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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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giovedì 27 aprile 2006
PENSIONE PRIVILEGIATA PER INFERMITÀ NERVOSA AI MILITARI DI LEVA Corte dei Conti , sez. Liguria, sentenza 16.11.2004 n. 1066 con nota dell Avv. Rocchina Staiano, Vice-direttore di LavoroPrevidenza, Dottore di ricerca-Università di Salerno e Responsabile unica della sezione pari Opportunità di LavoroPrevidenza PENSIONE PRIVILEGIATA PER INFERMITÀ NERVOSA AI MILITARI DI LEVA Corte dei Conti , sez. Liguria, sentenza 16.11.2004 n. 1066 “ nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ha pronunciato la seguente SENTENZA
Udito, nella pubblica udienza del 23 settembre 2004, l avv. Massimo Cassiano per il ricorrente, non rappresentata l Amministrazione; Visti gli atti di causa; Ritenuto in FATTO Il sig. x x, con ricorso presentato il 16 febbraio Questa Sezione giurisdizionale per Questo Giudice monocratico, con ordinanza del 10 giugno 2002, aveva pertanto disposto di acquisire l avviso dell Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, il quale, previo esame degli atti ed eventuale visita diretta, doveva esprimere motivato All odierna udienza l avv. Massimo Cassiano, per il ricorrente, ha ulteriormente argomentato, Considerato in DIRITTO Come ricordato in narrativa, a conclusione della lunga vicenda processuale relativa al presente giudizio, questo Giudice riteneva necessario, quale elemento utile alla valutazione di quanto già emerso dalle perizie in atti, acquisire parere di organismo qualificato, in merito al quesito riportato in narrativa, la cui formulazione, slegata da ogni riferimento al caso specifico, era di carattere generale e mirava ad accertare se, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica, la schizofrenia, sotto il profilo etiologico, debba ritenersi di origine endogena e non influenzata da stress psicofisici o disagi ambientali o se, in Le conclusioni delle perizie già effettuate, infatti, non differivano tanto in merito alla diagnosi o alla ricostruzione della vicenda, quanto piuttosto per le opposte conclusioni sulla sussistenza o meno di un influenza dovuta a fattori non endogeni. Il richiesto avviso è stato reso il 3 maggio Il parere, dopo avere illustrato le caratteristiche e la natura della patologia considerata, formule le seguenti conclusioni, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica: 2. Gli stress psicofisici o i disagi ambientali possono concorrere ed avere un ruolo di concausa, sia in fase prenatale e fino al terzo anno di vita, sia nell adolescenza o nella prima giovinezza. La sopra illustrata risposta al quesito posto da questo Giudice consente allo stesso di poter concludere che, nel caso in esame, l esperienza del servizio militare, non ovviamente in quanto tale, ma in quanto contrassegnata da fattori specifici di stress (punizioni, scherno dei commilitoni), abbia potuto svolgere in un soggetto predisposto una funzione non solo di slatentizzazione, ma di aggravamento e di accelerazione della patologia da cui è affetto il ricorrente. Del resto non v è dubbio che anche soltanto l anticipazione dell insorgere dei sintomi e quindi del precipitare della condizioni del soggetto, sottraendo alla sua esistenza un periodo residuo di vita normale, costituisca già in sé un rilevante nocumento alla salute del medesimo. Appaiono dunque fondate le conclusioni della difesa e del suo perito, secondo le quali una patologia silente è stata acutizzata in seguito alla prestazione del servizio, che è dunque intervenuto, quanto meno concausalmente, nel processo etiopatogenetico. Da ciò deve conseguire, in applicazione degli artt. 64 e 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell infermità. P.Q.M. Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione Spese compensate. |
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