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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 8 aprile 2006

PROROGA PER L’ANNO 2006 DELLA CD. PICCOLA MOBILITÀ: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE IN CASO DI ASSUNZIONE

a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com










Proroga per l’anno 2006 della cd. piccola mobilità: le istruzioni dell’INPS per la fruizione delle agevolazioni contributive previste in caso di assunzione




A seguito della proroga disposta sino al 31 dicembre 2006 del diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività (cd. piccola mobilità), l’INPS, con Messaggio 3 aprile 2006, n. 10152, ha indicato le modalità di fruizione delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono i predetti lavoratori. Tale proroga è stata disposta dall’art. 20 DL 30 dicembre 2005, n. 273 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito con Legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Tale iscrizione non dà diritto al godimento della relativa indennità di mobilità, non ricorrendo per le predette aziende le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. Tuttavia, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettano le agevolazioni contributive previste dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 25, comma 9, e 8, comma 2) in materia di assunzione dalle liste di mobilità. In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per gli apprendisti (marca settimanale):



  • per la durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;

  • per la durata di 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato;

  • per ulteriori 12 mesi a partire dalla data di trasformazione nell’ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto a tempo determinato pattuita tra le parti.

La contribuzione a carico del dipendente resta dovuta nella misura prevista per la generalità dei dipendenti. Per la fruizione delle predette agevolazioni contributive ai datori di lavoro è assegnato il codice di autorizzazione 5Q.

Per quanto riguarda l’esposizione dei contributi dovuti nel modello DM10/2 e nei flussi retributivi mensili EMens devono essere utilizzati i seguenti codici tipo contribuzione istituiti, con Circolare INPS 10 novembre 2005, n. 115:



  • P5 per i lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità assunti a tempo indeterminato;

  • P6 per i lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità assunti a tempo determinato;

  • P7 per i lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato.

Tali codici tipo contribuzione sono preceduti dal codice tipo qualifica 1 (operai a tempo pieno), O (operai a tempo parziale), 2 (impiegati a tempo pieno) e Y (impiegati a tempo parziale) e devono essere abbinati con il codice S169 per esporre il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro pari a quello previsto per gli apprendisti.

Tali codici sono stati istituiti a decorrere dal periodo di paga gennaio 2006. Infatti, da tale periodo di paga sono in vigore le nuove modalità di esposizione dei contributi nella denuncia contributiva mensile (cd. nettizzazione dei contributi), essendo stata superata la prassi sino ad allora adottata di esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C del modello DM 10 e dello sgravio da recuperare nel quadro D. Dal mese di gennaio 2006, pertanto, i datori di lavoro devono riportare direttamente la contribuzione dovuta nel quadro B-C al netto dello sgravio spettante per eventuali agevolazioni contributive, della riduzione CUAF ai sensi dell’art. 120 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonchè dell’esonero contributivo ai sensi dell’art. 1, commi 361 e 362 Legge 23 dicembre 2005, n. 266.



 
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