lavoroprevidenza

mercoledì 10 maggio 2006

POSTA ELETTRONICA E INTERNET

a cura di LP.com

POSTA ELETTRONICA E INTERNET


Corte di appello di Milano - Sentenza del 30 settembre


2005 - Pres. Castellini - Rel. Trogni - Recordati - Industria


farmaceutica e chimica s.p.a. (Avv. Daverio) c. Lazzaroni


(Avv.ti Noro e Bolognesi)


Programmi informatici - Monitoraggio di posta elettronica


e accessi ad internet del singolo dipendente - Violazione


artt. 8 e 4 Stat. Lav. - Sussiste


(Artt. 8 e 4 Stat. Lav.)


I programmi informatici che consentono il monitoraggio


della posta elettronica e degli accessi ad internet


violano, da un lato, l’art. 8 Stat. Lav., posto che il monitoraggio


e la conservazione per un certo lasso di tempo


dei dati acquisiti può concretare trattamenti dei dati


sensibili che consentono al datore di lavoro di acquisire


indicazioni sulle “opinioni politiche, religiose o


sindacali” del singolo dipendente o, più in generale, su


altri interessi o fatti estranei alla sfera “dell’attitudine


professionale” cui l’art. 8 rigorosamente limita il diritto


d’indagine del datore; dall’altro, l’art. 4 dello stesso


Statuto, ove non sia attivata la procedura prevista per


l’istallazione delle apparecchiature necessarie per soddisfare


esigenze aziendali di cui al comma 2, posto che


certamente sono strumenti idonei ad attuare un controllo


a distanza dell’attività dei lavoratori.


Nota


La sentenza che qui si annota si segnala per aver affrontato


l’interessante tema della violazione degli artt. 4 e 8


Stat. Lav. (norme scritte nel 1970) in relazione a quei


software informatici che consentono di registrare e conservare


tutti i dati relativi alle connessioni internet ed agli


accessi di posta elettronica.


La pronuncia, peraltro, ha deciso il secondo grado del giudizio


conclusosi con la nota sentenza del Tribunale di Milano


31 marzo 2004 (edita in Or. Giur. lav., 2005, 1, 108).


Il Collegio affronta separatamente la violazione delle due


norme statutarie e, con particolare riferimento all’art. 8, si


riscontra una sostanziale differenza rispetto al primo grado.


Infatti il giudice di prime cure aveva ritenuto che “Non


costituisce violazione dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori,


che rigorosamente limita il diritto di indagine dal datore di lavoro


sulle opinioni dei propri dipendenti, la conoscenza occasionata


da un sistema di controllo sull’uso di strumenti informatici


aziendali perché la condotta vietata presuppone una volontà diretta


all’acquisizione di informazioni precluse al datore di


lavoro”. Come si evince chiaramente dalla massima riportata,


perché si possa concretizzare la violazione dell’art. 8


Stat. Lav. sarebbe infatti necessario un elemento ulteriore;


la volontà del datore di lavoro di acquisire le informazioni


(in questo senso si segnala Pret. Milano 6 novembre 1979,


in Rass. Giur. lav., 1980, IV, 101; in dottrina De Felice, in


Quad. dir. lav. e rel. ind., 1990, 121).


Sebbene non coincidenti sotto il profilo dello strumento


utilizzato, ma certamente per quanto attiene la ratio dell’istituto,


in altri casi la giurisprudenza ha ritenuto che violino


l’art. 8 le centraline telefoniche che consentono di registrare


il numero chiamato, la durata e di inserirsi nella


conversazione (Pret. Milano 9 novembre 1985, in Rass.


Giur. lav., 1984, IV, 255). Diversamente, sempre in relazione


alle centraline telefoniche è stato ritenuto che “Per


contenere i costi telefonici con le esigenze del lavoro, il datore di


lavoro può annotare giornalmente per ogni telefono aziendale le


chiamate, il numero chiamato e la durata della telefonata. Tale


registrazione che non attiene al contenuto delle chiamate, non


contrasta con l’art. 8 dello statuto dei lavoratori, né con la disciplina


a tutela della privacy del lavoratore” (Trib. Torino 9


gennaio 2004, in Giur. Piem., 2004, 131).


In realtà l’interpretazione dell’art. 8 fornita dalla Corte


d’appello appare più coincidente con le effettive potenzialità


di controllo dello strumento utilizzato, anche tenuto


conto della possibilità di verificare e trattenere informazioni


sugli interessi e le attività del lavoratore.


Per quanto attiene la violazione dell’art. 4 Stat. Lav. la pronuncia


che qui si annota riprende integralmente il percorso


argomentativo del giudice di primo grado e conseguentemente


ritiene che è sufficiente ad integrare la fattispecie


la mera potenzialità del controllo (cfr. Cass. 16 settembre


1997, n. 9211, Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 830).


Sotto diverso profilo, si segnala che il Collegio non ha ritenuto


che nella fattispecie si vertesse in un’ipotesi di c.d. “controllo


difensivo”, ossia quel controllo teso ad evitare condotte


illecite del lavoratore. La Corte ha, inoltre, precisato che, anche


laddove il controllo fosse difensivo, ciò non esclude l’applicabilità


della procedura di confronto sindacale prevista dal


comma 2 dell’art. 4 (sui controlli difensivi si segnala Cass. 3


aprile 2002, n. 4746, in Not. giur. lav., 2002, 642).




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