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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 4 giugno 2006
NON E’ POSSIBILE LA COMPARAZIONE TRA SISTEMI PREVIDENZIALI DIVERSI Corte costituzionale, ordinanza 28 aprile 2006 n. 178 con nota del dr. Giuseppe Buffone - componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com NON E’ POSSIBILE Corte costituzionale, ordinanza 28 aprile 2006 n. 178 Ancora in materia di indebito. Questa volta, Ad avviso dei giudici di Palazzo della Consulta, non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione. in ogni caso, precisa ORDINANZA N. 178 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " O R D I N A N Z A nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza dell 11 aprile 2005 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per Visto l atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che che la questione è stata sollevata nel giudizio promosso dalla titolare di un trattamento pensionistico erogato dall INPDAP, la quale, premesso che l Istituto le aveva comunicato l esistenza di un indebito in data 26 aprile che l INPDAP ha contestato la spettanza di tale riduzione; che, secondo che però – a suo avviso – non sembrano sussistere ragioni che giustifichino la concessione del beneficio dell irripetibilità, parziale o totale, delle somme indebitamente percepite soltanto in favore dei pensionati titolari di trattamenti erogati dall INPS; che la formulazione delle norme, della cui legittimità costituzionale che, infatti, tale normativa dell indebito previdenziale si riferiva in generale ai pensionati che fruivano di trattamenti «a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria», mentre il citato art. 38 della legge n. 448 del 2001 fa riferimento solo a quelli che percepiscono prestazioni «a carico dell INPS»; che ciò comporta – secondo che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l infondatezza della questione ed osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore limitare la deroga temporanea all ordinaria disciplina dell indebito previdenziale ai soli trattamenti erogati dall INPS. Considerato che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della controversia pendente innanzi alla Corte rimettente, poiché incide direttamente sulla fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la pretesa dell INPDAP all integrale recupero dell indebito previdenziale; che la disposizione censurata ha introdotto, con riguardo alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell INPS e limitatamente ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, una speciale deroga all ordinaria disciplina a regime, prevedendo una soglia reddituale – fissata in € 8.263,31 di reddito imponibile ai fini dell IRPEF per l anno 2000 – al di sotto della quale il percettore della prestazione previdenziale indebita non è tenuto a restituirla, sempre che non versi in una situazione di dolo; che per livelli di reddito più elevati è poi riconosciuta una minore agevolazione, nel senso che non si fa luogo al recupero dell indebito nei limiti di un quarto dell importo percepito; che – secondo la giurisprudenza di legittimità – questo nuovo criterio del reddito non è aggiuntivo, bensì sostitutivo degli ordinari presupposti dell irripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite; che la disciplina introdotta dalla disposizione censurata è simmetrica ed in buona parte analoga a quella prevista dal citato art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, concernente, più in generale, i trattamenti previdenziali erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria; che, in riferimento a tale ultima disciplina, questa Corte ha già chiarito che «le previsioni dell art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 260-265, che hanno tra l altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste» (ordinanza n. 448 del 2000); che questa Corte ha altresì affermato che «non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione» (ordinanza n. 264 del 2004); che, da ultimo, questa Corte (sentenza n. 1 del 2006) ha riconosciuto il «carattere straordinario ed eccezionale» dell intervento legislativo costituito dalla normativa censurata e quindi la sua intrinseca inidoneità a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi; che si tratta comunque di una disciplina suscettibile di applicazione solo retroattiva e limitata nel tempo, sicché essa non è più applicabile agli indebiti previdenziali maturati successivamente alla data suddetta del 1° gennaio 2001; che, quindi, trattandosi di una disciplina del tutto speciale, rientra nella discrezionalità del legislatore definirne l ambito di applicabilità nel senso della sua limitazione alle prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall INPS; che, in ogni caso, non è possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi – quale quello pubblico e quello privato – e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS; che pertanto la questione è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Franco BILE, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA |
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