lavoroprevidenza

domenica 5 febbraio 2006

MIN. LAVORO: GLI SGRAVI PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006

MIN. LAVORO: GLI SGRAVI PER LE DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 17 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, ha specificato le aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile č inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile ed in cui si potranno applicare i contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 276/2003.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



DECRETO 17 novembre 2005

Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell articolo 54, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
la  definizione  delle  aree territoriali ove il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile
o  in  cui  il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per
cento quello maschile.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visti  gli  articoli 87  e  seguenti  del Trattato istitutivo della
Comunita  europea, e successive modificazioni;
  Visto  l art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del  12 dicembre  2002, relativo all applicazione degli articoli 87 e
88  del  Trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore dell occupazione,
secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni
di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell art.  87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall obbligo
di notificazione di cui all art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
  Visto  l art.  4  del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i
limiti  generali  di  intensita  degli aiuti di Stato al di sotto dei
quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
  Visto  l art.  5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i
limiti  di  intensita   degli  aiuti  di  Stato per i regimi a favore
dell assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
  Visto  l art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica  come  lavoratori  svantaggiati,  tra gli altri, «qualsiasi
donna  di  un area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio  di  disoccupazione  superi il 100 % della media comunitaria da
almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
  Visto  l art.  54,  comma  1,  lettera  e), del decreto legislativo
10 settembre  2003,  n.  276, concernente la definizione da parte del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell economia  e delle finanze, delle aree territoriali ove
il  tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per
cento  di  quello  maschile  o  in  cui  il  tasso  di disoccupazione
femminile superi del dieci per cento quello maschile;
  Visto  l art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
come  modificato dall art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n.  251,  secondo  cui,  in  attesa  della  riforma del sistema degli
incentivi  alla  occupazione,  gli incentivi economici previsti dalla
disciplina  vigente  in  materia  di contratto di formazione e lavoro
trovano  applicazione  con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui
all art.  54,  comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002;
  Considerato  che l Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i
dati  ufficiali sull occupazione e disoccupazione nella pubblicazione
«Forze di lavoro»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Identificazione  delle aree territoriali di cui all art. 54, comma 1,
    lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  1.  Le  aree  territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e),
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  sono  identificate  per gli anni 2004, 2005 e 2006 in
tutte le regioni e province autonome.
 
      
                               Art. 2.
Aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE)
         n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
  1.  Le  aree  territoriali  di  cui  all art.  2,  lettera  f), del
regolamento  (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
sono  identificate  nelle  regioni  Lazio,  Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
 
      
                               Art. 3.
Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento
  lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all art. 1
  1. Gli incentivi economici di cui all art. 59, comma 3, del decreto
legislativo  n.  276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai
sensi  dell art.  54,  comma  1,  lettera e),  del  medesimo  decreto
legislativo  solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di
cui all art. 2 del presente decreto.
    Roma, 17 novembre 2005
 
                                          Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                   Maroni
Il Ministro dell economia
    e delle finanze
       Tremonti
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2
 
      

























05.02.2006








Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato








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