PENSIONE PRIVILEGIATA PER INFERMITÀ NERVOSA AI MILITARI DI LEVA
Corte dei Conti , sez. Liguria, sentenza 16.11.2004 n. 1066
“
nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1038/PM del registro di Segreteria, proposto da xxxx xxx, nato il 14 aprile
1945 a
Udito, nella pubblica udienza del 23 settembre 2004,
l avv. Massimo Cassiano per il ricorrente, non rappresentata l Amministrazione;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in FATTO
Il sig. x x, con ricorso presentato il 16 febbraio
“sindrome schizofrenica inalterata e stabilizzata (in atto: sindrome dissociativa)”, che egli assume essere stata causata dal servizio militare di leva, prestato negli anni 1966/1967, durante il quale visse esperienze negative quali punizioni per lievi mancanze
e dileggio da parte dei compagni d arme perché affetto da un imbarazzante infermità (condilomi acuminati).
Questa Sezione giurisdizionale per
giudice di primo grado perché provvedesse, fra l altro, all acquisizione di ulteriore parere
medico-legale, stante il contrasto fra i pareri resi da C.M.O. e U.S.L., e la perizia di parte prodotta dalla difesa del ricorrente.
Questo Giudice monocratico, con ordinanza del 10 giugno 2002, aveva pertanto disposto di acquisire l avviso dell Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, il quale, previo esame degli atti ed eventuale visita diretta, doveva esprimere motivato
parere in merito alla dipendenza da causa di servizio dell infermità sopra citata. Il suddetto avviso dell U.M.L. è stato reso in data 24 luglio 2003, dando risposta negativa al quesito proposto.
La difesa di parte attrice svolgeva successivamente argomentazioni in senso contrario a tale parere, allegando ulteriore documentazione medico-legale. Ai fini della decisione, questo Giudice riteneva pertanto necessario, quale elemento utile alla valutazione di quanto già emerso dalle perizie medico-legali in atti, acquisire parere di organismo qualificato,
identificato nel Dipartimento di Scienze Psichiatriche dell Università degli Studi di Genova, in merito al seguente quesito: “Se, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica, la schizofrenia debba ritenersi una affezione di origine endogena, nella cui genesi o aggravamento non svolgono alcun ruolo gli stress psicofisici o i disagi ambientali, ovvero se tali accadimenti possano, in soggetti predisposti, costituire elementi concausali fondamentali per la genesi di tale patologia, che altrimenti resterebbe allo stato latente”.
Con memoria del 26 luglio 2004, la difesa ha allegato ulteriore parere medico-legale del dr. Guido Meduri, chiedendo l accoglimento del ricorso, con il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 1^ categoria più superinvalidità tabella E lettera F e diritto all accompagnatore.
All odierna udienza l avv. Massimo Cassiano, per il ricorrente, ha ulteriormente argomentato,
richiamandosi alla memoria e confermandone le conclusioni.
Considerato in DIRITTO
Come ricordato in narrativa, a conclusione della lunga vicenda processuale relativa al presente giudizio, questo Giudice riteneva necessario, quale elemento utile alla valutazione di quanto già emerso dalle perizie in atti, acquisire parere di organismo qualificato, in merito al quesito riportato in narrativa, la cui formulazione, slegata da ogni riferimento al caso specifico, era di carattere generale e mirava ad accertare se, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica, la schizofrenia, sotto il profilo etiologico, debba ritenersi di origine endogena e non influenzata da stress psicofisici o disagi ambientali o se, in
soggetti predisposti, fattori esterni possano costituire elementi concausali per la genesi di tale
patologia, altrimenti latente.
Le conclusioni delle perizie già effettuate, infatti, non differivano tanto in merito alla diagnosi o alla ricostruzione della vicenda, quanto piuttosto per le opposte conclusioni sulla sussistenza o meno di un influenza dovuta a fattori non endogeni.
Il richiesto avviso è stato reso il 3 maggio
Clinica Psichiatrica 1, Sezione di Psichiatria del Dipartimento di neuroscienze, oftalmologia e genetica dell Università degli Studi di Genova.
Il parere, dopo avere illustrato le caratteristiche e la natura della patologia considerata, formule le seguenti conclusioni, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della ricerca scientifica:
1. Secondo il modello più accreditato, la schizofrenia è ritenuta una malattia di origine endogena, derivante da un alterazione neuronale diffusa, che ha una predisposizione genetica che può essere accentuata da fattori interagenti durante la gestazione o in fase
perinatale; la maturazione encefalica e lo stress caratteristico della fase adolescenziale ne
favoriscono la comparsa, nei soggetti con strutture neuronali predisposte.
2. Gli stress psicofisici o i disagi ambientali possono concorrere ed avere un ruolo di concausa, sia in fase prenatale e fino al terzo anno di vita, sia nell adolescenza o nella prima giovinezza.
3. L insorgenza dei primi sintomi in età adolescenziale è connessa con la relativa, ultima fase
di maturazione neuronale, e con lo stress psicofisico dovuto alle trasformazioni tipiche di quell età.
4. “Eventi stressanti, inoltre, spesso precedono l esordio della sintomatologia (e forse hanno un ruolo slatentizzante della stessa in soggetti predisposti) così come eventi stressanti possono favorire le successive riacutizzazioni della malattia, come si evince anche dal fatto che nelle famiglie con alti livelli di emozioni negative espresse (con ipercoinvolgimento emotivo, critica e ostilità dei famigliari nei confronti del paziente) il tasso di ricadute è elevato”.
5. Tali stress psicofisici e/o ambientali tuttavia non possono da soli determinare la malattia.
La sopra illustrata risposta al quesito posto da questo Giudice consente allo stesso di poter concludere che, nel caso in esame, l esperienza del servizio militare, non ovviamente in quanto tale, ma in quanto contrassegnata da fattori specifici di stress (punizioni, scherno dei commilitoni), abbia potuto svolgere in un soggetto predisposto una funzione non solo di slatentizzazione, ma di aggravamento e di accelerazione della patologia da cui è affetto il ricorrente.
Si osserva, in merito, che nel parere citato si parla di tasso di ricadute elevato nel caso di ostilità dei famigliari nei confronti del paziente; non diversi appaiono, nel caso, gli effetti dell ostilità dell ambiente e dei commilitoni.
Del resto non v è dubbio che anche soltanto l anticipazione dell insorgere dei sintomi e quindi del precipitare della condizioni del soggetto, sottraendo alla sua esistenza un periodo residuo di vita normale, costituisca già in sé un rilevante nocumento alla salute del medesimo.
Va ancora citato quanto argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Sezione IV pensioni militari, n. 65619 del 4 luglio 1984; Sezione III pensioni civili, n. 67148 del 2 dicembre 1991): nella tabella A sono indicate le alterazioni delle facoltà mentali (fra le quali la schizofrenia) che rendono l individuo incapace a qualsiasi attività. Se il legislatore ha riconosciuto che tali infermità possono derivare la loro origine o ingravescenza, sia
pure concausalmente, da fatti di servizio, ne ha ammesso una genesi non soltanto endogeno
costituzionale, ma anche psicogeno reattiva.
Appaiono dunque fondate le conclusioni della difesa e del suo perito, secondo le quali una patologia silente è stata acutizzata in seguito alla prestazione del servizio, che è dunque intervenuto, quanto meno concausalmente, nel processo etiopatogenetico.
Da ciò deve conseguire, in applicazione degli artt. 64 e 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell infermità.
Alla luce di quanto sopra argomentato, il ricorso in esame deve trovare accoglimento e va pertanto affermato il diritto al trattamento pensionistico privilegiato a vita di 1^ categoria tabella A, più superinvalidità tabella E, lettera F, a decorrere dal
congedo.
In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza, sarà pertanto riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione
monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all Amministrazione per l esecuzione del giudicato.
Spese compensate.