ANCHE IL FILE PUO’ ESSERE FORMULARIO
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2006 n. 6314
Anche se non è venga usato un modulo in senso tradizionale, ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto da uno solo dei contraenti e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Ne discende, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341, 1342 c.c. in materia di clausole vessatorie.
Tuttavia, non è sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione l art. 1341 c.c. , ma occorre individuare la clausola Vessatoria che si sarebbe dovuta approvare per iscritto.
Nella fattispecie, la sezione lavoro della Cassazione applica i principi richiamati ad una ipotesi di contratto stipulato tra un istituto bancario ed un agente, qualificato come produttore assicurativo. Il negozio, tuttavia, aveva ad oggetto un file presumibilmente preconfezionato dalla sola azienda di credito cosicché, presupposto di fatto, però, non puntualmente accertato dai giudici di merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 5.12.2000, Maton Andrea proponeva opposizione , dinanzi al Tribunale di Trieste, avverso al decreto ingiuntivo emesso a favore della spa Banca Fideuram per la somma di lit. 41.928.322 oltre interessi. Il credito azionato costituiva la restituzione degli anticipi su provvigioni corrisposti dalla banca al Maton. Questi aveva stipulato con la società un contratto come produttore assicurativo, sulla base di scritture predisposte dalla banca in appositi moduli, le quali contenevano clausole vessatorie, non specificamente approvate per iscritto. Tali scritture
contenevano inoltre la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal rapporto, che l opponente impugnava per violazione dell art. 2113 Codice Civile.
Si costituiva
l art. 2113 Codice Civile è applicabile anche ad un rapporto di agenzia e la lettera 8.5.1998 sottoscritta dal Maton <ha una chiara valenza di rinunzia e non può avere invece valore ricognitivo>; in esso scritto <è contenuta una rinuncia a far
valere ogni proprio diritto di recesso in via anticipata e lo stesso costituisce poi ripetizione della clausola nulla cui si è fatto cenno prima>.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 1341,1342,1742, 1321,1325,1362,1372, 1373, 1418 Codice Civile; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC . Secondo
6. Il motivo è fondato e va accolto. Si premette che la banca contesta l applicabilità degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile
perché non sussiste la prova che il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari predisposti dall azienda di credito. Viceversa, l accertamento sul punto compiuto dalla Corte di Appello non pare potersi rimettere in discussione. Anche se non è stato usato un modulo , ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi, rimane il fatto che anche la riproduzione di un documento informatico o file , predisposto dalla banca e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di formulario , inteso quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Sul punto, la difesa della banca, pur cosi articolata nella complessità del ricorso, risulta generica e non autosufficiente, essendo invece ben più articolata nell esame delle singole clausole al fine di contrastarne l inefficacia. L art. 1341 Codice Civile prevede che non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, tra l altro, facoltà di recedere dal contratto. La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che la clausola è vessatoria in quanto preveda la facoltà di recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà di recesso reciproca. Si è pertanto ritenuto (Cass. 22.1.1991 n. 544) che nel caso di contratto di agenzia la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non richieda approvazione specifica ex art.1341 Codice Civile. Nello stesso senso Cass. 14.7.1986 n .4540.
Ancora l art. 1341 Codice Civile prevede che non abbiano effetto, se non approvate specificamente per iscritto, le clausole le quali sanciscano a sfavore dell altro contraente cioè di colui che non ha predisposto il contratto — tacita proroga o rinnovazione del contratto e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Nella specie, il sistema di compenso previsto per il Maton, come accertato in fatto nel giudizio di merito, prevedeva la corresponsione di provvigioni quale promotore finanziario, con una integrazione fino al raggiungimento di lit. tre milioni mensili ove nell arco del mese tale somma non venisse raggiunta. Se il rapporto di collaborazione fosse cessato prima di trentasei mesi, la banca avrebbe avuto diritto di recuperare gli anticipi erogati mediante addebito in conto corrente intestato al collaboratore ovvero mediante decreto ingiuntivo. In ogni caso, peraltro, la banca non poteva recuperare gli anticipi, una volta che il collaboratore avesse raggiunto i 36 mesi di servizio ovvero lit. 108 milioni di provvigioni (pari per l appunto al tetto mensile garantito tra provvigioni ed integrazione moltiplicato per trentasei).
9. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell art. 360 n. 3 CFC, degli artt. 2113 Codice Civile, 1373,1361,1324 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente
10. Il motivo è da considerare assorbito. Posto che il consenso rilasciato dal Maton al recupero degli anticipi-provvigioni è legittimo anche se non approvato specificamente per iscritto, non costituisce rinuncia a far valere la nullità uno scritto che riconosce alla banca la facoltà di recuperare gli anticipi sulle provvigioni.
11. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato per nuovo esame, alla luce dei principi esposti ai paragrafi che precedono, alla Corte di Appello di Venezia , anche per le statuizioni circa le spese.
PQM