lavoroprevidenza

lunedì 12 giugno 2006

ASSUNZIONE A LAVORO DI MINORENNI

Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal G. M. del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi con massima a cura dell Avv. Angelo Pignatelli

ASSUNZIONE A LAVORO DI MINORENNI
Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal G. M. del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi
( massima a cura dell Avv. Angelo Pignatelli)
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Assunzione e requisiti di idoneità all attività lavorativa per il minore: imposizione di visita medica da parte del medico del S.S.N. prima dell ammissione al lavoro per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità all attività lavorativa cui il minore sarà adibito - rilascio di certificato medico da sanitario non appartenete alla struttura del S.S.N. attestante la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della minorenne - insufficienza ad escludere la contravvenzione di cui all art. 8 co. 1 l. 977/67 come modificata dal d. l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall art. 2 d. l.vo 18.8.00 n. 262, stante lo scopo legislativo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione. [Sentenza emessa in data 21.02.2006 e dep. il 21.3.06 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dr.ssa Barbara Bilosi] - Avv. Angelo Pignatelli -


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TRIBUNALE DI NOLA


(...omissis)


Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità dell imputato in ordine al reato contestatogli.
La prova si fonda sulla deposizione testimoniale dell isp. del lavoro F. V. - il quale nel corso del 2005 aveva personalmente compiuto l accertamento con riferimento all esercizio commerciale di parrucchiere sito nel comune di xxx e gestito dall imputato, verificando che la minore F.M., assunta il 3 giugno 2003, non era stata sottoposta alla visita medica preventiva da parte di un medico della ASL, atteso che l imputato non possedeva e dunque non esibiva la certificazione medica imposta dalla legge nè altra certificazione medica, la quale comunque doveva essere custodita all interno dell esercizio commerciale.
Pur avendo ingiunto il pagamento della relativa sanzione con raccomandata ricevuta personalmente dall A. in data 28.7.04, dinanzi al perdurante inadempimento, inviava la notizia di reato alla Procura competente.
Quanto al certificato medico prodotto dalla difesa ed a firma del dott. A., in cui il sanitario pure attesta la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della F., esso è assolutamente insufficiente a manlevare l A. dalla responsabilità penale a causa della provenienza da sanitario non appartenente alla struttura del S.S.N. - requisito imposto dal legislatore per la validità del certificato, all evidente scopo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione, fermo restando che al momento del controllo il certificato non fu esibito all ispettore.
Alla luce di tali acquisizioni, in assenza di elementi di segno contrario, risulta integrata la contravvenzione di cui all art. 8 co. 1 L. 977/67 come modificata dal d.l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall art. 2 d.l.vo 18.8.00 n. 262, per la inosservanza della relativa disposizione che impone la sottoposizione a visita medica da parte di un medico del S.S.N. prima della ammissione al lavoro di persona minorenne, per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità all attività lavorativa cui il minore sarà adibito.
Il relativo esame medico deve precedere l attività lavorativa perché condiziona la stessa ammissione all espletamento dell attività.
L imputato, pertanto, va condannato.
Pena equa, valutati tutti i criteri di cui all art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza, si stima quella di euro 800,00 di ammenda (p.b. euro 1000,00 ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale).
Alla condanna consegue l obbligo di pagare le spese processuali.
Ricorrono, come già indicato, le condizioni per la concessione dei doppi benefici.


P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara A.S. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la circostanza delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Nola, 21.02.06
Il giudice
Dott.ssa Barbara Bilosi




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