MIN. LAVORO: GLI SGRAVI PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 17 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, ha specificato le aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile č inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile ed in cui si potranno applicare i contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 276/2003.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2005
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per
cento quello maschile.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunita europea, e successive modificazioni;
Visto l art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del 12 dicembre 2002, relativo all applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell occupazione,
secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni
di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall obbligo
di notificazione di cui all art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
Visto l art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i
limiti generali di intensita degli aiuti di Stato al di sotto dei
quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
Visto l art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i
limiti di intensita degli aiuti di Stato per i regimi a favore
dell assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
Visto l art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi
donna di un area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da
almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
Visto l art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell economia e delle finanze, delle aree territoriali ove
il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del dieci per cento quello maschile;
Visto l art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
come modificato dall art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli
incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui
all art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002;
Considerato che l Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i
dati ufficiali sull occupazione e disoccupazione nella pubblicazione
«Forze di lavoro»;
Decreta:
Art. 1.
Identificazione delle aree territoriali di cui all art. 54, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. Le aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in
tutte le regioni e province autonome.
Art. 2.
Aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
1. Le aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3.
Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento
lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all art. 1
1. Gli incentivi economici di cui all art. 59, comma 3, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai
sensi dell art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto
legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di
cui all art. 2 del presente decreto.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2
05.02.2006 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 15:26:11 | ||||