Prof. Sergio Sabetta
La delibera n. 2/2005/P della Corte dei conti, Sez. del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, adunanza congiunta del I e II Collegio del 17/3/2005, ha evidenziato che “…non può escludersi in linea di mero principio, che per la continuità dello svolgimento dell’azione amministrativa, eccezionali circostanze, peraltro da dimostrare adeguatamente attestando l’assoluta impossibilità di una diversa soluzione organizzativa, possano ancora giustificare, per appartenenti dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3, investiture in attribuzioni di responsabilità dirigenziali ove le stesse non risultino diversamente esercitabili. Ma se pure ciò dovesse verificarsi… l’Amministrazione, non nel solo ambito territoriale considerato, ma nel più ampio bacino della sua intera organizzazione, …” dovrà controllare l’esistenza di funzionari idonei all’assunzione delle funzioni dirigenziali.
Con altra delibera n. 33/99 Sez. di Controllo, I Collegio del 20/5/99, è stato chiarito che “…la reggenza è un istituto di carattere eccezionale, consentito nel silenzio della legge in tutti i casi in cui il venire meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all’Amministrazione …”; il concetto è stato ribadito da una successiva delibera n. 13/2003/P, Sez. Centrale di Controllo di legittimità, I Collegio, del 12/6/2003 in cui di afferma che “…l’istituto della reggenza è un rimedio extra ordinem di carattere eccezionale ed autoritativo, dovuto a cause imprevedibili e che risponde alla ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell’azione dei pubblici poteri …”.
Emergono da quanto finora detto alcune considerazioni:
1. l’eccezionalità della reggenza, che comunque dovrebbe operarsi con altro personale dirigenziale da ricercarsi su tutto l’ambito territoriale dell’organizzazione;
2. la difficoltà di giustificare l’incarico a personale dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3, che assume una valenza del tutto residuale come si ricava dall’uso dell’espressione ancora.
Si può pertanto benissimo constatare, anche per questa ben ristretta circostanza, le difficoltà operative che emergono dalla mancanza di una fascia vice-dirigenziale ben definita che possa sostituire pienamente nelle funzioni quali vicari la dirigenza stessa. Questo ancor più nel momento che si intendano ridurre le dotazioni organiche della dirigenza, come proposto nella finanziaria in discussione, sempre nell’incerta speranza di ridurre gli Uffici e non fare ulteriore ricorso improprio alla dirigenza a contratto.
L’uso dell’Area Funzionale C – Posizione economica C 3 ai vertici degli uffici crea in realtà il problema della contraddizione in termini, già ampiamente rilevata sia dalla dottrina che operativamente, della difficile contrapposizione di interessi del funzionario stesso che è nello stesso istante rappresentante dell’Amministrazione e soggetto passivo delle contrattazioni o disposizioni prese dall’Amministrazione di appartenenza.
Il rischio è di creare una nuova figura che appesantisca sia i costi che l’operatività dell’Amministrazione, ma sono anche evidenti le difficoltà logiche e operative di un vuoto creatosi a seguito dell’eliminazione della precedente fascia direttiva, facente funzioni intermediaria con capacità vicarie tra vertici dirigenziali e struttura. Ci si augura che quanto prima il vuoto creatosi possa essere colmato indipendentemente dalle eventuali immediate resistenze incontrate.