lavoroprevidenza

lunedì 6 marzo 2006

DOPO LA DOMANDA DI ASSUNZIONE DI STRANIERI, COSA FARE?

a cura della Redazione di LavoroPrevidenza.com






Informazioni sulla successiva procedura















1. Tutte le domande saranno inviate dagli uffici postali all´apposito Centro Servizi delle Poste Italiane (CSA) che, effettuata la scansione dei dati con lettore ottico, le trasmetterà al competente Centro Elaborazione Dati del Ministero dell´Interno, il quale a sua volta provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici. Contestualmente, il CSA di Poste Italiane invierà agli Sportelli le domande cartacee.


2. Le richieste di nulla osta all´assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all´Agenzia delle Entrate l´attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell´eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l´Impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Il Centro per l´impiego comunicherà l´esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.


3. In caso di certificazione negativa del Centro per l´impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l´Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell´istanza.
Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.

4. Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all´estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la Rappresentanza gli rilascerà il visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All´atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell´obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall´ingresso in Italia .

5. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito - provvederà, quindi, a richiedere l´appuntamento presso lo Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all´interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).


6. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell´alloggio e la ricevuta dell´avvenuta richiesta all´Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l´alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell´avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell´alloggio stesso.
Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.




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