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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
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10/04/2016
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19/05/2015
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26/11/2014
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27/11/2013
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25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
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   domenica 4 giugno 2006

NON E’ POSSIBILE LA COMPARAZIONE TRA SISTEMI PREVIDENZIALI DIVERSI

Corte costituzionale, ordinanza 28 aprile 2006 n. 178 con nota del dr. Giuseppe Buffone - componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

NON E’ POSSIBILE LA COMPARAZIONE TRA SISTEMI PREVIDENZIALI DIVERSI


Corte costituzionale, ordinanza 28 aprile 2006 n. 178



Ancora in materia di indebito.



Questa volta, la Consulta ribadisce, con toni puntuali, un principio significativo (non estraneo alla giurisprudenza costituzionale): non è possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi, ancor più laddove si tratti di discipline aventi carattere eccezionale e transitorio.



Ad avviso dei giudici di Palazzo della Consulta, non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione.


in ogni caso, precisa la Corte delle Leggi, non è possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi – quale quello pubblico e quello privato – e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS





ORDINANZA N. 178


ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai Signori:


- Annibale MARINI Presidente


- Franco BILE Giudice


- Giovanni Maria FLICK "


- Francesco AMIRANTE "


- Ugo DE SIERVO "


- Romano VACCARELLA "


- Paolo MADDALENA "


- Alfio FINOCCHIARO "


- Alfonso QUARANTA "


- Franco GALLO "


- Luigi MAZZELLA "


- Gaetano SILVESTRI "


- Sabino CASSESE "


- Maria Rita SAULLE "


- Giuseppe TESAURO "


ha pronunciato la seguente


O R D I N A N Z A


nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza dell 11 aprile 2005 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso proposto da Carla Lanza contro l Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP), iscritta al n. 515 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell anno 2005.


Visto l atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Franco Bile.


Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con ordinanza dell 11 aprile 2005, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sotto il profilo che tale normativa, dettando una nuova disciplina dell indebito previdenziale erogato dall Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), come tale non applicabile anche ai trattamenti pensionistici erogati dall Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP), si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe;


che la questione è stata sollevata nel giudizio promosso dalla titolare di un trattamento pensionistico erogato dall INPDAP, la quale, premesso che l Istituto le aveva comunicato l esistenza di un indebito in data 26 aprile 2003, ha contestato la pretesa dell ente previdenziale al suo integrale recupero senza la riduzione prevista dal citato art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 sugli importi maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000;


che l INPDAP ha contestato la spettanza di tale riduzione;


che, secondo la Corte rimettente, la norma citata effettivamente fa riferimento ai soli trattamenti pensionistici erogati dall INPS;


che però – a suo avviso – non sembrano sussistere ragioni che giustifichino la concessione del beneficio dell irripetibilità, parziale o totale, delle somme indebitamente percepite soltanto in favore dei pensionati titolari di trattamenti erogati dall INPS;


che la formulazione delle norme, della cui legittimità costituzionale la Corte rimettente dubita, è simile a quella in precedenza dettata dall art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che aveva introdotto un analoga, seppur non identica, disciplina della ripetizione delle somme erroneamente erogate per trattamenti pensionistici;


che, infatti, tale normativa dell indebito previdenziale si riferiva in generale ai pensionati che fruivano di trattamenti «a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria», mentre il citato art. 38 della legge n. 448 del 2001 fa riferimento solo a quelli che percepiscono prestazioni «a carico dell INPS»;


che ciò comporta – secondo la Corte rimettente – un ingiustificata disparità di trattamento per tutti i pensionati che godono delle prestazioni di tutti gli enti previdenziali pubblici diversi dall INPS;


che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l infondatezza della questione ed osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore limitare la deroga temporanea all ordinaria disciplina dell indebito previdenziale ai soli trattamenti erogati dall INPS.



Considerato che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della controversia pendente innanzi alla Corte rimettente, poiché incide direttamente sulla fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la pretesa dell INPDAP all integrale recupero dell indebito previdenziale;


che la disposizione censurata ha introdotto, con riguardo alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell INPS e limitatamente ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, una speciale deroga all ordinaria disciplina a regime, prevedendo una soglia reddituale – fissata in € 8.263,31 di reddito imponibile ai fini dell IRPEF per l anno 2000 – al di sotto della quale il percettore della prestazione previdenziale indebita non è tenuto a restituirla, sempre che non versi in una situazione di dolo;


che per livelli di reddito più elevati è poi riconosciuta una minore agevolazione, nel senso che non si fa luogo al recupero dell indebito nei limiti di un quarto dell importo percepito;


che – secondo la giurisprudenza di legittimità – questo nuovo criterio del reddito non è aggiuntivo, bensì sostitutivo degli ordinari presupposti dell irripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite;


che la disciplina introdotta dalla disposizione censurata è simmetrica ed in buona parte analoga a quella prevista dal citato art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, concernente, più in generale, i trattamenti previdenziali erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria;


che, in riferimento a tale ultima disciplina, questa Corte ha già chiarito che «le previsioni dell art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 260-265, che hanno tra l altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste» (ordinanza n. 448 del 2000);


che questa Corte ha altresì affermato che «non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione» (ordinanza n. 264 del 2004);


che, da ultimo, questa Corte (sentenza n. 1 del 2006) ha riconosciuto il «carattere straordinario ed eccezionale» dell intervento legislativo costituito dalla normativa censurata e quindi la sua intrinseca inidoneità a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi;


che si tratta comunque di una disciplina suscettibile di applicazione solo retroattiva e limitata nel tempo, sicché essa non è più applicabile agli indebiti previdenziali maturati successivamente alla data suddetta del 1° gennaio 2001;


che, quindi, trattandosi di una disciplina del tutto speciale, rientra nella discrezionalità del legislatore definirne l ambito di applicabilità nel senso della sua limitazione alle prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall INPS;


che, in ogni caso, non è possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi – quale quello pubblico e quello privato – e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS;


che pertanto la questione è manifestamente infondata.


Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l ordinanza indicata in epigrafe.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.


F.to:


Annibale MARINI, Presidente


Franco BILE, Redattore


Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.


Il Cancelliere


F.to: FRUSCELLA



 
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