IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
LA COSIDDETTA "LIQUIDAZIONE"
Che cos è |
Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, e la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un azienda. Conosciuta, specie in passato, piu popolarmente come "liquidazione", e una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Sull argomento è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuto dal momento della cessazione del rapporto solo se sono conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare. |
Come si calcola |
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile. |
Nel settore del credito |
A nome d’ogni dipendente, è accantonata dal datore di lavoro sul Fondo Trattamento di Fine Rapporto - per ogni anno e frazione di servizio prestato - una percentuale calcolata sulle voci retributive previste dall’art. 65 del CCNL. |
L art. 65 del CCNL |
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. |
Liquidazione |
Per procedere alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, occorre prima sottoporre l’importo accantonato fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla tassazione con il metodo della cosiddetta “Tassazione Separata” artt. 16 - 18 D.P.R. n. 917/86. Per fare questo, occorre prima calcolare il “Reddito annuale di Riferimento” e quindi procedere al calcolo dell’”Aliquota Irpef” da applicare, in pratica: 1. si calcola il TFR complessivo, depurato ( per la parte maturata dal 1.1.2001 ) della rivalutazione annuale ( già tassata in forma sostitutiva - attualmente 11% ), aumentato delle quote TFR destinate alla formazione delle pensioni complementari 2. si divide tale importo per il numero d’anni e frazione presi a base di commisurazione del TFR e si moltiplica il risultato per 12 ( mesi ) 3. ottenuto così il “Reddito annuale di Riferimento”, si calcola l’aliquota Irpef media con la quale il detto reddito sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e si ottiene così l’aliquota Irpef da applicare. Conoscendo ora l’aliquota Irpef, si procede al calcolo dell’imposta lorda dovuta, applicando l’aliquota alla base imponibile che si ottiene come di seguito indicato: [ TFR maturato fino al 31.12.2000 - ( euro 309,87 x anni ( e frazione ) maturati fino al 31.12.2000 ) ] + ( TFR maturato dal 1.1.2001 - rivalutazione sul TFR da 1.1.2001, che è già tassata in forma sostitutiva con aliquota 11% applicata annualmente ) = base imponibile Dall’importo così ottenuto [ ( base imponibile X aliquota Irpef ) / 100 ], corrispondente all’imposta lorda, si detrae la somma di € 61,97 per ogni anno ( e frazione ) lavorati dal 1.1.2001 ( agevolazione valida solo fino al 31.12.2005 ), ottenendo l’imposta netta. Per la liquidazione del TFR si procederà come segue: 1. TFR lordo totale maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro, compresa la rivalutazione detratto 2. Eventuali anticipazioni di TFR percepite negli anni precedenti, indicate al lordo detratto 3. Imposta netta sommato 4. Eventuali anticipazioni d’imposta pagate negli anni precedenti ( solo se percepite anticipazioni di cui al punto 2 ). ------------------------------------------------------------ NETTO A LIQUIDARE Gli Uffici Finanziari, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione del datore di lavoro ( mod. 770 ), in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del T.F.R., provvederanno a riliquidare l’IMPOSTA DEFINITIVA. Le addizionali Comunale e Regionale dell’Irpef non si applicano ai redditi assoggettati a tassazione separata. |