CONVEGNO UNIVERSITÀ DI SALERNO 3 NOVEMBRE 2006 “ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO: PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA LEGGE N°40/2006” Intervento dell’Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego-Lazio.
Voglio in primo luogo sottolineare come questo convegno rappresenti l’ennesima occasione di divulgazione dell’istituto sia per operatori del diritto che per i lavoratori, non solo per quanto concerne le procedure ma anche per i vantaggi in termini di celerità e costi che conseguono alla scelta di questo strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria del lavoro; a cinque anni dalla stipula del CCNQ del 23/1/2001 istitutivo dell’ istituto dell’arbitrato e della conciliazione, ed attuativo dei principi di delega di cui all’art.11 c.4 lett.g della L.59/97 e dell’art.412 ter e quater del c.p.c, ritengo che occorre fare ancora molto in riferimento alla capillare informativa di detto strumento che,anche alla luce di recenti interventi normativi potrebbe ulteriormente contribuire alla deflazione del contenzioso in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
Non vanno poi trascurati i risultati e gli obiettivi perseguiti dal progetto che ha visto insieme Funzione Pubblica, Formez,Università e Cabina di Regia ARAN , e che è culminato con la selezione di molti arbitri del pubblico impiego, che ora attendono di essere impegnati in questa attività di grande interesse nel panorama delle professioni emergenti; ciò detto vorrei subito passare in rassegna l’aspetto che mi è sembrato particolarmente innovativo ad una prima analisi dell’accordo quadro, consistente nella previsione di una figura monocratica che incarna in se, sia la figura del conciliatore che dell’arbitro su cui tra l’altro si è generato un ampio dibattito dottrinario all’indomani della firma dell’accordo ; con tale scelta si è dunque voluto rafforzare l’intero sistema degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie nella P.A.,atteso che l’arbitro per il pubblico impiego deve svolgere preventivamente, in funzione di conciliatore, il tentativo di conciliazione obbligatoria con effetti equipollenti a quello previsto nell’art.410 c.p.c. In particolare nell’art.4 del CCNQ sono previste due diverse procedure : la prima che presuppone un tentativo di conciliazione già espletato in sede diversa da quella arbitrale, prevedendo una procedura c.d. abbreviata di arbitrato e con obbligo di celebrazione della c.d. prima udienza innanzi all’arbitro entro 30 giorni dalla data di accettazione dell incarico(cfr.c.2 ) ; la seconda che prevede invece il l’iter normale di tipo bifase, nel quale l’arbitro è tenuto come detto a celebrare il tentativo di conciliazione prima dell’eventuale fase decisoria o arbitrale( cfr.c.3 ): in tal caso “il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto”. Se la conciliazione riesce si redige processo verbale che, ai sensi e per gli effetti dell art.411 c.1 c.p.c., ;Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore, formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di esonerare da responsabilità amministrativa chi rappresenta
Ebbene come ho già anticipato anche da questa peculiarità si desume il potere dell’arbitro unico rispetto ad altri modelli arbitrali adottati e vigenti nel diritto italiano che hanno invece preferito attribuire detti poteri in capo ad organo arbitrali collegiali; di particolare interesse appare lo studio dei poteri dell’arbitro medesimo soprattutto in relazione alla istruttoria prevista dall’accordo.
Vorrei ora parlare dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale di fondamentale importanza per il lavoratore: ebbene l’accordo detta taluni requisiti minimi che deve contenere “la richiesta di compromettere in arbitri” che potrebbe paragonarsi,solo per analogia ad un atto introduttivo del processo del lavoro, con finalità evidentemente tese ad instaurare il meccanismo procedurale e a realizzare l’incontro tra proposta del dipendente pubblico e l’eventuale accettazione da parte della Amministrazione( cfr.art.3 CCNQ 23.01.01); una volta formulata la richiesta da comunicare a mezzo a. r. deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.
Per quanto concerne poi il sistema di nomina dell’arbitro l’accordo ha previsto poi in via preliminare che esso sia attribuito ad una scelta concorde tra le parti, ed in mancanza che l’arbitro sia definito attraverso una procedura di sorteggio; inoltre nel caso in cui
Circa la scelta del foro arbitrale ( cfr.art.3 c.5)la norma pattizia ha previsto che le parti possono concordare lo svolgimento del procedimento presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l amministrazione a cui appartiene il dipendente. L’intera gestione della fase può essere svolta presso
Ruolo fondamentale sia in riferimento all’aspetto organizzativo che informativo viene attribuito dall’accordo quadro alle Camere Arbitrali Regionali presso le quali è depositata una prima lista di arbitri, attualmente composta da professori universitari, avvocati con competenza specifica nel settore, magistrati in pensione, selezionata sulla base dei criteri e dei requisiti di assoluta imparzialità ed indipendenza.Ciò detto mi pare utile chiarire che la procedura arbitrale può essere attivata da tutti i lavoratori pubblici e da tutte le Amministrazioni Pubbliche,salvo particolari tipologie di controversie non deferibili agli arbitri.previste dai singoli contratti di comparto e di area.
Ovviamente l’accordo non poteva che prevedere ( cfr.art.2) il principio di libera scelta al ricorso presso l’A.G.( cfr.lett.te” resta fermo il diritto delle parti di ricorrere all autorità giudiziaria ordinaria), e nel prevedere che le parti in lite possano concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo.
Resta inteso che tranne che nei casi di sanzione disciplinare non risolutiva (cfr.art.6 c.2 del CCNQ) e c.d. conservativa, ove l’amministrazione pubblica non può rifiutare la sottoposizione alla richiesta in arbitri del lavoratore, negli altri casi
Ed infatti a differenza dell’Arbitro per il pubblico e a fronte ad una questione pregiudiziale sottopostagli (concernente la efficacia,validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,sottoscritto dall’ARAN,) il giudice del Lavoro con ordinanza non impugnabile “deve sospendere” il giudizio indicando la questione da decidere, fissando una nuova udienza di discussione non prima di 120 gg ,disponendo la comunicazione a cura della cancelleria sia della ordinanza,del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN(cfr. art.64 co.1).
Va rilevato però sulla problematica il disposto dell’art.18 della L.n°40/2006” che intervenendo a modificare numerose norme del codice di procedura civile sia in riferimento ai poteri della Suprema Corte di Cassazione che in materia di arbitrato, ha inserito dopo l’art.420 del c.p.c.,l’art.420 bis attribuendo al giudice del Lavoro il potere di decisione con sentenza sulle questioni pregiudiziali sull’efficacia,validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo,senza precisare però il rapporto con il meccanismo previsto invece dall’art.64 c.3 probabilmente da ritenersi norma speciale per il solo pubblico impiego contrattualizzato.Infine per quanto concerne la difesa in tema di arbitrato,l’accordo poi prevede che “nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possano farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Per quanto concerne poi il lodo ritenuto dalla maggior parte della dottrina di natura irritale,l’accordo prevede la sottoscrizione dall arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti.