lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 6 novembre 2006

CUMULO DEL PART-TIME: NUOVO GIRO DI VITE

di Rosa Rutigliano su Il Denaro

La somma di contratti part-time presso più datori di lavoro non consente il superamento dei limiti di orario disciplinati dal decreto legislativo n. 66/2003.
In questi termini la risposta all’interpello prot. 25/I/0004581.

L’orario di lavoro deve essere organizzato in modo tale che sia compatibile con le “primarie esigenze di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Siffatto principio è stato sottolineato dal Ministero del Lavoro nella circolare 8 del 3 marzo 2005 che esamina alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro con riferimento ai decreti legislativi n. 66/2003 e n. 213/2004. La circolare ribadisce l’inderogabilità del riposo settimanale e stabilisce che, anche se non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro “l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso”.

Nei confronti di tale circolare alcuni commentatori hanno, però, sollevato il dubbio circa il divieto di rispettare, attraverso il cumulo dei rapporti lavorativi, delle norme sull’orario.

Adesso, con la risposta all’interpello, il ministero del Lavoro ribadisce che, nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, rimane fermo l’obbligo di rispettare i limiti di orario di lavoro e il diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal decreto legislativo n. 66/2003.

Ulteriori riflessioni, peraltro, rafforzano tale affermazione. La circolare del Lavoro 10 giugno 1952, n. 8/37705 nega, infatti, che i lavoratori, i quali effettuino in via continuativa e presso una medesima azienda il normale orario di lavoro maggiorato dello straordinario, possano prestare la loro attività anche alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Inoltre la circolare del Lavoro 55/2000, nel consentire l’ingresso in Italia di extracomunitari con rapporti di lavoro part-time, afferma la possibilità per i lavoratori di cumulare, in via generale, più rapporti di lavoro per raggiungere l’orario contrattuale pieno.

Altro motivo di riflessione si ricava dalla sentenza del 5 febbraio 2000, n. 1307 con la quale la Cassazione indica le norme finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto e, con riferimento all’articolo 41 della Costituzione, stabilisce che i limiti posti dalle stesse si sostanziano nell’obbligo di non creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Infine una considerazione merita l’articolo 4 della direttiva 2002/15/Ce che regola la durata massima settimanale della prestazione lavorativa per i lavoratori mobili (gli autisti) e prevede che il limite delle 48 ore medie settimanali (estensibile a 60 in particolari condizioni) valga anche in caso di pluralità di rapporti di lavoro. La direttiva statuisce infatti che la durata della prestazione di lavoro per conto di più datori di lavoro sia pari alla somma di tutte le ore effettuate. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a chiedere, per iscritto, al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate presso un altro datore di lavoro.


 
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