INPS Messaggio n. 2504 del 25 gennaio 2006 CONIUGE DIVORZIATO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.
L’Inps riconosce con il suo messaggio la possibilità al coniuge divorziato di aver diritto alla pensione di reversibilità solo se si verificano contemporaneamente due condizioni.
Deve il coniuge divorziato, innanzitutto, aver maturato tutti i diritti alla pensione di reversibilità.
In secondo luogo, è necessario che sia avvenuto il riconoscimento dell’assegno divorzile da parte del Tribunale (Rocchina Staiano).
Messaggio n. 2504 del 25 gennaio 2006
OGGETTO: Articolo 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005 . Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti.
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
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AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
La legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante ”Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità dal coniuge divorziato”, all’articolo
Pertanto, nei confronti dell’ex coniuge divorziato si verificano le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità allorquando sia avvenuto il riconoscimento all’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 da parte del Tribunale.
Pertanto le domande intese ad ottenere il trattamento pensionistico di che trattasi, presentate da ex coniugi divorziati, dovranno essere corredate della sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità dell’assegno divorziale.
Al riguardo si richiamano le istruzioni impartite con circolare n. 132 del 27.6.2001; in particolare, per quanto concerne le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a favore dell’ex coniuge divorziato (v. p.1.1. della circolare n. 132)
Si rammenta che in caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, le Strutture periferiche dovranno procedere alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Infatti l’Istituto non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota (circolare n. 132, p. 2.1).
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori