. prima udienza innanzi all’arbitro entro 30 giorni dalla data di accettazione dell incarico(cfr.c.2 ) ; la seconda che prevede invece il l’iter normale di tipo bifase, nel quale l’arbitro è tenuto come detto a celebrare il tentativo di conciliazione prima dell’eventuale fase decisoria o arbitrale( cfr.c.3 ): in tal caso “il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto”. Se la conciliazione riesce si redige processo verbale che, ai sensi e per gli effetti dell art.411 c.1 c.p.c., ;Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore, formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di esonerare da responsabilità amministrativa chi rappresenta la P.A; nel caso in cui la proposta non venga accolta dalle parti, l arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa tutta la fase conciliativa.


Ebbene come ho già anticipato anche da questa peculiarità si desume il potere dell’arbitro unico rispetto ad altri modelli arbitrali adottati e vigenti nel diritto italiano che hanno invece preferito attribuire detti poteri in capo ad organo arbitrali collegiali; di particolare interesse appare lo studio dei poteri dell’arbitro medesimo soprattutto in relazione alla istruttoria prevista dall’accordo.


Vorrei ora parlare dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale di fondamentale importanza per il lavoratore: ebbene l’accordo detta taluni requisiti minimi che deve contenere “la richiesta di compromettere in arbitri” che potrebbe paragonarsi,solo per analogia ad un atto introduttivo del processo del lavoro, con finalità evidentemente tese ad instaurare il meccanismo procedurale e a realizzare l’incontro tra proposta del dipendente pubblico e l’eventuale accettazione da parte della Amministrazione( cfr.art.3 CCNQ 23.01.01); una volta formulata la richiesta da comunicare a mezzo a. r. deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.


Per quanto concerne poi il sistema di nomina dell’arbitro l’accordo ha previsto poi in via preliminare che esso sia attribuito ad una scelta concorde tra le parti, ed in mancanza che l’arbitro sia definito attraverso una procedura di sorteggio; inoltre nel caso in cui la P.A. non concordi sul nominativo dell’Arbitro indicato dal lavoratore, il medesimo sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell ambito della lista dei designabili; resta salvo il diritto di ciascuna delle parti di rifiutare l arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. L atto di accettazione dell incarico da parte dell arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.


Circa la scelta del foro arbitrale ( cfr.art.3 c.5)la norma pattizia ha previsto che le parti possono concordare lo svolgimento del procedimento presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l amministrazione a cui appartiene il dipendente. L’intera gestione della fase può essere svolta presso la Pubblica amm.ne interessata o presso le Camere Arbitrali con sede presso gli Uffici Regionali del Lavoro sulla base ad un accordo con il Ministero del Lavoro.


Ruolo fondamentale sia in riferimento all’aspetto organizzativo che informativo viene attribuito dall’accordo quadro alle Camere Arbitrali Regionali presso le quali è depositata una prima lista di arbitri, attualmente composta da professori universitari, avvocati con competenza specifica nel settore, magistrati in pensione, selezionata sulla base dei criteri e dei requisiti di assoluta imparzialità ed indipendenza.Ciò detto mi pare utile chiarire che la procedura arbitrale può essere attivata da tutti i lavoratori pubblici e da tutte le Amministrazioni Pubbliche,salvo particolari tipologie di controversie non deferibili agli arbitri.previste dai singoli contratti di comparto e di area.


Ovviamente l’accordo non poteva che prevedere ( cfr.art.2) il principio di libera scelta al ricorso presso l’A.G.( cfr.lett.te” resta fermo il diritto delle parti di ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria), e nel prevedere che le parti in lite possano concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo.


Resta inteso che tranne che nei casi di sanzione disciplinare non risolutiva (cfr.art.6 c.2 del CCNQ) e c.d. conservativa, ove l’amministrazione pubblica non può rifiutare la sottoposizione alla richiesta in arbitri del lavoratore, negli altri casi la P.A. è libera di non prestare il consenso alla procedura medesima.Per quanto concerne poi la fase di merito del procedimento arbitrale successiva a quella conciliativa e nella quale l’arbitro ha ormai abbandonato la figura del conciliatore, appare interessante sottolineare i poteri dell’arbitro tra cui in primo luogo quelli decisori: a tal proposito l’art.4 fissa poi i parametri cui deve attenersi l’arbitro nel giudicare: essi sono costituiti dalle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo che vanno osservate; per quanto concerne poi i poteri istruttori l’arbitro “può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili”: trattasi di un principio dettato evidentemente per tutelare la celerità dello svolgimento della procedura arbitrale;di grande interesse poi il meccanismo previsto per i casi di sospensione della controversia per pregiudiziali sui contratti o accordi collettivi al c.9 dell’art.4 che presenta qualche analogia con il disposto di cui al c.1 e c.3 dell’art.64 del D.lvo n°165/01 descrittivo dei poteri del Giudice del Lavoro innanzi alle medesime questioni e già oggetto di alcune pronunce arbitrali oggetto di studio( cfr. www.uproma.com/unionarbitri); infatti la norma del CCNQ 23/1/2001 prevede che “qualora l arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l efficacia, la validità o l interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento”; ove le parti poi non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni l intenzione di rimettere la questione all arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue: ebbene siamo dunque in presenza di un procedimento che, una volta sospeso dall’arbitro, può essere attivato solo su espressa richiesta delle parti. Si noti invece come la norma di legge citata consenta solo in via sussidiaria al Giudice del Lavoro la decisione sulla questione pregiudiziale anche in mancanza di intervenuto accordo sulla interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo ma solo dopo tale fase(cfr.c.3 art.64).


Ed infatti a differenza dell’Arbitro per il pubblico e a fronte ad una questione pregiudiziale sottopostagli (concernente la efficacia,validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,sottoscritto dall’ARAN,) il giudice del Lavoro con ordinanza non impugnabile “deve sospendere” il giudizio indicando la questione da decidere, fissando una nuova udienza di discussione non prima di 120 gg ,disponendo la comunicazione a cura della cancelleria sia della ordinanza,del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN(cfr. art.64 co.1).


Va rilevato però sulla problematica il disposto dell’art.18 della L.n°40/2006” che intervenendo a modificare numerose norme del codice di procedura civile sia in riferimento ai poteri della Suprema Corte di Cassazione che in materia di arbitrato, ha inserito dopo l’art.420 del c.p.c.,l’art.420 bis attribuendo al giudice del Lavoro il potere di decisione con sentenza sulle questioni pregiudiziali sull’efficacia,validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo,senza precisare però il rapporto con il meccanismo previsto invece dall’art.64 c.3 probabilmente da ritenersi norma speciale per il solo pubblico impiego contrattualizzato.Infine per quanto concerne la difesa in tema di arbitrato,l’accordo poi prevede che “nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possano farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.


Per quanto concerne poi il lodo ritenuto dalla maggior parte della dottrina di natura irritale,l’accordo prevede la sottoscrizione dall arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti.


 
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