lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 14 febbraio 2006

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

dell Avv. Rocchina Staiano, Vice-direttore di LavoroPrevidenza, Dottore di ricerca-Università di Salerno e Responsabile unica della sezione pari Opportunità di LavoroPrevidenza

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (RSA)


di Avv. Rocchina Staiano, dottore di ricerca-Università di Salerno





1. Normativa.


Le rappresentanze sindacali sono regolate dall’art. 19 L. 300/1970.



2. Costituzione.


L’art.19 della L. 300/1970 stabilisce ad iniziativa dei lavoratori e:


A) prima del referendum dell’11 giugno 1995 individuava due criteri selettivi per la costituzione delle RSA:


1) il criterio previsto dalla lett. a) fa riferimento “alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”;


2) il criterio delineato dal punto b) si riferiva “alle associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative che siano firmatarie dei contratti collettvi nazionali o provinciali nell’unità produttiva”;



B) dopo il referendum dell’11 giugno 1995:


- è stata abrogata la lett. a) e modificata la lett. b), quindi individua un solo requisito:


1) il requisito per la costituzione di RSA si risolve nella necessità del sindacato di sottoscrivere un contratto collettivo nazionale, provinciale o, anche, soltanto aziendale.



3. Campo di applicazione.


Le RSA si costituiscono:


1) nelle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti nell’ambito dell’unità produttiva o dello stesso comune se ciascuna unità non raggiunge tale limite;


2) nelle imprese agricole con più di 5 dipendenti nella stessa unità produttiva o dello stesso ambito territoriale se non raggiungono tale limite nell’unità produttiva.



4. Diritti.


Le RSA hanno il diritto a negoziare con il datore di lavoro su alcune materie:


a) l’installazione di impianti audiovisivi;


a) le ipotesi in cui sono ammesse le visite personali di controllo;


b) i diritti ad usufruire di locali e spazi per l’affissione di comunicati sindacali, di permessi per lo svolgimento di attività sindacale;


c) il diritto di indire sul luogo di lavoro assemblee o consultazioni dei lavoratori su materie di interesse sindacale.



5. Revoca dei dirigenti RSA.


La revoca dei membri RSA può essere compiuta da parte dei lavoratori e ratificata dalle organizzazioni sindacali (Pret. Milano, 16/01/1992).




 
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