11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA. A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...
10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”). ...
26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo. Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...
02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti. ...
05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 31 dicembre 2005
TFR, LA RIFORMA FISCALE PARTE DA GENNAIO 2006
Tfr, la riforma fiscale parte da gennaio 2006
La tassazione del trattamento di fine rapporto perderà la detrazione di euro 61,97 e il regime dei contributi si uniformerà per tutti gli iscritti ai fondi pensione
Nuovo fisco per il tfr. Dal prossimo 1° gennaio 2006, la tassazione del trattamento di fine rapporto lavoro perderà la speciale detrazione di euro 61,97 per anno di maturazione (vecchie lire 120 mila) e il regime fiscale per i contributi versati alla previdenza integrativa si uniformerà per tutti i soggetti iscritti a fondi pensione. In attesa dell entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa, operata dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 200 alla G.U. n. 289 del 13 dicembre 2005 (un approfondimento, in merito, è pubblicato sull altro articolo di primo piano), vediamo le novità che entreranno in vigore nel 2006 e che interesseranno la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto lavoro.
Il ruolo del tfr nella riforma previdenziale |
Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. La sua disciplina è prevista nell’art.2120 del c.c..
Il tfr gioca un ruolo fondamentale, per il rilancio della previdenza integrativa, nella nuova riforma previdenziale (legge 243/2004), pubblicata sulla G.U. del 21 settembre 2004. Infatti, la legge Maroni stabilisce il suo “dirottamento” automatico alla previdenza complementare, salvo diverso avviso da parte del lavoratore.
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La regola del silenzio - assenso |
In pratica vige la regola del silenzio-assenso per la quale, se entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, o entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime nulla in merito alla quota del tfr, questa verrà automaticamente versata nel fondo pensione negoziale o di categoria. Qualora non esistesse il fondo pensione negoziale, o di categoria, è facoltà del lavoratore scegliere a quale fondo pensione aderire.
In base alla riforma, quindi, i lavoratori potranno optare su due alternative: 1. decidere di non conferire il tfr maturando ai fondi pensione; 2. scegliere a quale fondo pensione far confluire il proprio tfr.
E’ opportuno precisare che comunque stiamo parlando sempre del tfr maturando, ossia delle quote di trattamento di fine rapporto che i lavoratori matureranno da una certa data in poi; di conseguenza, quanto già è stato maturato non è interessato dalla nuova normativa.
La legge precisa, inoltre, che, qualora il lavoratore decidesse di aderire ad un fondo pensione, egli dovrà avere un’informazione adeguata sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato ed i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione. |
L anticipazione del tfr |
Sottoliniamo che la quota del tfr dirottata su un fondo complementare viene assoggettata, per quanto riguarda le anticipazioni, alle medesime regole cui sottostà il tfr. Ricordiamo infatti che i lavoratori possono chiedere al datore di lavoro un anticipazione fino al 70% del Tfr maturato alla data della richiesta dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per uno dei seguenti motivi:
- spese sanitarie di carattere straordinario - acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli) - spese di manutenzione e ristrutturazione della prima casa - spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.
L anticipazione può essere richiesta anche per la quota destinata ai fondi pensione integrativi dopo 8 anni di iscrizione presso il medesimo fondo e secondo le modalità e le condizioni previste dal fondo stesso. |
Tfr o fondi pensione? |
A questo punto molti si chiederanno se è meglio puntare sul Tfr o sui fondi pensione. I lavoratori hanno interesse a spostare il Tfr sui Fondi Pensione?
Innanzitutto, vediamo come funziona il Tfr. Attraverso il Tfr, ogni anno, i lavoratori prestano circa il 7% del loro reddito da lavoro all’impresa per la quale lavorano. Essendo un prestito vero a proprio, questo sarà sottoposto ad un tasso di interesse ben determinato: 1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione dell’anno precedente. Al momento della liquidazione il datore di lavoro restituisce al lavoratore il capitale e gli interessi maturati.
Il Tfr, per il datore di lavoro, quindi, è a tutti gli effetti un debito vero e proprio. Essendo un debito, il tasso di interesse applicato ad esso è molto favorevole, essendo molto al di sotto dei tassi di interesse passivi praticati dagli istituti di credito. Inoltre, più è elevato il rapporto di lavoro, maggiore è il finanziamento per l’impresa.
L’effetto è particolarmente importante per le imprese di piccola dimensione, che sono quelle più penalizzate sul mercato del credito. Pertanto, se le imprese perdono di colpo il Tfr, avranno anche meno interesse ad aumentare la durata del rapporto di lavoro. E per questo motivo che la legge Maroni prevede anche l’individuazione di forme di compensazione in termini di facilità di accesso al credito, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese.
Alla luce di tutto ciò, quindi, il lavoratore, per decidere se destinare il proprio Tfr ai fondi pensione, deve tenere conto di due fattori, di cui sicuramente il primo assume maggiore incidenza nel nostro settore:
1. Fattore puramente finanziario: a parità di rischio è meglio investire nei fondi che garantiscono un maggior rendimento. Tenendo sempre presente che l Inps garantisce comunque il pagamento del Tfr nel caso di fallimento dell’impresa, mentre il rischio di perdere anche il Tfr nei fondi pensione teoricamente esiste. 2. Il secondo fattore è legato al rischio di perdere il lavoro. I lavoratori che temono di perdere il proprio lavoro saranno più inclini a lasciare il Tfr in azienda.
La decisione dunque andrà attentamente ponderata anche alla luce, per quel che ci riguarda, dei rendimenti del nostro Fondo Pensione Aziendale e delle linee di investimento scelte con l avvio del multicomparto.
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