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A seguito della proroga disposta sino al 31 dicembre 2006 del diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività (cd. piccola mobilità), l’INPS, con
Tale iscrizione non dà diritto al godimento della relativa indennità di mobilità, non ricorrendo per le predette aziende le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. Tuttavia, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettano le agevolazioni contributive previste dalla
La contribuzione a carico del dipendente resta dovuta nella misura prevista per la generalità dei dipendenti. Per la fruizione delle predette agevolazioni contributive ai datori di lavoro è assegnato il codice di autorizzazione 5Q.
Per quanto riguarda l’esposizione dei contributi dovuti nel modello DM10/2 e nei flussi retributivi mensili EMens devono essere utilizzati i seguenti codici tipo contribuzione istituiti, con
Tali codici tipo contribuzione sono preceduti dal codice tipo qualifica 1 (operai a tempo pieno), O (operai a tempo parziale), 2 (impiegati a tempo pieno) e Y (impiegati a tempo parziale) e devono essere abbinati con il codice S169 per esporre il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro pari a quello previsto per gli apprendisti.
Tali codici sono stati istituiti a decorrere dal periodo di paga gennaio 2006. Infatti, da tale periodo di paga sono in vigore le nuove modalità di esposizione dei contributi nella denuncia contributiva mensile (cd. nettizzazione dei contributi), essendo stata superata la prassi sino ad allora adottata di esposizione della contribuzione intera nel quadro B-C del modello DM 10 e dello sgravio da recuperare nel quadro D. Dal mese di gennaio 2006, pertanto, i datori di lavoro devono riportare direttamente la contribuzione dovuta nel quadro B-C al netto dello sgravio spettante per eventuali agevolazioni contributive, della riduzione CUAF ai sensi dell’art. 120