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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 13 novembre 2006

LA VICE - DIRIGENZA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI

del Prof. Sergio Sabetta

La Vice - dirigenza nella giurisprudenza della Corte dei conti



Prof. Sergio Sabetta





La delibera n. 2/2005/P della Corte dei conti, Sez. del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, adunanza congiunta del I e II Collegio del 17/3/2005, ha evidenziato che “…non può escludersi in linea di mero principio, che per la continuità dello svolgimento dell’azione amministrativa, eccezionali circostanze, peraltro da dimostrare adeguatamente attestando l’assoluta impossibilità di una diversa soluzione organizzativa, possano ancora giustificare, per appartenenti dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3, investiture in attribuzioni di responsabilità dirigenziali ove le stesse non risultino diversamente esercitabili. Ma se pure ciò dovesse verificarsi… l’Amministrazione, non nel solo ambito territoriale considerato, ma nel più ampio bacino della sua intera organizzazione, …” dovrà controllare l’esistenza di funzionari idonei all’assunzione delle funzioni dirigenziali.



Con altra delibera n. 33/99 Sez. di Controllo, I Collegio del 20/5/99, è stato chiarito che “…la reggenza è un istituto di carattere eccezionale, consentito nel silenzio della legge in tutti i casi in cui il venire meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all’Amministrazione …”; il concetto è stato ribadito da una successiva delibera n. 13/2003/P, Sez. Centrale di Controllo di legittimità, I Collegio, del 12/6/2003 in cui di afferma che “…l’istituto della reggenza è un rimedio extra ordinem di carattere eccezionale ed autoritativo, dovuto a cause imprevedibili e che risponde alla ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell’azione dei pubblici poteri …”.



Emergono da quanto finora detto alcune considerazioni:



1. l’eccezionalità della reggenza, che comunque dovrebbe operarsi con altro personale dirigenziale da ricercarsi su tutto l’ambito territoriale dell’organizzazione;


2. la difficoltà di giustificare l’incarico a personale dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3, che assume una valenza del tutto residuale come si ricava dall’uso dell’espressione ancora.




Si può pertanto benissimo constatare, anche per questa ben ristretta circostanza, le difficoltà operative che emergono dalla mancanza di una fascia vice-dirigenziale ben definita che possa sostituire pienamente nelle funzioni quali vicari la dirigenza stessa. Questo ancor più nel momento che si intendano ridurre le dotazioni organiche della dirigenza, come proposto nella finanziaria in discussione, sempre nell’incerta speranza di ridurre gli Uffici e non fare ulteriore ricorso improprio alla dirigenza a contratto.



L’uso dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3 ai vertici degli uffici crea in realtà il problema della contraddizione in termini, già ampiamente rilevata sia dalla dottrina che operativamente, della difficile contrapposizione di interessi del funzionario stesso che è nello stesso istante rappresentante dell’Amministrazione e soggetto passivo delle contrattazioni o disposizioni prese dall’Amministrazione di appartenenza.



Il rischio è di creare una nuova figura che appesantisca sia i costi che l’operatività dell’Amministrazione, ma sono anche evidenti le difficoltà logiche e operative di un vuoto creatosi a seguito dell’eliminazione della precedente fascia direttiva, facente funzioni intermediaria con capacità vicarie tra vertici dirigenziali e struttura. Ci si augura che quanto prima il vuoto creatosi possa essere colmato indipendentemente dalle eventuali immediate resistenze incontrate.


 
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