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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 17 dicembre 2005

COME ATTIVARE LA PROCEDURA ARBITRALE

Articolo dell Avv. Maurizio Danza - Arbitro per il Pubblico Impiego- Lazio- Responsabile Sezione Arbitrato di LavoroPrevidenza.com

COME ATTIVARE LA PROCEDURA ARBITRALE a cura di Maurizio Danza


Per prima cosa occorre designare l’arbitro cui sarà sottoposto il caso.Tale nomina è affidata in primo luogo ad una scelta concorde tra le parti, e solo in mancanza di tale accordo è individuato attraverso una procedura di sorteggio.


La Conciliazione e l’ arbitrato si possono svolgere presso la Pubblica amm.ne interessata o presso le Camere Arbitrali con sede presso gli Uffici Regionali del Lavoro .


Presso ogni Camera Arbitrale Regionale esiste una prima lista di arbitri, attualmente composta da professori universitari, avvocati con competenza specifica nel settore, magistrati in pensione, selezionata sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dall’art.5 c.3 e 4 del C.C.N.Q, e che possono dunque essere indicati dal lavoratore già nella prima richiesta indirizzata alla amministrazione di competenza.


In sintesi occorre che il lavoratore presenti una prima richiesta c.d. “ di compromettere in arbitri”, con finalità evidentemente tese ad instaurare il meccanismo procedurale e con lo scopo di realizzare l’incontro tra proposta del lavoratore ed accettazione della medesima da parte della Amministrazione.


La richiesta del lavoratore di compromettere la controversia, deve essere comunicata con raccomandata A/R. rispettivamente alla controparte e alla Camera Arbitrale che si trova presso l’Ufficio Regionale del Lavoro.


Essa deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.


Ricevuta la istanza del dipendente poi l’arbitro è tenuto ad espletare il tentativo di conciliazione che ha gli stessi effetti di quello obbligatorio di cui all’art.66 c.1 del D.L.vo n°165/01( cioè di quello che si svolge innanzi all’Ufficio provinciale del Lavoro competente).


Se la conciliazione riesce si redige processo verbale con gli effetti di cui all’ art.411 c.1 c.p.c..


Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore, formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui all’ art.66 del D.L.vo n°165/01.


La procedura prevista dal CCNQ 23/1/01 è abbastanza celere per la definizione delle controversie: la prima udienza deve infatti svolgersi entro 30 gg dalla data in cui l’arbitro ha accettato l’incarico : nei successivi 60 gg (prorogabili non oltre 30 previo consenso tra le parti) l’arbitro deve depositare il lodo.


L’arbitro svolge una vera e propria trattazione della vertenza nelle poche udienze riservate all’esame delle prove testimoniali e documentali prodotte dalle parti .


Per quanto concerne le spese si prevede l’obbligo delle stesse a carico della parte soccombente che è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all arbitro. Elemento di novità la introduzione del principio della responsabilità dell’arbitro per inosservanza dei termini di trattazione del contenzioso.







 
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