lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 4 giugno 2006

CHIARIMENTI SULL’ART. 9 DELLA l. 53/2000

Circolare Ministero del Lavoro n. 16 del 18 maggio 2006 con nota dell Avv. Rocchina Staiano componente della Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com

CHIARIMENTI SULL’ART. 9 DELLA l. 53/2000



DI


Avv. Rocchina Staiano- Dottore di ricerca Università di Salerno.




Il Ministero del lavoro con la circolare del 18 maggio 2006 n. 16 vuole chiarire l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 53/2000, per ciò che concerne le modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare”.





SEGUE TESTO INTEGRALE



Circolare n. 16 del 18 maggio 2006 “Applicazione art. 9 della legge n. 53/2000”




Assessorati Reg.li al Lavoro e alla Formazione Professionale


LORO SEDI



Assessorati Prov.li al Lavoro e alla Formazione Professionale


LORO SEDI



ANCI


Via dei Prefetti, 41


00100 Roma


FAX 06/6873547



CGIL


Corso d Italia, 25


00198 ROMA


Fax 06/8845683



CISL


Via Po, 21


00198 ROMA


Fax 06/85352519



UIL


Via Lucullo, 6


00187 ROMA


Fax 06/4753234



Confindustria


Viale dell Astronomia, 30


00144 ROMA


Fax 06/5903684



Confagricoltura


C.so Vittorio Emanuele II, 101


00186 ROMA


Fax 06/68308578



Confapi


Via Colonna Antonina, 52


00186 ROMA


Fax 06/6791488



Coldiretti


Via XXIV Maggio, 43


00187 ROMA


Fax 06/4682411



Confartigianato


Via S.Giovanni in Laterano,152


00184 ROMA


Fax 06/70454110



Confcommercio


Piazza G. Belli, 2


00153 ROMA


Fax 06/5809425



Confcooperative


Borgo S. Spirito, 78


00193 ROMA


Fax 06/68134236



CONFESERCENTI


Via Nazionale, 60


00184 ROMA


Fax 06/4746886



CISAL


V.le G.Cesare, 21


00192 ROMA


FAX 06/3212521



U.G.L.


Via Margutta,19


00187 ROMA


Fax 06/3201944



CONFIMPRESE


Piazza Sant Ambrogio, 16


20123 MILANO


FAX 02/874475



LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE


Via Guattani, 9


00161 ROMA


Fax 06/84439402



A.G.C.I


Via Angelo Bargoni, 78


00153 ROMA


Fax 06/58327210



U.N.C.I.


Via S.Sotero,32


00165 Roma


Fax 06/39375080




A.B.I.


P.zza del Gesù,49


00186 ROMA


Fax 06/6767457



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI


Via M.Fortuny, 20


00196 ROMA


Fax 06/32687308



CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO


Via Guattani, 13


00161 ROMA


Fax 06/44249518



CONFEDERAZIONI LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE


C.so Vittorio Emanuele, 154


00186 ROMA


Fax 06/6877580



CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI


Via Flaminio Ponzo, 2


00153 ROMA


Fax 5755036



CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA


Via Nazionale, 75


00184 ROMA


Fax 06/48882452





OGGETTO: chiarimenti sull applicazione dell art. 9 legge n. 53/2000 e sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare.




La presente circolare contiene alcune specifiche in merito ai progetti finanziabili ex lege 8 marzo 2000, n. 53/2000, art. 9, con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei progetti.


Le precedenti circolari n. 14 del 12 marzo 2002 e n. 4 del 10 marzo 2003, e i relativi allegati, sono da intendersi aggiornate e a tutti gli effetti superate dalla presente.


I documenti cui è necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento: Guida Rapida, Schemi per la definizione dei costi, Guida alla compilazione degli Schemi per la definizione dei costi, sono disponibili e scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.welfare.gov.it.




1. Soggetti finanziabili


Con specifico riferimento alle tipologie di azione previste dalle lettere a) flessibilità di orario e b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale, possono essere ammesse a finanziamento le imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale, poiché detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono.


Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, comprese le ASL, di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001.


Con specifico riferimento all azione di sostituzione prevista dalla lettera C), possono essere ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:



  • titolare di impresa, inteso come colui che esercita individualmente l attività d impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);

  • lavoratore/trice autonomo/a, inclusi i/le liberi/e professionisti/e ;

  • lavoratori/trici a progetto (a condizione che vi sia l assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).

Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è una responsabilità a carico del soggetto richiedente il finanziamento.


Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell art.9 lettere a), b), c), possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:


- che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l autorizzazione al pagamento del saldo;


- che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).




2. Durata delle azioni


La durata massima delle azioni è di 24 mesi. Per i progetti riferiti alle tipologie b) e c), in considerazione della natura delle azioni cui sono riferite, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell azione.


La durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore/trice in rientro da un congedo parentale, e quindi alla durata dello stesso. Si ricorda, inoltre, che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.


L estensione del congedo parentale cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. La durata massima dell azione di 24 mesi è dunque da intendersi esclusivamente riferita ai soli casi in cui vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato, sempre nel limite dei 12 mesi complessivi sopra indicato.




3. Documenti per la presentazione della richiesta di finanziamento


Per la richiesta di finanziamento è necessario:


- compilare il "Modello di domanda per l ammissione ai finanziamenti" scaricabile dal sito del Ministero, tenendo presente che le informazioni da riportare nella sezione "Preventivo delle spese" devono essere necessariamente accompagnate dalla compilazione dello "Schema per la definizione del piano dei costi" utilizzando il modello riferito alla tipologia prescelta, anch esso scaricabile dal sito del Ministero.


- allegare la seguente documentazione:


1. l accordo sindacale, presupposto indispensabile per l ammissibilità al finanziamento per i progetti di lett. a) e b), che, come previsto dall art. 2 del decreto interministeriale 15 maggio 2001, deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale;


2. l intesa nazionale o territoriale tra le associazioni datoriali, presupposto indispensabile per l ammissibilità al finanziamento per i progetti di lett. c);


3. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell art. 2 della Legge n. 125/91 [per tutte le tipologie];


4. una copia del CCNL applicato nell azienda, su supporto informatico o cartaceo, per i progetti di lett. a) e b);


5. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati [lett. a), b), c)];


6. certificato della Camera di Commercio, ovvero copia dell atto costitutivo o statuto [lett. a), b), c)];


7. certificazione INPS e INAIL [lett. a), b), c)];


8. coordinate bancarie [lett. a), b), c)];


9. codice fiscale [lett. a), b), c)];


10. visura camerale (lettera c);


11. parametri di riferimento per il compenso del sostituto [(lettera c)];


12. nel caso di lavoratore autonomo, elementi e documenti attinenti la propria attività [(lett. c)]; in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione relativa [lett. a), b), c)].


Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata nei punti da 1. a 4. non potranno essere ammesse a valutazione.


I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro quindici giorni dalla scadenza di presentazione, ad eccezione della documentazione già in possesso dell amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e il comma 2 dell art. 18 della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l interessato dovrà comunicare all Amministrazione gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.




4. Termini di presentazione dei progetti.


Le scadenze per la presentazione dei progetti sono: il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno, come previsto dall art. 4 del decreto interministeriale 15 maggio 2001.


I progetti dovranno essere inviati in originale e due copie e indirizzati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma.


Al fine di accelerare l iter di valutazione, i progetti dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza di presentazione a cui si intende partecipare, tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano allo stesso ufficio all indirizzo sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.


Si evidenzia dunque che il termine per la presentazione è rappresentato dalla data di arrivo del progetto all Amministrazione e non da quella del timbro postale di partenza del plico.


I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti all azienda proponente e potranno essere aggiornati e ripresentati entro la successiva scadenza.


Si fa presente infine che presso la Direzione Generale del Mercato del Lavoro opera una task force dedicata allo sviluppo delle azioni di conciliazione, alla quale è possibile rivolgersi per indicazioni e supporto in fase di progettazione, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: progettocon@welfare.gov.it



IL DIRETTORE GENERALE


Dr.ssa Lea Battistoni


(Firmato Lea Battistoni)









 
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