CHIARIMENTI SULL’ART. 9 DELLA l. 53/2000
DI
Avv. Rocchina Staiano- Dottore di ricerca Università di Salerno.
“Il Ministero del lavoro con la circolare del 18 maggio 2006 n. 16 vuole chiarire l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 53/2000, per ciò che concerne le modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare”.
SEGUE TESTO INTEGRALE
Circolare n. 16 del 18 maggio 2006 “Applicazione art. 9 della legge n. 53/2000”
Assessorati Reg.li al Lavoro e alla Formazione Professionale
LORO SEDI
Assessorati Prov.li al Lavoro e alla Formazione Professionale
LORO SEDI
ANCI
Via dei Prefetti, 41
00100 Roma
FAX 06/6873547
CGIL
Corso d Italia, 25
00198 ROMA
Fax 06/8845683
CISL
Via Po, 21
00198 ROMA
Fax 06/85352519
UIL
Via Lucullo, 6
00187 ROMA
Fax 06/4753234
Confindustria
Viale dell Astronomia, 30
00144 ROMA
Fax 06/5903684
Confagricoltura
C.so Vittorio Emanuele II, 101
00186 ROMA
Fax 06/68308578
Confapi
Via Colonna Antonina, 52
00186 ROMA
Fax 06/6791488
Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Fax 06/4682411
Confartigianato
Via S.Giovanni in Laterano,152
00184 ROMA
Fax 06/70454110
Confcommercio
Piazza G. Belli, 2
00153 ROMA
Fax 06/5809425
Confcooperative
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA
Fax 06/68134236
CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
Fax 06/4746886
CISAL
V.le G.Cesare, 21
00192 ROMA
FAX 06/3212521
U.G.L.
Via Margutta,19
00187 ROMA
Fax 06/3201944
CONFIMPRESE
Piazza Sant Ambrogio, 16
20123 MILANO
FAX 02/874475
LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE
Via Guattani, 9
00161 ROMA
Fax 06/84439402
A.G.C.I
Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA
Fax 06/58327210
U.N.C.I.
Via S.Sotero,32
00165 Roma
Fax 06/39375080
A.B.I.
P.zza del Gesù,49
00186 ROMA
Fax 06/6767457
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Via M.Fortuny, 20
00196 ROMA
Fax 06/32687308
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
Via Guattani, 13
00161 ROMA
Fax 06/44249518
CONFEDERAZIONI LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE
C.so Vittorio Emanuele, 154
00186 ROMA
Fax 06/6877580
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI
Via Flaminio Ponzo, 2
00153 ROMA
Fax 5755036
CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI DI AZIENDA
Via Nazionale, 75
00184 ROMA
Fax 06/48882452
OGGETTO: chiarimenti sull applicazione dell art. 9 legge n. 53/2000 e sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare.
La presente circolare contiene alcune specifiche in merito ai progetti finanziabili ex lege 8 marzo 2000, n. 53/2000, art. 9, con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei progetti.
Le precedenti circolari n. 14 del 12 marzo 2002 e n. 4 del 10 marzo 2003, e i relativi allegati, sono da intendersi aggiornate e a tutti gli effetti superate dalla presente.
I documenti cui è necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento: Guida Rapida, Schemi per la definizione dei costi, Guida alla compilazione degli Schemi per la definizione dei costi, sono disponibili e scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.welfare.gov.it.
1. Soggetti finanziabili
Con specifico riferimento alle tipologie di azione previste dalle lettere a) flessibilità di orario e b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale, possono essere ammesse a finanziamento le imprese di diritto privato, individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale, poiché detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono.
Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, comprese le ASL, di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Con specifico riferimento all azione di sostituzione prevista dalla lettera C), possono essere ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:
Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è una responsabilità a carico del soggetto richiedente il finanziamento.
Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell art.9 lettere a), b), c), possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
- che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l autorizzazione al pagamento del saldo;
- che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).
2. Durata delle azioni
La durata massima delle azioni è di 24 mesi. Per i progetti riferiti alle tipologie b) e c), in considerazione della natura delle azioni cui sono riferite, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell azione.
La durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore/trice in rientro da un congedo parentale, e quindi alla durata dello stesso. Si ricorda, inoltre, che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.
L estensione del congedo parentale cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. La durata massima dell azione di 24 mesi è dunque da intendersi esclusivamente riferita ai soli casi in cui vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato, sempre nel limite dei 12 mesi complessivi sopra indicato.
3. Documenti per la presentazione della richiesta di finanziamento
Per la richiesta di finanziamento è necessario:
- compilare il "Modello di domanda per l ammissione ai finanziamenti" scaricabile dal sito del Ministero, tenendo presente che le informazioni da riportare nella sezione "Preventivo delle spese" devono essere necessariamente accompagnate dalla compilazione dello "Schema per la definizione del piano dei costi" utilizzando il modello riferito alla tipologia prescelta, anch esso scaricabile dal sito del Ministero.
- allegare la seguente documentazione:
3. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell art. 2 della Legge n. 125/91 [per tutte le tipologie];
4. una copia del CCNL applicato nell azienda, su supporto informatico o cartaceo, per i progetti di lett. a) e b);
5. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati [lett. a), b), c)];
6. certificato della Camera di Commercio, ovvero copia dell atto costitutivo o statuto [lett. a), b), c)];
7. certificazione INPS e INAIL [lett. a), b), c)];
8. coordinate bancarie [lett. a), b), c)];
9. codice fiscale [lett. a), b), c)];
10. visura camerale (lettera c);
11. parametri di riferimento per il compenso del sostituto [(lettera c)];
12. nel caso di lavoratore autonomo, elementi e documenti attinenti la propria attività [(lett. c)]; in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione relativa [lett. a), b), c)].
Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata nei punti da
I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro quindici giorni dalla scadenza di presentazione, ad eccezione della documentazione già in possesso dell amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e il comma 2 dell art. 18 della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l interessato dovrà comunicare all Amministrazione gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Termini di presentazione dei progetti.
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono: il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno, come previsto dall art. 4 del decreto interministeriale 15 maggio 2001.
I progetti dovranno essere inviati in originale e due copie e indirizzati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma.
Al fine di accelerare l iter di valutazione, i progetti dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza di presentazione a cui si intende partecipare, tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano allo stesso ufficio all indirizzo sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.
Si evidenzia dunque che il termine per la presentazione è rappresentato dalla data di arrivo del progetto all Amministrazione e non da quella del timbro postale di partenza del plico.
I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti all azienda proponente e potranno essere aggiornati e ripresentati entro la successiva scadenza.
Si fa presente infine che presso
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Lea Battistoni
(Firmato Lea Battistoni)