Referendum costituzionale del 25/26 giugno 2006 - Trattamento lavoratori
La presente per riepilogare il trattamento spettante ai lavoratori impegnati nei seggi in occasione della consultazione referendaria in oggetto oltre a quello dei lavoratori che si recano a votare nei luoghi di origine.
I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali e residenti all estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003 n.104, voteranno per corrispondenza tranne che:
- risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l esercizio per via postale del diritto di voto;
- abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei referendum.
Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
Alle ore 16 del sabato 24 giugno 2006 il Presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione e da inizio alle operazioni pre-elettorali (preparazione dei seggi, apposizione delle firme degli scrutatori ecc.). Concluse le operazioni di cui sopra il Presidente rimanda le operazioni alla mattina della domenica.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi. Verranno ammessi a votare gli elettori che alle ore 22 della domenica ovvero alle ore 15 del lunedì, si trovano ancora nei locali del seggio.
Lo scrutinio ha inizio nella giornata del lunedì dopo le 15.
I DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Per quanto riguarda il diritto ad assentarsi dal lavoro ed il trattamento spettante in tema di riposi compensativi, è pacifico che i giorni dedicati alla consultazione referendaria siano considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (art. 119 del T.U. 361/57, modificato dalla legge 53/90),con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di consentire l assenza e di retribuirla.
Ricordiamo che la legge n. 53 del 1990 ha definitivamente chiarito che il diritto ai riposi compensativi ed alle assenze retribuite compete anche ai rappresentanti di lista.
Essendo l attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito alle aziende richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se l eventuale turno di lavoro fosse collocato in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Per quanto riguarda i riposi compensativi ribadiamo l orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta) destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse.
In altri termini i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (così Corte Cost. n. 452 del 1991).
Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì (orientamento confermato anche dalla recente giurisprudenza).
Comunque in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l azienda si dovesse rifiutare di concedere l immediata fruizione delle giornate di cui sopra è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento, ovvero il pagamento, successivamente e comunque non oltre il corrente anno.
In ultimo si precisa, anche su sollecitazione dei compagni nei territori, che ai sensi dell art. 38 comma 1 lettera a) del T.U. 361/57 non tutti gli impiegati pubblici o privati possono partecipare alle operazioni di seggio in qualità di scrutatori, segretari o presidenti mentre è pacifico che tutti possano partecipare in qualità di rappresentanti di lista
Risultano infatti escluse dalla funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio elettorale diverse categorie e precisamente:
-i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
-gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;
-i medici delle Ausl incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
-i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
-i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
ASSENZA DAL LAVORO PER I DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L ATTIVITA LAVORATIVA
Non esistono norme di legge in relazione ai lavoratori del settore privato che debbono recarsi a votare in comuni diversi, a volte a considerevole distanza, da quello in cui svolgono l attività lavorativa.
E pacifico il diritto del lavoratore a chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).
Sono anche previste agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute (v. di seguito), a fronte della presentazione della tessera elettorale.
Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che attesti l avvenuto esercizio del diritto di voto.
Ricordiamo che il diritto di voto è, a norma dell art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi i comportamenti miranti ad ostacolarlo.
Conseguentemente si ritiene che nelle imprese ove il lavoro si svolge prevalentemente a turni il datore di lavoro sia tenuto ad organizzare i medesimi in modo da consentire l’esercizio del diritto di voto, riconoscendo ai dipendenti permessi non retribuiti che tengano conto anche della distanza dalla sede di lavoro alla residenza, e quindi del tempo necessario per raggiungerla.
Per quanto riguarda in particolare i pubblici dipendenti, vi segnaliamo che non è più in vigore la disposizione contenuta nel DPR n. 3 del 1957 che consentiva di utilizzare il congedo straordinario retribuito di tre giorni per recarsi a votare nella propria residenza.
Pertanto, fermo restando il diritto a recarsi a votare dove si ha la residenza, resta la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti, ovvero possono essere utilizzati i permessi retribuiti previsti dai singoli contratti (3 giorni all anno per motivi familiari o personali).
Agevolazioni sulle spese di viaggio:
Elettori residenti in Italia
Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria(andata e ritorno)
Elettori residenti all estero
Agevolazioni di viaggio: l elettore residente all estero che abbia esercitato l opzione per esprimere il proprio voto in Italia non ha diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio, ma usufruisce delle agevolazioni tariffarie applicate dagli Enti interessati (Ferrovie, Autostrade, Navi etc.) sul territorio nazionale.
Rimborsi: l elettore che non si è potuto avvalere del "voto per corrispondenza", in quanto residente negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane oppure in quelli con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese, ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia.
Requisiti per avere diritto al rimborso:
essere iscritto nell Elenco elettori della Sede o all AIRE del Comune italiano
avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia. La prova dell esercizio del diritto di voto è fornita dall apposizione sulla tessera elettorale del connazionale della vidimazione del seggio elettorale italiano presso il quale egli ha votato
Tipologia del biglietto ammesso a rimborso:
in aereo: classe economica
in treno o per nave:seconda classe
Per la documentazione giustificativa consultare www.esteri.it/Politiche2006
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici della Compagnia Tirrenia Navigazione, ovvero rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. .