Aggiornamento orientamenti INPS su Prestazioni a sostegno del reddito.
1) Circolare INPS n.107/2006: Cassa integrazione straordinaria e contratti di formazione e lavoro;
2) Circolare INPS n.108/2006 Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale
Dr. Domenico De Fazio (Funzionario INPS)
1) Con sentenza n.8138 del 10.10.2005 il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi proposti da alcune società a cui era stato negato l’intervento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.
La sopra citata sentenza appare conforme all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.18296/2002, n.2510/1993 e n.422/1995) e dal Consiglio di Stato (sentenza n.1412/1996), per cui l’INPS ritiene superato l’orientamento espresso nel punto 2 della circolare n.84/1988.
L’art. 3 c.5 D.L.n.726/1984, conv. In legge n.863/1984, dispone che “ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.
Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto.
Nella fattispecie analizzata nella sentenza in commento - visto che la normativa e i singoli provvedimenti concessivi dell’integrazione salariale non avevano previsto alcuna esclusione - non è stato dato rilievo giuridico all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.
E’ infatti evidente come, al verificarsi delle circostanze che sono alla base dell’integrazione salariale, i rapporti di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l’esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Conseguentemente, il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez.Lav. n.18296/2002).
2)
Tra i suddetti casi, alla lettera e), si indicano le dimissioni conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”.
La circolare in questione indica un orientamento per i casi in cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro, a seguito del trasferimento del lavoratore ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.
In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di
Si ritiene che, nei casi descritti, quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.