lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 28 marzo 2006

DIFFIDA ACCERTATIVA EX ART. 13 D.LGS. 124/2004: CHIARIMENTI DEL WELFARE SULL ISTITUTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. ON-LINE SU LAVOROPREVIDENZA GLI ILLECITI SANABILI INDICATI DAL MINISTERO

A cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com

Min. Lavoro: la diffida in materia di sicurezza sul lavoro



Con circolare n. 9 del 23 marzo 2006, il Dicastero del Welfare detta alcune precisazioni in merito all’istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 applicabile ad una serie di ipotesi concernenti la sicurezza sul lavoro.


Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.



Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.


Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.


Pertanto, l adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.


Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell integrità psicofisica del lavoratore.


Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l applicazione dell istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all atto dell assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all azienda, ovvero nell ipotesi in cui l impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell adozione del provvedimento.


Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D altra parte nell art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.


Al fine di uniformare l attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.



Roberto Maroni


Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili


LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL


Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di matricola.


Diffida pari a euro 25


Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all’art. 20 c. 1, punto


1.


Diffida pari a euro 25


LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS


Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di matricola.


Diffida pari a euro 5


Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a


carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell’autorizzazione INPS alla


corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).


Diffida pari a euro 51


LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL


Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di paga.


Diffida pari a euro 25


Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all’art. 20 c. 1 punto 2).


Diffida pari a euro 25


Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le


scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.


Diffida pari a euro 25


LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS


Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di paga.


Diffida pari a euro 5


Art. 41 DPR 797/1955 Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo


familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.


Diffida pari a euro 51


REGISTRO D’IMPRESA


Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per essere sprovvisto del registro d’impresa.


Diffida pari a euro 103


Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.


Diffida pari a euro 103


Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 Per aver compilato in modo infedele il registro d’impresa.


Diffida pari a euro 258


3


REGISTRO DEGLI INFORTUNI


Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro degli infortuni.


Diffida pari a euro 516


Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad annotare


cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.


Diffida pari a euro 516


CARTELLA SANITARIA


Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l’azienda ovvero l’unita produttiva la cartella sanitaria


e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al


lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.


Diffida pari a euro 516


NOMINATIVO RSPP


Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie


locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


Diffida pari a euro 516


RIUNIONE PERIODICA


Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.


Diffida pari a euro 516


NOTIFICA PRELIMINARE


Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’Unità sanitaria locale e alla


Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.


Diffida pari a euro 516


PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS


Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del


POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.


Diffida pari a euro 516


TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI


Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori.


Diffida pari a euro 516


TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE


Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei


lavori.


Diffida pari a euro 516


4


COLLOCAMENTO ORDINARIO


Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5


giorni dall’assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la


qualifica ed il trattamento economico e normativo.


Diffida pari a euro 100


COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO


Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge,


inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei


dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3, nonché i posti di


lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1.


Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo


Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per non aver provveduto a coprire la quota dell’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in


cui è insorto l’obbligo di assunzione.


Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato


COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI


Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per l omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo


della vista iscritto all albo professionale di cui all art. 1 della presente legge.


Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto


Art. 5 L. 113/1985 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 della legge 29 marzo


1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni).


Art. 10 c. 1 L. 113/1985


Diffida pari a euro 105,70


COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI


Art. 5 L. 29/1994 Per l omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all’obbligo di un terapista


della riabilitazione non vedente.


Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto


Art. 5 L. 29/1994 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 4 della legge n. 29/1994.


Diffida pari a euro 105,70


DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE


Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al lavoratore,


all’atto dell’assunzione, prima dell’immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati


della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per


essere regolare deve recare l’espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini


di preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto,


prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee


Diffida pari a euro 250


OBBLIGO DI INFORMAZIONE


Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all’estero per periodo superiore a 30


giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all’art. 1,


co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all’estero, valuta di corresponsione della


retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.


Diffida pari a euro 51


Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore,


entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.


Diffida pari a euro 51


5


COMUNICAZIONE INAIL


Art. 14 D. Lgs. 38/00 Per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente


all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.


Diffida pari a euro 12,75


LAVORO STRAORDINARIO


Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03 Per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle


prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni


stabilite dalla contrattazione collettiva.


Diffida pari a euro 25


Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno


solare per più di 50 giorni.


LAVORO FESTIVO


Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e art. 3 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in


relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento


accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.


Diffida pari a euro 154


Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e art. 2 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i


motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento


accessorio, nelle ricorrenze festive.


Diffida pari a euro 154


Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni


festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.


Diffida pari a euro 154


RICHIAMO ALLE ARMI


Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955 Per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla


presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell anzianità di servizio per il lavoratore


Diffida pari a euro 103


Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori


Art. 4 L. 370/1955 Per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l indennità nella misura e


per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità


Diffida pari a euro 103


Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori


INFORTUNIO SUL LAVORO


Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965 Per non avere denunciato all Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia,


l infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver


corredato la denuncia del certificato medico.


Diffida pari a euro 258


Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965 Per aver omesso di denunciare per telegrafo all Inail, entro 24 ore dal sinistro, l infortunio


che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso


pericolo di morte.


Diffida pari a euro 258


Art. 53, co. 4 DPR 1124/1965 Per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell operaio, il


giorno e l ora in cui è avvenuto l infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali


deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause


denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.


Diffida pari a euro 258


6


Art. 54 DPR 1124/1965 Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all autorità locale di pubblica sicurezza,


dell infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore


d opera dipendente.


Diffida pari a euro 258


MALATTIA PROFESSIONALE


Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di trasmettere all Inail la denuncia di malattia


professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore


ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.


Diffida pari a euro 258


Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale


le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell infortunio o della


malattia professionale.


Diffida pari a euro 258


PROSPETTO DI PAGA


Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un


prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la


retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione


nonché, distintamente, le singole trattenute.


Diffida pari a euro 25


Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.


Diffida pari a euro 25


Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri


di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.


Diffida pari a euro 25


Art. 3 L. 4/53 Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata


consegnata la retribuzione.


Diffida pari a euro 25


CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO


Art. 1 L. 741/59 Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e


normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3


ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.


Diffida pari a euro 25


Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori


Art. 509 c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un


contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.


Diffida pari a euro 103


CESSAZIONE DEL RAPPORTO


Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per non aver comunicato al Centro per l’Impiego competente, entro 5 gg dalla cessazione del


rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.


Diffida pari a euro 100


CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI


Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro,


nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni


corrisposte.


Diffida pari a 2 euro


7


LAVORO A TEMPO DETERMINATO


Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la


tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo


indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.


Diffida pari a euro 25


Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori


Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro


proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all’indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.


Diffida pari a euro 25


Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori


LAVORO A DOMICILIO


Art. 3 c. 1 L. 877/73 Per non essere iscritti nell’apposito registro dei committenti.


Diffida pari a 645,50 euro


Art. 3 c. 3 L. 877/73 Per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue


lavoro a domicilio.


Diffida pari a 645,50 euro


Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l apposito


registro dei lavoratori a domicilio.


Diffida pari a 258 euro


Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il


nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonché l’indicazione del tipo e della quantità del lavoro da


eseguire e la misura della retribuzione).


Diffida pari a 258 euro


Art. 3 c. 6 L. 877/73 Per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio Ispezione del Lavoro della


Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l’apposito registro dei lavoranti a


domicilio.


Diffida pari a 258 euro


Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73 Per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe


di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa


di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.


Diffida pari a 516 euro


Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73 Per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull’ammontare della


retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le


maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l’indennità


di anzianità.


Diffida pari a 516 euro


Art. 9 c. 1 L. 877/73 Per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in


materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.


Diffida pari a 516 euro


Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.


Diffida pari a 516 euro


Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l ora di


consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della


retribuzione, l ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la


qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le


singole trattenute.


Diffida pari a 516 euro


8


Art. 10 c. 2 L. 877/73 Per non aver firmato, all’atto della consegna del lavoro affidato e all’atto della riconsegna del


lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.


Diffida pari a 258 euro


LAVORATORI NELLO SPETTACOLO


Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all Enpals, le persone occupate, indicando la


retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l inizio/il termine del


rapporto di lavoro instaurato.


Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore


Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal


verificarsi dell’evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.


Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore


Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del


lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).


Diffida pari a 258 euro


Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del


lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).


Diffida pari a 258 euro


LAVORATORI MARITTIMI


Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unità


navali il registro dell’orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori


marittimi.


Diffida pari a 500 euro


Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave)fatto vistare e vidimare all’Autorità


marittima competente il registro dell’orario.


Diffida pari a 500 euro


Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro


dell’orario ai lavoratori marittimi.


Diffida pari a 500 euro


LAVORO DEI MINORI


Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs. 345/99 Per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al


lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale


del minore al lavoro.


Diffida pari a euro 516


GENITORI LAVORATORI


Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria


l’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell art. 1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663,


convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.


Diffida pari a euro 516


Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo


anno di vita del bambino, l’indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.


Diffida pari a euro 516


9


PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE


Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un


rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in


relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria


o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei


prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei


termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro


competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.


Diffida pari a euro 103


LAVORATORI EXTRACOMUNITARI


Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in


forma scritta (entro 5 giorni dall’evento), allo sportello unico per l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli


elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.


Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all’accertamento il personale ispettivo del Ministero


del Lavoro


SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE


Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere stipulato un contratto di


somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).


Diffida pari a euro 250


Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al


contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso


l’utilizzatore, all’atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda utilizzatrice.


Diffida pari a euro 250


OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI


Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, contestualmente


all’inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le


indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.


Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;


Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;


Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.


Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di


30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti


l’individuazione del titolare e della sede dell’azienda.


Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;


Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;


Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.


Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di


30 giorni la cessazione della lavorazione.


Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;


Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;


Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.


Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps


entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per


averla trasmessa incompleta o infedele.


Diffida pari a euro 12


10


Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n.


63/1993


Per non aver comunicato all’INAIL in occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la


qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.


Diffida pari a euro 2,50


Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia


nominativa delle retribuzioni corrisposte.


Diffida pari a euro 2


Art. 30 L. 843/78 Per non aver presentato all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei


contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.


Diffida pari a euro 6,25


Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per l’omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi


dovuti all’INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni


posizione assicurativa.


Diffida pari a euro 6,25


Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto previdenziale interessato


(Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall’evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell’obbligo assicurativo.


Diffida pari a euro 6,25


Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80 Per l’omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all’INPS,


dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all’imposta versata.


Diffida pari a euro 6,25


Art. 14 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto a denunciare all’INAIL le generalità della persona che


rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.


Diffida pari a euro 25


Art.2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30


giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell’attività.


Diffida pari a euro 25


Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per l’omessa comunicazione e trasmissione all’INPS delle notizie e dei documenti relativi


agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.


Diffida pari a euro 51


Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente


assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all INPS, indicando fedelmente l importo della retribuzione


corrisposta.


Diffida pari a euro 129


OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80 Per l’omessa o ritardata erogazione dell’indennità di malattia e di maternità


ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.


Diffida pari a euro 6,25


Art. 70 DPR 1124/1965 Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull’indennità spettante per


invalidità temporanea ovvero l’intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro,


nonostante formale richiesta dell’INAIL.


Diffida pari a euro 25


Art. 73 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale


trattamento per il periodo di carenza.


Diffida pari a euro 25


11


Art. 68 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale


trattamento per il periodo di carenza.


Diffida pari a euro 25


Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero per aver


corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi


diritto.


Diffida pari a euro 103


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli