Min. Lavoro: la diffida in materia di sicurezza sul lavoro
Con circolare n. 9 del 23 marzo 2006, il Dicastero del Welfare detta alcune precisazioni in merito all’istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 applicabile ad una serie di ipotesi concernenti la sicurezza sul lavoro.
Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.
Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.
Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Pertanto, l adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.
Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell integrità psicofisica del lavoratore.
Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l applicazione dell istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all atto dell assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all azienda, ovvero nell ipotesi in cui l impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell adozione del provvedimento.
Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D altra parte nell art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
Al fine di uniformare l attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.
Roberto Maroni
Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari a euro 25
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all’art. 20 c. 1, punto
1.
Diffida pari a euro 25
LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS
Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari a euro 5
Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a
carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell’autorizzazione INPS alla
corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).
Diffida pari a euro 51
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari a euro 25
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all’art. 20 c. 1 punto 2).
Diffida pari a euro 25
Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le
scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.
Diffida pari a euro 25
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS
Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari a euro 5
Art. 41 DPR 797/1955 Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo
familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
Diffida pari a euro 51
REGISTRO D’IMPRESA
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per essere sprovvisto del registro d’impresa.
Diffida pari a euro 103
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.
Diffida pari a euro 103
Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 Per aver compilato in modo infedele il registro d’impresa.
Diffida pari a euro 258
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REGISTRO DEGLI INFORTUNI
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro degli infortuni.
Diffida pari a euro 516
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad annotare
cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Diffida pari a euro 516
CARTELLA SANITARIA
Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l’azienda ovvero l’unita produttiva la cartella sanitaria
e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al
lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.
Diffida pari a euro 516
NOMINATIVO RSPP
Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Diffida pari a euro 516
RIUNIONE PERIODICA
Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
Diffida pari a euro 516
NOTIFICA PRELIMINARE
Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’Unità sanitaria locale e alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.
Diffida pari a euro 516
PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS
Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del
POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Diffida pari a euro 516
TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI
Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori.
Diffida pari a euro 516
TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei
lavori.
Diffida pari a euro 516
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COLLOCAMENTO ORDINARIO
Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96 Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5
giorni dall’assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la
qualifica ed il trattamento economico e normativo.
Diffida pari a euro 100
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge,
inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1.
Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo
Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per non aver provveduto a coprire la quota dell’obbligo di cui all’art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in
cui è insorto l’obbligo di assunzione.
Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI
Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per l omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo
della vista iscritto all albo professionale di cui all art. 1 della presente legge.
Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto
Art. 5 L. 113/1985 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 della legge 29 marzo
1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni).
Art. 10 c. 1 L. 113/1985
Diffida pari a euro 105,70
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI
Art. 5 L. 29/1994 Per l omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all’obbligo di un terapista
della riabilitazione non vedente.
Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto
Art. 5 L. 29/1994 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 4 della legge n. 29/1994.
Diffida pari a euro 105,70
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE
Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al lavoratore,
all’atto dell’assunzione, prima dell’immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati
della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per
essere regolare deve recare l’espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini
di preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto,
prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee
Diffida pari a euro 250
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all’estero per periodo superiore a 30
giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all’art. 1,
co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all’estero, valuta di corresponsione della
retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.
Diffida pari a euro 51
Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore,
entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Diffida pari a euro 51
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COMUNICAZIONE INAIL
Art. 14 D. Lgs. 38/00 Per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.
Diffida pari a euro 12,75
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03 Per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle
prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno
solare per più di 50 giorni.
LAVORO FESTIVO
Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e art. 3 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in
relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.
Diffida pari a euro 154
Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e art. 2 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i
motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio, nelle ricorrenze festive.
Diffida pari a euro 154
Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni
festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.
Diffida pari a euro 154
RICHIAMO ALLE ARMI
Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955 Per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla
presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell anzianità di servizio per il lavoratore
Diffida pari a euro 103
Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
Art. 4 L. 370/1955 Per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l indennità nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità
Diffida pari a euro 103
Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965 Per non avere denunciato all Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia,
l infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver
corredato la denuncia del certificato medico.
Diffida pari a euro 258
Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965 Per aver omesso di denunciare per telegrafo all Inail, entro 24 ore dal sinistro, l infortunio
che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso
pericolo di morte.
Diffida pari a euro 258
Art. 53, co. 4 DPR 1124/1965 Per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell operaio, il
giorno e l ora in cui è avvenuto l infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause
denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Diffida pari a euro 258
6
Art. 54 DPR 1124/1965 Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all autorità locale di pubblica sicurezza,
dell infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore
d opera dipendente.
Diffida pari a euro 258
MALATTIA PROFESSIONALE
Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di trasmettere all Inail la denuncia di malattia
professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore
ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.
Diffida pari a euro 258
Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale
le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell infortunio o della
malattia professionale.
Diffida pari a euro 258
PROSPETTO DI PAGA
Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la
retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione
nonché, distintamente, le singole trattenute.
Diffida pari a euro 25
Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.
Diffida pari a euro 25
Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri
di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Diffida pari a euro 25
Art. 3 L. 4/53 Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata
consegnata la retribuzione.
Diffida pari a euro 25
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Art. 1 L. 741/59 Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e
normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3
ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori
Art. 509 c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un
contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.
Diffida pari a euro 103
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per non aver comunicato al Centro per l’Impiego competente, entro 5 gg dalla cessazione del
rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
Diffida pari a euro 100
CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro,
nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni
corrisposte.
Diffida pari a 2 euro
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LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la
tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo
indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro
proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all’indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori
LAVORO A DOMICILIO
Art. 3 c. 1 L. 877/73 Per non essere iscritti nell’apposito registro dei committenti.
Diffida pari a 645,50 euro
Art. 3 c. 3 L. 877/73 Per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue
lavoro a domicilio.
Diffida pari a 645,50 euro
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l apposito
registro dei lavoratori a domicilio.
Diffida pari a 258 euro
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonché l’indicazione del tipo e della quantità del lavoro da
eseguire e la misura della retribuzione).
Diffida pari a 258 euro
Art. 3 c. 6 L. 877/73 Per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio Ispezione del Lavoro della
Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l’apposito registro dei lavoranti a
domicilio.
Diffida pari a 258 euro
Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73 Per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe
di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa
di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.
Diffida pari a 516 euro
Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73 Per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull’ammontare della
retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le
maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l’indennità
di anzianità.
Diffida pari a 516 euro
Art. 9 c. 1 L. 877/73 Per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in
materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.
Diffida pari a 516 euro
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.
Diffida pari a 516 euro
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l ora di
consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della
retribuzione, l ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la
qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le
singole trattenute.
Diffida pari a 516 euro
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Art. 10 c. 2 L. 877/73 Per non aver firmato, all’atto della consegna del lavoro affidato e all’atto della riconsegna del
lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.
Diffida pari a 258 euro
LAVORATORI NELLO SPETTACOLO
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all Enpals, le persone occupate, indicando la
retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l inizio/il termine del
rapporto di lavoro instaurato.
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal
verificarsi dell’evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del
lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).
Diffida pari a 258 euro
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del
lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).
Diffida pari a 258 euro
LAVORATORI MARITTIMI
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unità
navali il registro dell’orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori
marittimi.
Diffida pari a 500 euro
Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave)fatto vistare e vidimare all’Autorità
marittima competente il registro dell’orario.
Diffida pari a 500 euro
Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro
dell’orario ai lavoratori marittimi.
Diffida pari a 500 euro
LAVORO DEI MINORI
Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs. 345/99 Per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale
del minore al lavoro.
Diffida pari a euro 516
GENITORI LAVORATORI
Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria
l’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell art. 1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Diffida pari a euro 516
Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo
anno di vita del bambino, l’indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.
Diffida pari a euro 516
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PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE
Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un
rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria
o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei
termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro
competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.
Diffida pari a euro 103
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in
forma scritta (entro 5 giorni dall’evento), allo sportello unico per l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli
elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all’accertamento il personale ispettivo del Ministero
del Lavoro
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere stipulato un contratto di
somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).
Diffida pari a euro 250
Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al
contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso
l’utilizzatore, all’atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda utilizzatrice.
Diffida pari a euro 250
OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, contestualmente
all’inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le
indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di
30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti
l’individuazione del titolare e della sede dell’azienda.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di
30 giorni la cessazione della lavorazione.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps
entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per
averla trasmessa incompleta o infedele.
Diffida pari a euro 12
10
Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n.
63/1993
Per non aver comunicato all’INAIL in occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la
qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.
Diffida pari a euro 2,50
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia
nominativa delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari a euro 2
Art. 30 L. 843/78 Per non aver presentato all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei
contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per l’omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi
dovuti all’INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni
posizione assicurativa.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto previdenziale interessato
(Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall’evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell’obbligo assicurativo.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80 Per l’omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all’INPS,
dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all’imposta versata.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 14 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto a denunciare all’INAIL le generalità della persona che
rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.
Diffida pari a euro 25
Art.2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30
giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell’attività.
Diffida pari a euro 25
Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per l’omessa comunicazione e trasmissione all’INPS delle notizie e dei documenti relativi
agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.
Diffida pari a euro 51
Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente
assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all INPS, indicando fedelmente l importo della retribuzione
corrisposta.
Diffida pari a euro 129
OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80 Per l’omessa o ritardata erogazione dell’indennità di malattia e di maternità
ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 70 DPR 1124/1965 Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull’indennità spettante per
invalidità temporanea ovvero l’intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro,
nonostante formale richiesta dell’INAIL.
Diffida pari a euro 25
Art. 73 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale
trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a euro 25
11
Art. 68 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante quale
trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a euro 25
Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero per aver
corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi
diritto.
Diffida pari a euro 103