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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 5 febbraio 2006
MIN. LAVORO: GLI SGRAVI PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 MIN. LAVORO: GLI SGRAVI PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 17 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, ha specificato le aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile ed in cui si potranno applicare i contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 276/2003. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita europea, e successive modificazioni; Visto l art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall obbligo di notificazione di cui all art. 88, paragrafo 3, del Trattato; Visto l art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensita degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili; Visto l art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensita degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Visto l art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»; Visto l art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile; Visto l art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002; Considerato che l Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati ufficiali sull occupazione e disoccupazione nella pubblicazione «Forze di lavoro»; Decreta: Art. 1. Identificazione delle aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. Le aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome. Art. 2. Aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 1. Le aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Art. 3. Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all art. 1 1. Gli incentivi economici di cui all art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all art. 2 del presente decreto. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2
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