11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA. A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...
10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”). ...
26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo. Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...
02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti. ...
05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 31 dicembre 2005
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: DEFINIZIONE; COME SI CALCOLA; IL TRF NEL SETTORE DEL CREDITO, IL TFR E L ART 65 DEL C.C.N.L., LA LIQUIDAZIONE E L ULTIMO AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT E COEFFICIENTE TFR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2005
LavoroPrevidenza
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LA COSIDDETTA "LIQUIDAZIONE"
Che cos è |
Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, e la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un azienda. Conosciuta, specie in passato, piu popolarmente come "liquidazione", e una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Sull argomento è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuto dal momento della cessazione del rapporto solo se sono conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare. |
Come si calcola |
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile. Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso costituito dall 1,5% in misura fissa e dal 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo (Istat). Il recente decreto legislativo sulla tassazione dei fondi pensione, ha modificato l imposizione fiscale sul Tfr e, di fatto, anche il valore degli accantonamenti annui. Il provvedimento infatti introduce, a partire dal primo gennaio 2001, una tassazione dell 11% sulla rivalutazione annua delle somme accantonate, riducendo cosi il valore della rivalutazione netta e quindi della rivalutazione finale. |
Nel settore del credito |
A nome d’ogni dipendente, è accantonata dal datore di lavoro sul Fondo Trattamento di Fine Rapporto - per ogni anno e frazione di servizio prestato - una percentuale calcolata sulle voci retributive previste dall’art. 65 del CCNL. Quanto maturato al 31 dicembre d’ogni anno, è rivalutato dal datore di lavoro secondo i criteri previsti dall’art. 2120 del c.c. ( 1,5% + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT ). L’ammontare lordo accantonato è indicato annualmente sul CUD. |
L art. 65 del CCNL |
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello:
stipendio;
scatti di anzianità;
importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da
assegno di cui all’art. 84, ultimo comma;
indennità di rischio;
indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
concorso spese tranviarie;
indennità di cui all’art. 86, 3° comma;
indennità di turno diurno;
assegni di cui all’art. 97;
indennità di ruolo chiave;
eventuale ex premio di rendimento aziendale.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello:
stipendio;
tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.
Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del CCNL o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione.
Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. 45 del predetto ccnl.
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Liquidazione |
Per procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, occorre prima sottoporre l’importo accantonato fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla tassazione con il metodo della cosiddetta “Tassazione Separata” artt. 16 - 18 D.P.R. n. 917/86.
Per fare questo, occorre prima calcolare il “Reddito annuale di Riferimento” e quindi procedere al calcolo dell’”Aliquota Irpef” da applicare, in pratica:
1. si calcola il TFR complessivo, depurato ( per la parte maturata dal 1.1.2001 ) della rivalutazione annuale ( già tassata in forma sostitutiva - attualmente 11% ), aumentato delle quote TFR destinate alla formazione delle pensioni complementari
2. si divide tale importo per il numero d’anni e frazione presi a base di commisurazione del TFR e si moltiplica il risultato per 12 ( mesi )
3. ottenuto così il “Reddito annuale di Riferimento”, si calcola l’aliquota Irpef media con la quale il detto reddito sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e si ottiene così l’aliquota Irpef da applicare.
Conoscendo ora l’aliquota Irpef, si procede al calcolo dell’imposta lorda dovuta, applicando l’aliquota alla base imponibile che si ottiene come di seguito indicato:
[ TFR maturato fino al 31.12.2000 - ( euro 309,87 x anni ( e frazione ) maturati fino al 31.12.2000 ) ] + ( TFR maturato dal 1.1.2001 - rivalutazione sul TFR da 1.1.2001, che è già tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% applicata annualmente ) = base imponibile
Dall’importo così ottenuto [ ( base imponibile X aliquota Irpef ) / 100 ], corrispondente all’imposta lorda, si detrae la somma di € 61,97 per ogni anno ( e frazione ) lavorati dal 1.1.2001 ( agevolazione valida solo fino al 31.12.2005 ), ottenendo l’imposta netta.
Per la liquidazione del TFR si procederà come segue:
1. TFR lordo totale maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro, compresa la rivalutazione
detratto
2. Eventuali anticipazioni di TFR percepite negli anni precedenti, indicate al lordo
detratto
3. Imposta netta
sommato
4. Eventuali anticipazioni d’imposta pagate negli anni precedenti ( solo se percepite anticipazioni di cui al punto 2 ).
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NETTO A LIQUIDARE
Gli Uffici Finanziari, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione del datore di lavoro ( mod. 770 ), in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del T.F.R., provvederanno a riliquidare l’IMPOSTA DEFINITIVA.
Le addizionali Comunale e Regionale dell’Irpef non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata. |
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