NON E’ POSSIBILE
Corte costituzionale, ordinanza 28 aprile 2006 n. 178
Ancora in materia di indebito.
Questa volta,
Ad avviso dei giudici di Palazzo della Consulta, non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione.
in ogni caso, precisa
ORDINANZA N. 178
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
O R D I N A N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza dell 11 aprile 2005 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
Visto l atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che
che la questione è stata sollevata nel giudizio promosso dalla titolare di un trattamento pensionistico erogato dall INPDAP, la quale, premesso che l Istituto le aveva comunicato l esistenza di un indebito in data 26 aprile
che l INPDAP ha contestato la spettanza di tale riduzione;
che, secondo
che però – a suo avviso – non sembrano sussistere ragioni che giustifichino la concessione del beneficio dell irripetibilità, parziale o totale, delle somme indebitamente percepite soltanto in favore dei pensionati titolari di trattamenti erogati dall INPS;
che la formulazione delle norme, della cui legittimità costituzionale
che, infatti, tale normativa dell indebito previdenziale si riferiva in generale ai pensionati che fruivano di trattamenti «a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria», mentre il citato art. 38 della legge n. 448 del 2001 fa riferimento solo a quelli che percepiscono prestazioni «a carico dell INPS»;
che ciò comporta – secondo
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l infondatezza della questione ed osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore limitare la deroga temporanea all ordinaria disciplina dell indebito previdenziale ai soli trattamenti erogati dall INPS.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della controversia pendente innanzi alla Corte rimettente, poiché incide direttamente sulla fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, la quale contesta la pretesa dell INPDAP all integrale recupero dell indebito previdenziale;
che la disposizione censurata ha introdotto, con riguardo alle sole prestazioni pensionistiche a carico dell INPS e limitatamente ai periodi anteriori al 1° gennaio 2001, una speciale deroga all ordinaria disciplina a regime, prevedendo una soglia reddituale – fissata in € 8.263,31 di reddito imponibile ai fini dell IRPEF per l anno 2000 – al di sotto della quale il percettore della prestazione previdenziale indebita non è tenuto a restituirla, sempre che non versi in una situazione di dolo;
che per livelli di reddito più elevati è poi riconosciuta una minore agevolazione, nel senso che non si fa luogo al recupero dell indebito nei limiti di un quarto dell importo percepito;
che – secondo la giurisprudenza di legittimità – questo nuovo criterio del reddito non è aggiuntivo, bensì sostitutivo degli ordinari presupposti dell irripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite;
che la disciplina introdotta dalla disposizione censurata è simmetrica ed in buona parte analoga a quella prevista dal citato art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, concernente, più in generale, i trattamenti previdenziali erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria;
che, in riferimento a tale ultima disciplina, questa Corte ha già chiarito che «le previsioni dell art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 260-265, che hanno tra l altro introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali) anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle fattispecie per le quali sono previste» (ordinanza n. 448 del 2000);
che questa Corte ha altresì affermato che «non sussiste un esigenza costituzionale che imponga per l indebito previdenziale e per quello assistenziale un identica disciplina, atteso che – pur operando in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile – rientra però nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell una o dell altra prestazione» (ordinanza n. 264 del 2004);
che, da ultimo, questa Corte (sentenza n. 1 del 2006) ha riconosciuto il «carattere straordinario ed eccezionale» dell intervento legislativo costituito dalla normativa censurata e quindi la sua intrinseca inidoneità a fungere da utile tertium comparationis per estendere tale disciplina derogatoria ai casi non inclusi;
che si tratta comunque di una disciplina suscettibile di applicazione solo retroattiva e limitata nel tempo, sicché essa non è più applicabile agli indebiti previdenziali maturati successivamente alla data suddetta del 1° gennaio 2001;
che, quindi, trattandosi di una disciplina del tutto speciale, rientra nella discrezionalità del legislatore definirne l ambito di applicabilità nel senso della sua limitazione alle prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall INPS;
che, in ogni caso, non è possibile porre comparazioni tra sistemi previdenziali diversi – quale quello pubblico e quello privato – e, a maggior ragione, non è possibile una tale comparazione, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, tra discipline derogatorie a carattere eccezionale e transitorio e con effetti unicamente retroattivi, quali sono quelle dettate dall art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, applicabile ad entrambi i settori, e dall art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, applicabile solo ai trattamenti previdenziali INPS;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA