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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 29 aprile 2006
IMPRESA FAMILIARE? APERTA ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 5632 del 15 marzo 2006 con nota del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com Per ricevere il testo integrale della sentenza occorre fare richiesta alla redazione di LavoroPrevidenza.com
IMPRESA FAMILIARE? APERTA ANCHE AL CONVIVENTE MORE UXORIO Che sia di fatto (2 cost) o di diritto (29 cost), la famiglia è sempre famiglia.
di Giuseppe Buffone Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 5632 del 15 marzo 2006 La pronuncia Cassazione sez. lav., sentenza 15 marzo 2006 n. 5632 La massima (ufficiale, fonte: CED) L attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente di fatto trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, mentre talvolta è possibile inquadrare il rapporto stesso nell ipotesi dell’impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto in quanto essa costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2. NOTA La famiglia di fatto rappresenta una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale. Ne discende la meritevolezza di tutela, anche se, in vero, è proprio nel momento patologico della relazione di fatto che emergono le maggiori difficoltà interpretative, soprattutto allorquando i conviventi condividano anche le reciproche attività lavorative. Le prestazioni lavorative poste in essere dal convivente more uxorio, nell’ambito della convivenza, non possono essere ricondotte, tout court, ex ante, ad uno schema omogeneo assoluto: esse, infatti, possono ben fare capo ad un rapporto di lavoro subordinato anche se, generalmente, non hanno carattere sinallagmatico e sono rese in assenza di corrispettivo (cd. prestazioni gratuite). Al di fuori degli schemi negoziali tipici, non può escludersi neanche che la convivenza confluisca nell’ambito di una partecipazione all’impresa familiare, giuridicamente rilevante, dato, per l’appunto, il carattere residuale dell’istituto. Se è vero, infatti, che l attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente di fatto trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti (che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato), è anche vero che talvolta è possibile inquadrare il rapporto stesso nell ipotesi dell’impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto in quanto essa costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2, (CED, Cassazione, 2006). Discorso a parte meriterebbe la possibilità, per il convivente estromesso dalla convivenza, di ripetere quanto spontaneamente versato in pendenza della relazione, soprattutto se essa si innesti in una attività lavorativa: la risposta dell’art. 230bis c.c. sembra una valida alternativa all’obligatio naturale (2034 c.c.) e, soprattutto, valorizza, secundum constitutionem, il vincolo familiare di fatto tutelabile alla luce dell’art. 2 cost. |
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