lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 6 marzo 2006

DOPO LA DOMANDA DI ASSUNZIONE DI STRANIERI, COSA FARE?

a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com






Informazioni sulla successiva procedura















1. Tutte le domande saranno inviate dagli uffici postali all´apposito Centro Servizi delle Poste Italiane (CSA) che, effettuata la scansione dei dati con lettore ottico, le trasmetterà al competente Centro Elaborazione Dati del Ministero dell´Interno, il quale a sua volta provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici. Contestualmente, il CSA di Poste Italiane invierà agli Sportelli le domande cartacee.


2. Le richieste di nulla osta all´assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all´Agenzia delle Entrate l´attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell´eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l´Impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Il Centro per l´impiego comunicherà l´esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.


3. In caso di certificazione negativa del Centro per l´impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l´Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell´istanza.
Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.

4. Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all´estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la Rappresentanza gli rilascerà il visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All´atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall´ingresso in Italia .

5. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito - provvederà, quindi, a richiedere l´appuntamento presso lo Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all´interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).


6. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell´alloggio e la ricevuta dell´avvenuta richiesta all´Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l´alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell´avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell´alloggio stesso.
Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.



 
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