lavoroprevidenza

mercoledì 31 maggio 2006

ANCHE IL FILE PUO’ ESSERE FORMULARIO

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2006 n. 6314, con nota del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com


ANCHE IL FILE PUO’ ESSERE FORMULARIO


Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2006 n. 6314




Anche se non è venga usato un modulo in senso tradizionale, ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto da uno solo dei contraenti e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Ne discende, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341, 1342 c.c. in materia di clausole vessatorie.


Tuttavia, non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l art. 1341 c.c. , ma occorre individuare la clausola Vessatoria che si sarebbe dovuta approvare per iscritto.


Nella fattispecie, la sezione lavoro della Cassazione applica i principi richiamati ad una ipotesi di contratto stipulato tra un istituto bancario ed un agente, qualificato come produttore assicurativo. Il negozio, tuttavia, aveva ad oggetto un file presumibilmente preconfezionato dalla sola azienda di credito cosicché, presupposto di fatto, però, non puntualmente accertato dai giudici di merito.




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso depositato il 5.12.2000, Maton Andrea proponeva opposizione , dinanzi al Tribunale di Trieste, avverso al decreto ingiuntivo emesso a favore della spa Banca Fideuram per la somma di lit. 41.928.322 oltre interessi. Il credito azionato costituiva la restituzione degli anticipi su provvigioni corrisposti dalla banca al Maton. Questi aveva stipulato con la società un contratto come produttore assicurativo, sulla base di scritture predisposte dalla banca in appositi moduli, le quali contenevano clausole vessatorie, non specificamente approvate per iscritto. Tali scritture


contenevano inoltre la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal rapporto, che l opponente impugnava per violazione dell art. 2113 Codice Civile.


Si costituiva la Banca Fìdeuram spa ed eccepiva che non trovavano applicazione gli artt. 1341, 1342 e 2113 invocati da controparte, trattandosi del mero recupero di anticipi su provvigioni. Non sussisteva alcuna predisposizione del contratto, né alcuna clausola vessatoria; nessuna preventiva rinuncia a diritti indisponibili era stata operata. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, accoglieva l opposizione. Proponeva appello la Banca Fideuram ribadendo le proprie asserzioni. La Corte di Appello, previa costituzione del Maton il quale chiedeva il rigetto dell appello avversario, confermava la sentenza di primo grado così motivando: appare pacifico che gli accordi inter partes furono stilati utilizzando moduli e formulari predisposti dall azienda di credito, con mera accettazione da parte del Maton; è evidente lo squilibrio tra le parti: a carico del Maton sta una facoltà di recesso assai gravosa, perché a fronte di un •Cminimo tetto provvisionale> la società poteva liberamente recedere nei primi trentasei mesi del rapporto pagando <una percentuale minima>, mentre per i primi tre anni di attività l opponente <non era affatto garantito di poter fruire di un minimo di provvigioni e restava alla mercè dell iniziativa della Fideuram>;


l art. 2113 Codice Civile è applicabile anche ad un rapporto di agenzia e la lettera 8.5.1998 sottoscritta dal Maton <ha una chiara valenza di rinunzia e non può avere invece valore ricognitivo>; in esso scritto <è contenuta una rinuncia a far


valere ogni proprio diritto di recesso in via anticipata e lo stesso costituisce poi ripetizione della clausola nulla cui si è fatto cenno prima>.


4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Banca Fireuram spa, con due motivi; la ricorrente ha poi depositato memoria integrativa e note di udienza. Resiste con controricorso Maton Andrea.



MOTIVI DELLA DECISIONE


5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 1341,1342,1742, 1321,1325,1362,1372, 1373, 1418 Codice Civile; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC . Secondo la Fideuram, la Corte di Appello è incorsa in una <macroscopica violazione delle norme di legge indicate>; riprodotte nel testo del ricorso le condizioni del contratto ed il sistema di calcolo delle provvigioni e dei premi, la banca si duole che la Corte di Appello, dato per scontato che il contratto Me quo sia stato concluso mediante un formulario predisposto, abbia desunto l inefficacia di determinate clausole da un ritenuto squilibrio nel rapporto di sinallagma, prospettando una <facoltà di recesso assai gravosa per il Maton>. Osserva al riguardo la banca ricorrente che non è sufficiente uno squilibrio per provocare la nullità della clausola ove non specificamente approvata per iscritto, ma occorre che tale clausola rientri nell elenco tassativo di cui all art. 1341 comma 2 Codice Civile: tassatività che esclude l analogia e consente, al più, una interpretazione estensiva.


6. Il motivo è fondato e va accolto. Si premette che la banca contesta l applicabilità degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile


perché non sussiste la prova che il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari predisposti dall azienda di credito. Viceversa, l accertamento sul punto compiuto dalla Corte di Appello non pare potersi rimettere in discussione. Anche se non è stato usato un modulo , ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, rimane il fatto che anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto dalla banca e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Sul punto, la difesa della banca, pur cosi articolata nella complessità del ricorso, risulta generica e non autosufficiente, essendo invece ben più articolata nell esame delle singole clausole al fine di contrastarne l inefficacia. L art. 1341 Codice Civile prevede che non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, tra l altro, facoltà di recedere dal contratto. La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che la clausola è vessatoria in quanto preveda la facoltà di recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà di recesso reciproca. Si è pertanto ritenuto (Cass. 22.1.1991 n. 544) che nel caso di contratto di agenzia la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non richieda approvazione specifica ex art.1341 Codice Civile. Nello stesso senso Cass. 14.7.1986 n .4540.


Ancora l art. 1341 Codice Civile prevede che non abbiano effetto, se non approvate specificamente per iscritto, le clausole le quali sanciscano a sfavore dell altro contraente cioè di colui che non ha predisposto il contratto — tacita proroga o rinnovazione del contratto e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Nella specie, il sistema di compenso previsto per il Maton, come accertato in fatto nel giudizio di merito, prevedeva la corresponsione di provvigioni quale promotore finanziario, con una integrazione fino al raggiungimento di lit. tre milioni mensili ove nell arco del mese tale somma non venisse raggiunta. Se il rapporto di collaborazione fosse cessato prima di trentasei mesi, la banca avrebbe avuto diritto di recuperare gli anticipi erogati mediante addebito in conto corrente intestato al collaboratore ovvero mediante decreto ingiuntivo. In ogni caso, peraltro, la banca non poteva recuperare gli anticipi, una volta che il collaboratore avesse raggiunto i 36 mesi di servizio ovvero lit. 108 milioni di provvigioni (pari per l appunto al tetto mensile garantito tra provvigioni ed integrazione moltiplicato per trentasei). La Corte di Appello ha desunto dal predetto assetto contrattuale l affermazione che nei primi tre anni di collaborazione la facoltà di recesso risultava assai gravosa per il Maton, mentre rimaneva sostanzialmente libera per la banca. Di qui uno squilibrio, che necessitava di approvazione specifica per iscritto della relativa clausola. La Corte di Appello non è stata però in grado di indicare in quale tipo di clausola elencata nell art. 1341 Codice Civile rientrasse quella considerata. Non è sufficiente lo squilibrio del sinallagma ; occorre accertare se la clausola comporti facoltà di recesso per il solo predisponente (il che non è stato affermato) ovvero tacita proroga del contratto a carico del solo Maton (il che parimenti non è stato affermato) ; più in generale, non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l art. 1341 secondo cornac Codice Civile, ma occorre individuare la clausola Vessatoria che si sarebbe dovuta approvare per iscritto.


9. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CFC, degli artt. 2113 Codice Civile, 1373,1361,1324 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che la lettera 8.5.1998 costituisse una rinuncia a far valere ogni diritto di recesso in via anticipata, ripetendo una clausola nulla e abdicando preventivamente alla potestà di impugnarla.


10. Il motivo è da considerare assorbito. Posto che il consenso rilasciato dal Maton al recupero degli anticipi-provvigioni è legittimo anche se non approvato specificamente per iscritto, non costituisce rinuncia a far valere la nullità uno scritto che riconosce alla banca la facoltà di recuperare gli anticipi sulle provvigioni.


11. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato per nuovo esame, alla luce dei principi esposti ai paragrafi che precedono, alla Corte di Appello di Venezia , anche per le statuizioni circa le spese.



PQM


La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 febbraio 2006



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