lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 12 giugno 2006

ASSUNZIONE A LAVORO DI MINORENNI

Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal G. M. del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi con massima a cura dell Avv. Angelo Pignatelli

ASSUNZIONE A LAVORO DI MINORENNI
Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal G. M. del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi
( massima a cura dell Avv. Angelo Pignatelli)
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Assunzione e requisiti di idoneità all attività lavorativa per il minore: imposizione di visita medica da parte del medico del S.S.N. prima dell ammissione al lavoro per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità all attività lavorativa cui il minore sarà adibito - rilascio di certificato medico da sanitario non appartenete alla struttura del S.S.N. attestante la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della minorenne - insufficienza ad escludere la contravvenzione di cui all art. 8 co. 1 l. 977/67 come modificata dal d. l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall art. 2 d. l.vo 18.8.00 n. 262, stante lo scopo legislativo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione. [Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi] - Avv. Angelo Pignatelli -


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TRIBUNALE DI NOLA


(...omissis)


Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità dell imputato in ordine al reato contestatogli.
La prova si fonda sulla deposizione testimoniale dell isp. del lavoro F. V. - il quale nel corso del 2005 aveva personalmente compiuto l accertamento con riferimento all esercizio commerciale di parrucchiere sito nel comune di xxx e gestito dall imputato, verificando che la minore F.M., assunta il 3 giugno 2003, non era stata sottoposta alla visita medica preventiva da parte di un medico della ASL, atteso che l imputato non possedeva e dunque non esibiva la certificazione medica imposta dalla legge nè altra certificazione medica, la quale comunque doveva essere custodita all interno dell esercizio commerciale.
Pur avendo ingiunto il pagamento della relativa sanzione con raccomandata ricevuta personalmente dall A. in data 28.7.04, dinanzi al perdurante inadempimento, inviava la notizia di reato alla Procura competente.
Quanto al certificato medico prodotto dalla difesa ed a firma del dott. A., in cui il sanitario pure attesta la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della F., esso è assolutamente insufficiente a manlevare l A. dalla responsabilità penale a causa della provenienza da sanitario non appartenente alla struttura del S.S.N. - requisito imposto dal legislatore per la validità del certificato, all evidente scopo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione, fermo restando che al momento del controllo il certificato non fu esibito all ispettore.
Alla luce di tali acquisizioni, in assenza di elementi di segno contrario, risulta integrata la contravvenzione di cui all art. 8 co. 1 L. 977/67 come modificata dal d.l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall art. 2 d.l.vo 18.8.00 n. 262, per la inosservanza della relativa disposizione che impone la sottoposizione a visita medica da parte di un medico del S.S.N. prima della ammissione al lavoro di persona minorenne, per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità all attività lavorativa cui il minore sarà adibito.
Il relativo esame medico deve precedere l attività lavorativa perché condiziona la stessa ammissione all espletamento dell attività.
L imputato, pertanto, va condannato.
Pena equa, valutati tutti i criteri di cui all art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza, si stima quella di euro 800,00 di ammenda (p.b. euro 1000,00 ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale).
Alla condanna consegue l obbligo di pagare le spese processuali.
Ricorrono, come già indicato, le condizioni per la concessione dei doppi benefici.


P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara A.S. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la circostanza delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Nola, 21.02.06
Il giudice
Dott.ssa Barbara Bilosi



 
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