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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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lunedì 13 novembre 2006
LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE PROCESSO DEL LAVORO - FORMA DELLA DOMANDA - REQUISITI Tribunale di NOLA, Giudice Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 13.06.2006. Su gentile concessione di IUSSIT Lavoro Licenziamento orale - Richiesta di dichiarazione di inefficacia del licenziamento - Differenze retributive : Processo del lavoro - Forma della domanda - Requisiti dell atto introduttivo, art.414 c.p.c. - Non applicabilità dell art. 164 c.p.c. al processo del lavoro - Nullità atto introduttivo - La costituzione del convenuto che accetta il contraddittorio non sana la nullità - Licenziamento orale - Conseguenze - Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni che spettavano dalla data del recesso fino all effettiva riammissione in servizio - Risarcimento danni. [Tribunale di NOLA, Giudice Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 13.06.2006 ] Nella sentenza I ricorsi introduttivi -nella parte relativa alla domanda di differenze retributive- non presentano i requisiti minimi richiesti dall art. 414 c.p.c. e, pertanto, se ne deve dichiarare la nullità parziale. Il Giudice non ritiene di condividere, il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11353/2004 che ha ritenuto applicabile l art. 164 c.p.c. al processo del lavoro alla luce della riforma del codice di procedura introdotta dalla L. 353/90 =================================================================== TRIBUNALE DI NOLA (…) In via preliminare deve rilevarsi che i ricorsi introduttivi -nella parte relativa alla domanda di differenze retributive- non presentano i requisiti minimi richiesti dall art. 414 c.p.c. e, pertanto, se ne deve dichiarare la nullità parziale. Invero, l articolo citato, in considerazione del fatto che il ricorso è l atto con il quale si richiede al giudice la tutela di una determinata situazione giuridica, a fronte di atti lesivi posti in essere da un terzo, elenca con precisione tutti gli elementi che tale atto deve contenere sia per mettere in condizione il convenuto di difendersi adeguatamente, sia per consentire al giudice di comprendere la materia del contendere e svolgere appieno il suo ruolo. Ne consegue che laddove questi manchino o siano, comunque, non sufficientemente chiari, l atto introduttivo non è in grado si svolgere la sua funzione ed è, chiaramente nullo. In particolare, è essenziale, ai fini della validità del ricorso, che in questo siano indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda. Al riguardo, è pacifico che nel rito del lavoro, l attore deve indicare tali elementi sin dall atto introduttivo del giudizio. Inoltre, non è ultroneo ricordare che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte (v. Sezioni Unite 02.06.1993 n. 640, e da ultimo Cass. Civ. sez. lav. 02.10.1998 n. 9810), per aversi nullità del ricorso per indeterminatezza dell oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, non basta analizzare l atto solo sotto un profilo meramente formale, ma è necessario valutarlo nel suo complesso ; in altri termini, se pur non è necessaria una rigorosa e schematica prospettazione del petitum e della causa petendi, è, però, indispensabile che dalla lettura complessiva dell atto emergano senza alcuna incertezza sia l uno che l altra. ==================== REPUBBLICA ITALIANA Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa tra TIZIO, CAIO e MEVIO rappresentati e difesi come in atti e SEMPRONIA S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti, diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: |
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