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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 23 giugno 2006
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Referendum costituzionale del 25/26 giugno 2006 - Trattamento lavoratori La presente per riepilogare il trattamento spettante ai lavoratori impegnati nei seggi in occasione della consultazione referendaria in oggetto oltre a quello dei lavoratori che si recano a votare nei luoghi di origine. I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali e residenti all estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003 n.104, voteranno per corrispondenza tranne che: - risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l esercizio per via postale del diritto di voto; - abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei referendum. Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali Alle ore 16 del sabato 24 giugno 2006 il Presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione e da inizio alle operazioni pre-elettorali (preparazione dei seggi, apposizione delle firme degli scrutatori ecc.). Concluse le operazioni di cui sopra il Presidente rimanda le operazioni alla mattina della domenica. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi. Verranno ammessi a votare gli elettori che alle ore 22 della domenica ovvero alle ore 15 del lunedì, si trovano ancora nei locali del seggio. Lo scrutinio ha inizio nella giornata del lunedì dopo le 15. I DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI Per quanto riguarda il diritto ad assentarsi dal lavoro ed il trattamento spettante in tema di riposi compensativi, è pacifico che i giorni dedicati alla consultazione referendaria siano considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (art. 119 del T.U. 361/57, modificato dalla legge 53/90),con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di consentire l assenza e di retribuirla. Ricordiamo che la legge n. 53 del 1990 ha definitivamente chiarito che il diritto ai riposi compensativi ed alle assenze retribuite compete anche ai rappresentanti di lista. Essendo l attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito alle aziende richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se l eventuale turno di lavoro fosse collocato in orario diverso da quello di impegno ai seggi. Per quanto riguarda i riposi compensativi ribadiamo l orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta) destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse. In altri termini i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (così Corte Cost. n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì (orientamento confermato anche dalla recente giurisprudenza). Comunque in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992). Qualora l azienda si dovesse rifiutare di concedere l immediata fruizione delle giornate di cui sopra è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento, ovvero il pagamento, successivamente e comunque non oltre il corrente anno. In ultimo si precisa, anche su sollecitazione dei compagni nei territori, che ai sensi dell art. 38 comma 1 lettera a) del T.U. 361/57 non tutti gli impiegati pubblici o privati possono partecipare alle operazioni di seggio in qualità di scrutatori, segretari o presidenti mentre è pacifico che tutti possano partecipare in qualità di rappresentanti di lista Risultano infatti escluse dalla funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio elettorale diverse categorie e precisamente: -i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; -gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio; -i medici delle Ausl incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti; -i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; -i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. ASSENZA DAL LAVORO PER I DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L ATTIVITA LAVORATIVA Non esistono norme di legge in relazione ai lavoratori del settore privato che debbono recarsi a votare in comuni diversi, a volte a considerevole distanza, da quello in cui svolgono l attività lavorativa. E pacifico il diritto del lavoratore a chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Sono anche previste agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute (v. di seguito), a fronte della presentazione della tessera elettorale. Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che attesti l avvenuto esercizio del diritto di voto. Ricordiamo che il diritto di voto è, a norma dell art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi i comportamenti miranti ad ostacolarlo. Conseguentemente si ritiene che nelle imprese ove il lavoro si svolge prevalentemente a turni il datore di lavoro sia tenuto ad organizzare i medesimi in modo da consentire l’esercizio del diritto di voto, riconoscendo ai dipendenti permessi non retribuiti che tengano conto anche della distanza dalla sede di lavoro alla residenza, e quindi del tempo necessario per raggiungerla. Per quanto riguarda in particolare i pubblici dipendenti, vi segnaliamo che non è più in vigore la disposizione contenuta nel DPR n. 3 del 1957 che consentiva di utilizzare il congedo straordinario retribuito di tre giorni per recarsi a votare nella propria residenza. Pertanto, fermo restando il diritto a recarsi a votare dove si ha la residenza, resta la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti, ovvero possono essere utilizzati i permessi retribuiti previsti dai singoli contratti (3 giorni all anno per motivi familiari o personali). Agevolazioni sulle spese di viaggio: Elettori residenti in Italia Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)sia per la 1^ che per la 2^ classe Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria(andata e ritorno) Elettori residenti all estero Agevolazioni di viaggio: l elettore residente all estero che abbia esercitato l opzione per esprimere il proprio voto in Italia non ha diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio, ma usufruisce delle agevolazioni tariffarie applicate dagli Enti interessati (Ferrovie, Autostrade, Navi etc.) sul territorio nazionale. Rimborsi: l elettore che non si è potuto avvalere del "voto per corrispondenza", in quanto residente negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane oppure in quelli con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese, ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia. Requisiti per avere diritto al rimborso:
Tipologia del biglietto ammesso a rimborso:
Per la documentazione giustificativa consultare www.esteri.it/Politiche2006 Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici della Compagnia Tirrenia Navigazione, ovvero rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. . |
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