lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 19 giugno 2006

CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

INPS Messaggio n. 2504 del 25 gennaio 2006, con nota della Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano, Vice-direttore di LavoroPrevidenza, Dottore di ricerca-Università di Salerno e Responsabile unica della sezione pari Opportunità di LavoroPrevidenza

INPS Messaggio n. 2504 del 25 gennaio 2006 CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.



L’Inps riconosce con il suo messaggio la possibilità al coniuge divorziato di aver diritto alla pensione di reversibilità solo se si verificano contemporaneamente due condizioni.


Deve il coniuge divorziato, innanzitutto, aver maturato tutti i diritti alla pensione di reversibilità.


In secondo luogo, è necessario che sia avvenuto il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del Tribunale (Rocchina Staiano).




Messaggio n. 2504 del 25 gennaio 2006



OGGETTO: Articolo 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005 . Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti.



DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI




AI DIRETTORI REGIONALI


AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI


AI DIRETTORI DELLE AGENZIE



La legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante ”Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità dal coniuge divorziato”, all’articolo 5 ha statuito che “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”.



Pertanto, nei confronti dell’ex coniuge divorziato si verificano le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità allorquando sia avvenuto il riconoscimento all’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 da parte del Tribunale.


Pertanto le domande intese ad ottenere il trattamento pensionistico di che trattasi, presentate da ex coniugi divorziati, dovranno essere corredate della sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità dell’assegno divorziale.



Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con circolare n. 132 del 27.6.2001; in particolare, per quanto concerne le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a favore dell’ex coniuge divorziato (v. p.1.1. della circolare n. 132)



Si rammenta che in caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, le Strutture periferiche dovranno procedere alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.



Infatti l’Istituto non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota (circolare n. 132, p. 2.1).



IL DIRETTORE CENTRALE


Nori


 
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