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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   mercoledì 18 ottobre 2006

AGGIORNAMENTO ORIENTAMENTI INPS SU PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO.

a cura del Dr. Domenico De Fazio (Funzionario INPS)

Aggiornamento orientamenti INPS su Prestazioni a sostegno del reddito.


1) Circolare INPS n.107/2006: Cassa integrazione straordinaria e contratti di formazione e lavoro;


2) Circolare INPS n.108/2006 Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale



Dr. Domenico De Fazio (Funzionario INPS)




1) Con sentenza n.8138 del 10.10.2005 il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi proposti da alcune società a cui era stato negato l’intervento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.


La sopra citata sentenza appare conforme all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.18296/2002, n.2510/1993 e n.422/1995) e dal Consiglio di Stato (sentenza n.1412/1996), per cui l’INPS ritiene superato l’orientamento espresso nel punto 2 della circolare n.84/1988.


L’art. 3 c.5 D.L.n.726/1984, conv. In legge n.863/1984, dispone che “ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.


Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto.


La Corte di Cassazione ha precisato che per i CFL non sono previste deroghe all’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui “tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro” (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non sussistendo alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro” (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).


Nella fattispecie analizzata nella sentenza in commento - visto che la normativa e i singoli provvedimenti concessivi dell’integrazione salariale non avevano previsto alcuna esclusione - non è stato dato rilievo giuridico all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.


E’ infatti evidente come, al verificarsi delle circostanze che sono alla base dell’integrazione salariale, i rapporti di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l’esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Conseguentemente, il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez.Lav. n.18296/2002).



2) La Circ.INPS n.163 del 20 ottobre 2003, in applicazione della sentennza della Corte Cost. n.97/2003, prevede i casi di dimissioni da considerarsi per “giusta causa” e che sono parificate al licenziamento ai fini dell’ottenimento dell’indennità di disoccupazione, di norma esclusa nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore.


Tra i suddetti casi, alla lettera e), si indicano le dimissioni conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”.


La circolare in questione indica un orientamento per i casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro, a seguito del trasferimento del lavoratore ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.


In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal D.L.n.249/2004, conv. Con mod. in legge n.91/2004.


Si ritiene che, nei casi descritti, quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.


 
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