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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 10 maggio 2006
POSTA ELETTRONICA E INTERNET a cura di LP.com POSTA ELETTRONICA E INTERNET Corte di appello di Milano - Sentenza del 30 settembre 2005 - Pres. Castellini - Rel. Trogni - Recordati - Industria farmaceutica e chimica s.p.a. (Avv. Daverio) c. Lazzaroni (Avv.ti Noro e Bolognesi) Programmi informatici - Monitoraggio di posta elettronica e accessi ad internet del singolo dipendente - Violazione artt. 8 e 4 Stat. Lav. - Sussiste (Artt. 8 e 4 Stat. Lav.) I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet violano, da un lato, l’art. 8 Stat. Lav., posto che il monitoraggio e la conservazione per un certo lasso di tempo dei dati acquisiti può concretare trattamenti dei dati sensibili che consentono al datore di lavoro di acquisire indicazioni sulle “opinioni politiche, religiose o sindacali” del singolo dipendente o, più in generale, su altri interessi o fatti estranei alla sfera “dell’attitudine professionale” cui l’art. 8 rigorosamente limita il diritto d’indagine del datore; dall’altro, l’art. 4 dello stesso Statuto, ove non sia attivata la procedura prevista per l’istallazione delle apparecchiature necessarie per soddisfare esigenze aziendali di cui al comma 2, posto che certamente sono strumenti idonei ad attuare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Nota La sentenza che qui si annota si segnala per aver affrontato l’interessante tema della violazione degli artt. 4 e 8 Stat. Lav. (norme scritte nel 1970) in relazione a quei software informatici che consentono di registrare e conservare tutti i dati relativi alle connessioni internet ed agli accessi di posta elettronica. La pronuncia, peraltro, ha deciso il secondo grado del giudizio conclusosi con la nota sentenza del Tribunale di Milano 31 marzo 2004 (edita in Or. Giur. lav., 2005, 1, 108). Il Collegio affronta separatamente la violazione delle due norme statutarie e, con particolare riferimento all’art. 8, si riscontra una sostanziale differenza rispetto al primo grado. Infatti il giudice di prime cure aveva ritenuto che “Non costituisce violazione dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che rigorosamente limita il diritto di indagine dal datore di lavoro sulle opinioni dei propri dipendenti, la conoscenza occasionata da un sistema di controllo sull’uso di strumenti informatici aziendali perché la condotta vietata presuppone una volontà diretta all’acquisizione di informazioni precluse al datore di lavoro”. Come si evince chiaramente dalla massima riportata, perché si possa concretizzare la violazione dell’art. 8 Stat. Lav. sarebbe infatti necessario un elemento ulteriore; la volontà del datore di lavoro di acquisire le informazioni (in questo senso si segnala Pret. Milano 6 novembre 1979, in Rass. Giur. lav., 1980, IV, 101; in dottrina De Felice, in Quad. dir. lav. e rel. ind., 1990, 121). Sebbene non coincidenti sotto il profilo dello strumento utilizzato, ma certamente per quanto attiene la ratio dell’istituto, in altri casi la giurisprudenza ha ritenuto che violino l’art. 8 le centraline telefoniche che consentono di registrare il numero chiamato, la durata e di inserirsi nella conversazione (Pret. Milano 9 novembre 1985, in Rass. Giur. lav., 1984, IV, 255). Diversamente, sempre in relazione alle centraline telefoniche è stato ritenuto che “Per contenere i costi telefonici con le esigenze del lavoro, il datore di lavoro può annotare giornalmente per ogni telefono aziendale le chiamate, il numero chiamato e la durata della telefonata. Tale registrazione che non attiene al contenuto delle chiamate, non contrasta con l’art. 8 dello statuto dei lavoratori, né con la disciplina a tutela della privacy del lavoratore” (Trib. Torino 9 gennaio 2004, in Giur. Piem., 2004, 131). In realtà l’interpretazione dell’art. 8 fornita dalla Corte d’appello appare più coincidente con le effettive potenzialità di controllo dello strumento utilizzato, anche tenuto conto della possibilità di verificare e trattenere informazioni sugli interessi e le attività del lavoratore. Per quanto attiene la violazione dell’art. 4 Stat. Lav. la pronuncia che qui si annota riprende integralmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado e conseguentemente ritiene che è sufficiente ad integrare la fattispecie la mera potenzialità del controllo (cfr. Cass. 16 settembre 1997, n. 9211, Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 830). Sotto diverso profilo, si segnala che il Collegio non ha ritenuto che nella fattispecie si vertesse in un’ipotesi di c.d. “controllo difensivo”, ossia quel controllo teso ad evitare condotte illecite del lavoratore. La Corte ha, inoltre, precisato che, anche laddove il controllo fosse difensivo, ciò non esclude l’applicabilità della procedura di confronto sindacale prevista dal comma 2 dell’art. 4 (sui controlli difensivi si segnala Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, in Not. giur. lav., 2002, 642). |
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