lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 21 febbraio 2006

ILLECITO SPIARE I DIPENDENTI CHE NAVIGANO IN INTERNET




ILLECITO SPIARE I DIPENDENTI CHE NAVIGANO IN INTERNET


Il datore di lavoro non può controllare i propri dipendenti che navigano in Internet. A stabilirlo è il Garante della privacy, che ha vietato ad una società l’uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un dipendente che si era connesso ad Internet.


È vietato controllare l’uso che i propri dipendenti fanno della rete. Lo ha stabilito il Garante della privacy, che ha impedito ad una società l’uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un dipendente che, senza autorizzazione, si era connesso alla rete servendosi di un computer aziendale.


Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l elenco dettagliato.


Nel dettaglio, la società, notificando al lavoratore la contestazione disciplinare per illecito utilizzo di beni aziendali, aveva allegato le pagine dei file temporanei e dei “cookies”, trovati sul computer da cui il dipendente era entrato in rete, navigazione avvenuta durante sessioni di lavoro avviate utilizzando la stessa password del dipendente.


Analizzando le pagine web visitate dal dipendente venivano fuori informazioni ritenute particolarmente “sensibili” riguardanti la persona del lavoratore, informazioni per la cui raccolta la società avrebbe comunque dovuto informare il dipendente.


Infatti, nonostante i dati personali fossero stati raccolti nel corso di controlli informatici diretti a provare la sussistenza di una condotta illecita da parte del lavoratore, la società avrebbe potuto utilizzare i “dati sensibili” (ossia quei dati relativi alle convinzioni politiche, religiose, sindacali o sessuali) senza la prestazione del consenso da parte dell’interessato solo se ciò fosse stato indispensabile in sede giudiziaria.


A tal proposito va ricordato come proprio il decreto legislativo 196 del 2003, definito “Codice della privacy”, preveda l’illiceità del trattamento dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Il trattamento dei dati in questione, peraltro, può essere effettuato senza consenso soltanto se sia necessario difendere in giudizio un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale.


Per il garante, in definitiva (e contrariamente a quanto accaduto per la decisione relativa alla casella postale aziendale, ritenuta invece “di proprietà” del datore di lavoro), al fine di accertare l’uso indebito di un computer aziendale non è necessario indagare sui siti visitati dal dipendente, ma è sufficiente monitorare gli accessi ad Internet e i relativi tempi di connessione.


Secondo il commento di Mauro Paissan, componente del Garante e relatore del provvedimento “spiare l’uso dei computer e la navigazione in rete da parte dei lavoratori è inammissibile. In gioco ci sono la libertà e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Occorre inoltre tener presente che il semplice rilevamento dei siti visitati può rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale”.




 
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