lavoroprevidenza

lunedì 13 novembre 2006

LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE PROCESSO DEL LAVORO - FORMA DELLA DOMANDA - REQUISITI

Tribunale di NOLA, Giudice Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 13.06.2006. Su gentile concessione di IUSSIT

Lavoro
LICENZIAMENTO ORALE - CONSEGUENZE
PROCESSO DEL LAVORO - FORMA DELLA DOMANDA - REQUISITI
- Tribunale di NOLA, Giudice Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 13.06.2006 -
- www.iussit.it 13.11.2006 -
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Licenziamento orale - Richiesta di dichiarazione di inefficacia del licenziamento - Differenze retributive : Processo del lavoro - Forma della domanda - Requisiti dell atto introduttivo, art.414 c.p.c. - Non applicabilità dell art. 164 c.p.c. al processo del lavoro - Nullità atto introduttivo - La costituzione del convenuto che accetta il contraddittorio non sana la nullità - Licenziamento orale - Conseguenze - Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni che spettavano dalla data del recesso fino all effettiva riammissione in servizio - Risarcimento danni. [Tribunale di NOLA, Giudice Dott.ssa Stefania Basso, sentenza del 13.06.2006 ]


Nella sentenza


I ricorsi introduttivi -nella parte relativa alla domanda di differenze retributive- non presentano i requisiti minimi richiesti dall art. 414 c.p.c. e, pertanto, se ne deve dichiarare la nullità parziale.


Il Giudice non ritiene di condividere, il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11353/2004 che ha ritenuto applicabile l art. 164 c.p.c. al processo del lavoro alla luce della riforma del codice di procedura introdotta dalla L. 353/90


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TRIBUNALE DI NOLA
Giudizio: Tizio, Caio, Mevio c/ Sempronia s.r.l.


(…)
MOTIVAZIONE
Contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. da allegare al verbale di udienza del xx.06.2006


In via preliminare deve rilevarsi che i ricorsi introduttivi -nella parte relativa alla domanda di differenze retributive- non presentano i requisiti minimi richiesti dall art. 414 c.p.c. e, pertanto, se ne deve dichiarare la nullità parziale. Invero, l articolo citato, in considerazione del fatto che il ricorso è l atto con il quale si richiede al giudice la tutela di una determinata situazione giuridica, a fronte di atti lesivi posti in essere da un terzo, elenca con precisione tutti gli elementi che tale atto deve contenere sia per mettere in condizione il convenuto di difendersi adeguatamente, sia per consentire al giudice di comprendere la materia del contendere e svolgere appieno il suo ruolo. Ne consegue che laddove questi manchino o siano, comunque, non sufficientemente chiari, l atto introduttivo non è in grado si svolgere la sua funzione ed è, chiaramente nullo. In particolare, è essenziale, ai fini della validità del ricorso, che in questo siano indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda. Al riguardo, è pacifico che nel rito del lavoro, l attore deve indicare tali elementi sin dall atto introduttivo del giudizio. Inoltre, non è ultroneo ricordare che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte (v. Sezioni Unite 02.06.1993 n. 640, e da ultimo Cass. Civ. sez. lav. 02.10.1998 n. 9810), per aversi nullità del ricorso per indeterminatezza dell oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, non basta analizzare l atto solo sotto un profilo meramente formale, ma è necessario valutarlo nel suo complesso ; in altri termini, se pur non è necessaria una rigorosa e schematica prospettazione del petitum e della causa petendi, è, però, indispensabile che dalla lettura complessiva dell atto emergano senza alcuna incertezza sia l uno che l altra.
In merito, la scrivente non ritiene di condividere, il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11353/2004 che ha ritenuto applicabile l art. 164 c.p.c. al processo del lavoro alla luce della riforma del codice di procedura introdotta dalla L. 353/90. Al riguardo, è d uopo sottolineare che il principio dettato dal 5° comma dell art. 164 cit. è applicabile soltanto ad alcuni vizi dell atto di citazione e non a tutte le ipotesi di nullità degli atti introduttivi stante il rinvio al 4° comma dell art. 164 il quale a sua volta rinvia ai nn. 3 e 4 dell art. 163 c.p.c.: appare, dunque, evidente che già nel rito ordinario il meccanismo dell articolo in esame esclude una sanatoria indiscriminata. Infatti, gli eventuali vizi sanabili sono esclusivamente quello relativi alla determinazione della cosa oggetto della domanda e dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Passando all analisi del rito del lavoro, non può non rilevarsi che la forma della domanda e i requisiti dell atto introduttivo sono disciplinati specificamente dall art. 414 c.p.c. il quale rende inapplicabile la previsione dell art. 163 e tanto più dell art 164 c.p.c. D altro canto, mentre il rito ordinario può arrivare a prevedere due o tre udienze prima della effettiva trattazione della causa, viceversa, nel processo del lavoro - almeno tendenzialmente - la causa dovrebbe risolversi in una unica udienza (non soltanto con la trattazione, ma addirittura con la decisione) essendo espressamente vietate le udienze di mero rinvio (art. 420 ult. co. c.p.c.).
A ciò aggiungasi che la stessa Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, ha - alla luce dell art. 111 Cost - evidenziato che "il mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali, intesi a regolamentare la dinamica processuale in funzione propulsiva importa la irreversibilità dell estinzione del processuale diritto di produrre il documento" (Cass. SS.UU. n. 8202/2005). Pertanto, l esigenza di celerità e concentrazione che necessariamente deve improntare in maniera più stringente il rito del lavoro si appalesa incompatibile in maniera assoluta con il meccanismo, indubitabilmente dilatorio, connesso alla applicazione dell art. 164 c.p.c.
Nel caso in esame, parte ricorrente, non ha compiutamente esposto gli elementi di fatto e di diritto su cui fondava la sua pretesa. Ed in particolare, neanche analizzando l intero atto, è possibile comprendere le modalità di calcolo utilizzate per pervenire alla richiesta delle somme indicate nei singoli ricorsi: infatti, non si evidenziano le mansioni svolte e l orario di lavoro seguito, nonché la retribuzione percepita e le voci retributive mai corrisposte.
Tali carenze del ricorso introduttivo ne determinano la nullità atteso che parte convenuta non viene messa in condizione di difendersi compiutamente di fronte alle affermazione dei ricorrenti. Né all uopo può ritenersi sanante la costituzione del convenuto che abbia accettato il contraddittorio chiedendo il rigetto della domanda o la produzione documentale (altro è allegare altro è provare le proprie allegazioni).
Viceversa appare sufficientemente chiara l esposizione dei fatti con riferimento alla richiesta di dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti intimati ai tre ricorrenti.
All uopo è opportuno premettere che a fronte della affermazione dei lavoratori di essere stati licenziati oralmente dal "titolare" in data 20.03.2003, parte resistente assume che i ricorrenti si sarebbero ingiustificatamente allontanati dal lavoro nei giorni 21, 22 e 24 marzo 2003 e allega come prova la lettera di contestazione dell assenza inviata ai lavoratori.
Orbene, in merito vale la pena ricordare che la Cassazione (v. da ultimo Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 06.12.2004, n. 22852) considera che, per quanto riguarda l onere probatorio in merito alle modalità del licenziamento, nel rapporto di lavoro subordinato, la parte la quale ne abbia riconosciuto l instaurazione è tenuta, ove ne deduca l estinzione, a dimostrare -proprio in conformità al principio relativo alla ripartizione dell onere probatorio, sancito dall art. 2697 c. c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione. E ciò soprattutto se si considera che nell ambito del paradigma contrattuale di cui all art. 2094 c. c., si possono individuare numerose ipotesi di sospensione del rapporto, previste ex lege ovvero derivanti dalla volontà delle parti. Ne consegue che il datore di lavoro non può limitarsi a dedurre una discontinuità della prestazione lavorativa, non essendo questa equipollente alla cessazione del vinculum iuris, la quale in tanto può ritenersi esistente in quanto ne sia allegata -e provata- la causa estintiva. D altro canto, è sempre necessario rispettare non solo il c. 1 dell art. 2697 c. c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
Alla luce di tali osservazioni, ritiene la scrivente che i rapporti di lavoro in esame devono ritenersi estinti per licenziamento intimato oralmente e quindi in violazione del disposto dell art. 2 della legge n. 604/1966, che impone la forma scritta ad substantiam, per il recesso datoriale. Infatti, il semplice allontanamento dal posto di lavoro da parte dei ricorrenti non può in alcun modo essere interpretato quale volontà di porre fine al loro rapporto di lavoro: del resto, la stessa società datrice di lavoro non ha attribuito tale valore all assenza dei lavoratori, al punto tale da inviare agli stessi una lettera di contestazioni per assenze ingiustificate. Cosicché deve ritenersi fondato l assunto dei ricorrenti circa l oralità del licenziamento, considerato, oltretutto, che a seguito delle contestazioni non è stato irrogato alcun provvedimento disciplinare.
La conseguenza della oralità del licenziamento è, oltre la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato, l obbligo del datore di lavoro di corrispondere agli stessi tutte le retribuzione che spettavano loro dalla data del recesso fino all effettiva riammissione in servizio. Alla fattispecie, oltre al risarcimento del danno che appare congruo commisurare a cinque ratei della retribuzione globale di fatto in considerazione del lasso temporale lasciato decorrere dai ricorrenti prima di procedere alla presente impugnativa; infatti, senza dubbio è applicabile la disciplina di cui all art. 18 L. 300/1970, atteso che, deve ritenersi per provata la sussistenza delle condizioni che consentono l applicazione della tutela reale: infatti, la circostanza affermata dai lavoratori secondo cui la SEMPRONIA S.r.l. occupa più di 15 dipendenti, non è stata in alcun modo contestata dalla resistente. D altro canto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza 10.01.2006, n. 141) ha espressamente affermato che "grava sul datore di lavoro, non importa se attore o convenuto in giudizio, l onere di provare l inesistenza del requisito occupazionale e perciò l impedimento dell applicazione dell art. 18, legge n. 300/1970".
Ulteriore conseguenza è l obbligo della resistente di regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale dei ricorrenti per tutto il periodo che va dal 20.03.2003 fino alla effettiva reintegra nel posto di lavoro.
L accoglimento della domanda dichiarativa della inefficacia del licenziamento implica il rigetto della domanda riconvenzionale
L accoglimento parziale dei ricorsi induce alla compensazione per la metà delle spese di lite la cui restante parte per il principio della soccombenza viene posta a carico della resistente e si liquida come da dispositivo.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il giudice, dott.ssa Stefania Basso, presso il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa tra TIZIO, CAIO e MEVIO rappresentati e difesi come in atti e SEMPRONIA S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti, diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la nullità parziale del ricorso introduttivo, limitatamente alle domande relative alle differenze retributive.
accoglie per la restante parte i ricorsi e per l effetto dichiara l inefficacia del recesso adottato dalla SEMPRONIA S.r.l. nei confronti di TIZIO , CAIO e MEVIO .
Ordina alla SEMPRONIA S.r.l. di reintegrare TIZIO , CAIO e MEVIO nel posto di lavoro e con le mansioni in precedenza espletate.
Condanna la SEMPRONIA S.r.l.:
1. alla corresponsione a TIZIO , CAIO e MEVIO di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra, oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del licenziamento fino all effettivo soddisfo;
2. alla corresponsione a TIZIO , CAIO e MEVIO di ulteriori cinque ratei ciascuno della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra;
3. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali commisurati alle mensilità di cui sopra.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna la SEMPRONIA S.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 comprensivi di diritti, onorario, e spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nola 13.06.2006
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Basso



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