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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 31 maggio 2006
ANCHE IL FILE PUO’ ESSERE FORMULARIO Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2006 n. 6314, con nota del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com ANCHE IL FILE PUO’ ESSERE FORMULARIO Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2006 n. 6314 Anche se non è venga usato un modulo in senso tradizionale, ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto da uno solo dei contraenti e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Ne discende, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341, 1342 c.c. in materia di clausole vessatorie. Tuttavia, non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l art. 1341 c.c. , ma occorre individuare la clausola Vessatoria che si sarebbe dovuta approvare per iscritto. Nella fattispecie, la sezione lavoro della Cassazione applica i principi richiamati ad una ipotesi di contratto stipulato tra un istituto bancario ed un agente, qualificato come produttore assicurativo. Il negozio, tuttavia, aveva ad oggetto un file presumibilmente preconfezionato dalla sola azienda di credito cosicché, presupposto di fatto, però, non puntualmente accertato dai giudici di merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 5.12.2000, Maton Andrea proponeva opposizione , dinanzi al Tribunale di Trieste, avverso al decreto ingiuntivo emesso a favore della spa Banca Fideuram per la somma di lit. 41.928.322 oltre interessi. Il credito azionato costituiva la restituzione degli anticipi su provvigioni corrisposti dalla banca al Maton. Questi aveva stipulato con la società un contratto come produttore assicurativo, sulla base di scritture predisposte dalla banca in appositi moduli, le quali contenevano clausole vessatorie, non specificamente approvate per iscritto. Tali scritture contenevano inoltre la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal rapporto, che l opponente impugnava per violazione dell art. 2113 Codice Civile. Si costituiva l art. 2113 Codice Civile è applicabile anche ad un rapporto di agenzia e la lettera 8.5.1998 sottoscritta dal Maton <ha una chiara valenza di rinunzia e non può avere invece valore ricognitivo>; in esso scritto <è contenuta una rinuncia a far valere ogni proprio diritto di recesso in via anticipata e lo stesso costituisce poi ripetizione della clausola nulla cui si è fatto cenno prima>. 4. Ha proposto ricorso per Cassazione MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 1341,1342,1742, 1321,1325,1362,1372, 1373, 1418 Codice Civile; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC . Secondo 6. Il motivo è fondato e va accolto. Si premette che la banca contesta l applicabilità degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile perché non sussiste la prova che il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari predisposti dall azienda di credito. Viceversa, l accertamento sul punto compiuto dalla Corte di Appello non pare potersi rimettere in discussione. Anche se non è stato usato un modulo , ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, rimane il fatto che anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto dalla banca e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Sul punto, la difesa della banca, pur cosi articolata nella complessità del ricorso, risulta generica e non autosufficiente, essendo invece ben più articolata nell esame delle singole clausole al fine di contrastarne l inefficacia. L art. 1341 Codice Civile prevede che non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, tra l altro, facoltà di recedere dal contratto. La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che la clausola è vessatoria in quanto preveda la facoltà di recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà di recesso reciproca. Si è pertanto ritenuto (Cass. 22.1.1991 n. 544) che nel caso di contratto di agenzia la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non richieda approvazione specifica ex art.1341 Codice Civile. Nello stesso senso Cass. 14.7.1986 n .4540. Ancora l art. 1341 Codice Civile prevede che non abbiano effetto, se non approvate specificamente per iscritto, le clausole le quali sanciscano a sfavore dell altro contraente cioè di colui che non ha predisposto il contratto — tacita proroga o rinnovazione del contratto e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Nella specie, il sistema di compenso previsto per il Maton, come accertato in fatto nel giudizio di merito, prevedeva la corresponsione di provvigioni quale promotore finanziario, con una integrazione fino al raggiungimento di lit. tre milioni mensili ove nell arco del mese tale somma non venisse raggiunta. Se il rapporto di collaborazione fosse cessato prima di trentasei mesi, la banca avrebbe avuto diritto di recuperare gli anticipi erogati mediante addebito in conto corrente intestato al collaboratore ovvero mediante decreto ingiuntivo. In ogni caso, peraltro, la banca non poteva recuperare gli anticipi, una volta che il collaboratore avesse raggiunto i 36 mesi di servizio ovvero lit. 108 milioni di provvigioni (pari per l appunto al tetto mensile garantito tra provvigioni ed integrazione moltiplicato per trentasei). 9. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CFC, degli artt. 2113 Codice Civile, 1373,1361,1324 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente 10. Il motivo è da considerare assorbito. Posto che il consenso rilasciato dal Maton al recupero degli anticipi-provvigioni è legittimo anche se non approvato specificamente per iscritto, non costituisce rinuncia a far valere la nullità uno scritto che riconosce alla banca la facoltà di recuperare gli anticipi sulle provvigioni. 11. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato per nuovo esame, alla luce dei principi esposti ai paragrafi che precedono, alla Corte di Appello di Venezia , anche per le statuizioni circa le spese. PQM |
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